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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 122 del 10-10-2014


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 10/10/2014
Circolare n. 122
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

   

In data 8 agosto 2014 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL), approvata con determinazione n. 50 del 17 aprile 2014, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

La convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

 

 

OGGETTO E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

 

I titolari delle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7 ter, art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla FLAEI-CISL, mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.

 

La riscossione dei contributi sindacali di cui al precedente art.1 sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di prestazione.

 

A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.

 

 

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

 

Come indicato dalla FLAEI-CISL, la misura del contributo associativo da trattenere, uguale per tutti gli iscritti, è pari allo 0,80% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Sarà cura della FLAEI-CISL comunicare all’INPS - Direzione centrale Organizzazione -  ogni eventuale, successiva variazione.

Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

 

 

GESTIONE DELLA DELEGA

 

In caso di delega alla riscossione delle quote sindacali, contestuale alla domanda di prestazione, l'autorizzazione all’INPS ad effettuare la trattenuta, di cui all'art.1 della convenzione stipulata, sarà rilasciata dal lavoratore associato mediante  sottoscrizione dell’apposita “delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali”, contenuta nel modulo di domanda di prestazione trasmessa all’Istituto dal datore di lavoro.

 

Nelle more della realizzazione di un apposito flusso telematico la trasmissione all’INPS di tale modulo dovrà avvenire presso le competenti strutture territoriali dell’Istituto (in base alla residenza del lavoratore ovvero alle sedi “polo”, laddove previste).

 

La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

 

Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS.

 

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’invio dei dati della delega all’INPS da parte della FLAEI-CISL dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche  concordate con l’Istituto.

 

L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.

 

Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.

 

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

 

E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.

 

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA

 

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.

 

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

 

La revoca alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

 

Si precisa che le sopraindicate modalità telematiche previste nella convenzione, saranno operative dal 1 gennaio 2015. Pertanto nelle more di rilascio delle nuove modalità, la gestione delle deleghe e revoche  alla riscossione avverrà con le modalità attualmente vigenti.

 

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE

 

Sono regolati dagli articoli 6, 7, e 8 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e la FLAEI-CISL.

 

Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente convenzione su prestazioni, assimilabili a quelle pensionistiche, sono applicabili le medesime tariffe calcolate sui costi per i trattamenti di quiescenza, come individuati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013, che di seguito si elencano:

        

 

Attività                                                                                 Tariffa

 

-          Nuova delega su domanda di pensione                                   €  0,04

-          Nuova delega su pensione esistente                                       €  0,74

-          Revoca delega telematizzata                                                   €  0,74

-          Variazione (revoca + acquisizione nuova delega)                   €  1,48

-          Gestione delega                                                                     €  0,04

 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Con l'articolo 9 della convenzione, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane  (FLAEI-CISL) esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL) si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

 

 

CODICE INPS

 

Il codice INPS assegnato è L8

 

          

ISTRUZIONI CONTABILI

 

Ai fine della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL), si istituiscono i seguenti conti:

 

GPA25428 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni  pagate nell’anno in corso;

 

GPA27428 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.

 

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.

 

Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori