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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 124 del 18-10-2012


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Direzione Generale
Roma, 18/10/2012
Circolare n. 124
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Gestioni ex INPDAP. Erogazione dei trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del trattamento di  fine rapporto (TFR); trasferimento dei montanti contributivi di previdenza complementare; erogazione dell’indennità di morte dell’Assicurazione sociale vita.

Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

   

Con il messaggio n. 1196 del 23 gennaio 2012 e, successivamente, con messaggio n. 10424 del 20 giugno 2012, sono state impartite alle Sedi le prime istruzioni operative per la gestione delle attività contabili inerenti all’erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, utilizzando le applicazioni già in uso presso l’Inpdap, onde garantire la correntezza di tali pagamenti agli iscritti richiedenti.

 

Con la presente circolare si richiamano sinteticamente le disposizioni normative e procedurali per disciplinare l’erogazione delle prestazioni in oggetto, nell’ambito delle gestioni ex INPDAP e si forniscono le istruzioni per la rilevazione contabile delle prestazioni in argomento.

 

Il trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio)

 

1)   Indennità di buonuscita

Disciplinata dal D.P.R n. 1032/1973, consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al personale civile e militare delle amministrazioni statali,  al momento della cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione alla gestione. La prestazione spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 nonché ai dipendenti cosiddetti “non contrattualizzati” (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare delle forze armate, personale dei corpi di polizia, personale dei vigili del fuoco, personale della carriera prefettizia e diplomatica, professori e ricercatori universitari). La prestazione è erogata dalla Gestione per il trattamento di fine servizio al personale dipendente delle Amministrazioni statali – gestione contabile INB (ex ENPAS).

 

2)   Indennità premio di servizio

Disciplinata dalla legge n. 152/1968, consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al personale degli enti locali e del servizio sanitario nazionale  al momento della cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione alla gestione. La prestazione spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 ed è erogata dalla Gestione per il trattamento di fine servizio ai dipendenti degli enti locali – gestione contabile IND (ex INADEL).

 

Il trattamento di fine rapporto

 

Disciplinato dall’art. 2, commi 5-8, della legge n. 335/1995, dall’art. 26 della legge n. 448/1998 e, nel dettaglio, dal D.P.C.M. 20/12/1999 e s.m.i., consiste in una somma di denaro una tantum determinata in base ai criteri di cui all’art. 2120 del codice civile. La prestazione spetta ai dipendenti pubblici cosiddetti “contrattualizzati” assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché ai dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro in corso al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente. La prestazione è erogata sia dalla gestione INB (ex ENPAS) che dalla gestione IND (ex INADEL), a seconda dell’amministrazione di appartenenza dell’iscritto (Amministrazione statale ovvero ente  locale o del Ssn).

 

I montanti di previdenza complementare conferiti ai fondi pensione

 

Per i dipendenti pubblici aderenti  ai fondi pensione negoziali e iscritti alle gestioni del TFS/TFR (INB - ex Enpas e IND - ex Inadel), l’INPS – Gestione ex Inpdap  - provvede all’accantonamento ed alla rivalutazione delle quote di TFR destinate a previdenza complementare che  non sono versate al fondo pensione, con la stessa periodicità delle altre voci di finanziamento del piano pensionistico complementare (contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro), ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s.m.i., alla cessazione del rapporto di lavoro, non seguito immediatamente da uno successivo con obbligo di iscrizione all’Istituto ai fini del Trattamento di fine servizio o del Trattamento di fine rapporto,  la Gestione ex Inpdap provvede a conferire al fondo pensione il montante costituito dalle quote di TFR (e dall’eventuale quota pari all’1,5% su base TFS per il personale che aderendo al fondo ha trasformato il proprio TFS in TFR), accantonate e rivalutate.

 

L’indennità di morte 

 

Disciplinata dalla legge n. 1436 del 28 luglio 1939 e dall’art. 29 della legge n. 155/1981, consiste in una somma di denaro in caso di decesso degli iscritti all’Assicurazione sociale vita e/o dei loro familiari a carico. Sono iscritti i dipendenti degli enti di diritto pubblico nonché i lavoratori dipendenti di altri enti ed istituzioni pubbliche che ne hanno ottenuto l’iscrizione in via facoltativa o tramite convenzione. Possono proseguire l’iscrizione all’assicurazione i pensionati che ne abbiano fatto  richiesta entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.  

 

Istruzioni operative per la lavorazione delle prestazioni  e dei conferimenti di previdenza complementare

 

Le prestazioni di TFS e TFR, i montanti di previdenza complementare e le indennità di morte dell’Assicurazione sociale vita continuano, nell’immediato, ad essere liquidate con l’applicativo istituzionale già in uso presso la gestione Inps - ex INPDAP,  seguendo  le consuete procedure amministrative.

I dati inerenti alle partite oggetto di pagamento vengono, dunque, istruiti ed archiviati con la specifica procedura gestionale  operante all’interno della piattaforma SIN, a cura dei settori amministrativi preposti nell’ambito delle sedi ex INPDAP.

Il settore amministrativo preposto, alla fine del processo di lavorazione di ciascuna posizione (fase di “precalcolo”), procede all’elaborazione e alla stampa del c.d. “prospetto di liquidazione”.

Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sulle posizioni liquidate vanno espletate in conformità alle indicazioni contenute nella circolare 81 dell’8 giugno 2012.

A seguito della predisposizione dell’atto amministrativo che dispone la spesa e delle relative stampe, i servizi di ragioneria delle Sedi ex INPDAP procedono altresì all’elaborazione della prima nota contabile attraverso l’esecuzione delle funzioni attive in SAP ex Inpdap e richiamate nel messaggio n. 10424 del 20 giugno u.s.

Ai fini della liquidazione dei Trattamenti di fine servizio e dei Trattamenti di fine rapporto, gli estremi di elaborazione della prima nota contabile vanno comunicati ai servizi amministrativi competenti ai fini dell’inserimento in SIN per la conseguente elaborazione della distinta nominativa dei beneficiari della prestazione.

La prima nota contabile assieme alla distinta nominativa dei beneficiari del pagamento deve essere trasmessa all’unità organizzativa “gestione delle attività contabili” della sede INPS per la contabilizzazione e l’emissione del dispositivo di pagamento.

 

Per quanto riguarda, invece, i montanti di previdenza complementare e l’indennità di morte, l’inserimento dell’elaborazione della prima nota contabile (numero di mandato generato dal sistema SAP ex INPDAP p.e. esempio 61xxxxxxxx) avviene, a cura degli operatori della gestione ex INPDAP, solo dopo l’emissione del dispositivo di pagamento da parte dell’unità organizzativa “gestione attività contabili” delle Sedi INPS.

A questo proposito si raccomanda la massima tempestività sia nell’esecuzione del mandato sia nella comunicazione dell’avvenuto pagamento agli operatori INPS della gestione ex INPDAP. L’esecuzione di tali operazioni, infatti, è condizione per l’estrazione dei flussi telematici con le distinte di pagamento verso i fondi pensione.   

 

Valorizzazione della causale del bonifico dei conferimenti di previdenza complementare

 

Si segnala, inoltre, l’esigenza che i funzionari contabili continuino ad assicurare una corretta e puntuale valorizzazione delle causali dei bonifici bancari di versamento, relativi ai conferimenti ai fondi pensione delle posizioni di previdenza complementare, (rientranti nelle prestazioni di cui al punto 2 – Prestazioni – TFS – TFR del citato messaggio 10424 del 20 giugno 2012), secondo le indicazioni fornite dai funzionari dei servizi contabili ed amministrativi della gestione ex INPDAP.

 

In particolare, si ricorda che il codice  per la corretta valorizzazione  del campo causale del bonifico di versamento ai fondi Espero, Laborfonds e Fopadiva è il seguente

 

KE-CODICE FISCALE INPS- SIGLA PROVINCIA/SEDE TERRITORIALE EX INPDAP - MESE ed ANNO (della determinazione) –NUMERO DELLA DETERMINAZIONE-KE

 

Esempi:

-          Per la determinazione n. 100 (progressivo desumibile dal libro delle determinazioni) del 25 giugno  2012  della sede di Ancona, la causale  da riportare nel relativo bonifico per il versamento al fondo è la seguente:

 

KE-80078750587-AN-062012-100-KE

 

-          Per la determinazione n. 200 (progressivo desumibile dal libro delle determinazioni) del 26 giugno 2012 della sede di Roma 1, la causale  da riportare nel relativo bonifico per il versamento al fondo è il seguente

KE-80078750587-RM1-062012-200-KE

Ogni altra diversa modalità di descrizione della causale determina disallineamenti tra i dati riportati nel flussi informativi verso i fondi pensione  e i versamenti stessi. Disallineamenti che rendono particolarmente onerosa la riconciliazione per la corretta attribuzione delle somme ai singoli aderenti indicati nelle distinte di versamento.

Analoghe considerazioni vanno fatte per i codici IBAN da usare.

Si segnala l’esigenza  di attenersi alla presente indicazione, precisando che la mancata riconciliazione comporta, per la gestione ex INPDAP, un’attività straordinaria per la risoluzione delle incongruenze e, per i fondi, l’impossibilità di attribuire  tempestivamente le risorse finanziarie trasferite.

Si dovrà usare particolare attenzione, inoltre, nel riportare sui campi “causale” e “mediante” del mandato, rispettivamente, gli stessi codici causale  e le stesse coordinate IBAN indicate in prima nota.

La stessa perizia ed attenzione dovranno essere usate, in fase di estinzione del mandato, dalla Banca a cui dovrà essere richiesto di riportare sulla causale del bonifico da eseguire sia i codici causale, come sopra descritti, sia le coordinate IBAN indicate nel mandato di pagamento, nonché gli estremi dello stesso mandato di pagamento.

 

 

Istruzioni contabili

 

Per rilevare contabilmente le prestazioni, a cui si è fatto cenno, erogate dalle gestioni ex INPDAP, sono stati istituiti i rispettivi conti nell’ambito delle specifiche gestioni.

 

1) Gestione per il trattamento di fine servizio al personale dipendente delle Amministrazioni statali - INB

 

INB 30100 – per l’imputazione dell’indennità di buonuscita a favore degli iscritti (DPR 1032/1973);

 

INB 30105 – per l’imputazione del trattamento di fine rapporto a favore degli iscritti (art. 2, commi 5-8, della legge n. 335/1995 e D.P.C.M. 20 dicembre 1999);

 

INB 34120 – per l’imputazione degli interessi passivi su prestazioni arretrate;

 

INB 34128 – per l’imputazione della rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate;

 

INB 30101 – per l’imputazione dell’eccedenza tra il trattamento di fine servizio trasferito da un ente soppresso non iscritto e l’indennità di buonuscita  riconosciuta al  momento dell’iscrizione;

 

INB 32102 – per l’imputazione del trasferimento all’amministrazione di destinazione di valori capitali relativi all’indennità di buonuscita maturata dai dipendenti già iscritti all’ex ENPAS, interessati  da processi di mobilità verso enti non iscritti;

 

INB 32103 – per l’imputazione del trasferimento all’amministrazione di destinazione di valori capitali relativi al TFR maturato dagli iscritti all’ex ENPAS, interessati  da processi di mobilità verso enti non iscritti;

 

INB 30110 – per l’imputazione dei montanti contributivi trasferiti ai fondi pensione complementari, con riferimento al personale iscritto (D.P.C.M. 20 dicembre 1999).

 

Il debito verso i beneficiari di prestazioni ed i conseguenti pagamenti dovranno essere imputati, invece, ai seguenti conti:

 

INB 10130 – debiti per l’indennità di buonuscita agli iscritti;

 

INB 10132 – debiti per valori capitali di indennità di buonuscita da trasferire alle amministrazioni di destinazione;

 

INB 10140 – debiti per il trattamento di fine rapporto agli iscritti;

 

INB 10142 – debiti per valori capitali del trattamento di fine rapporto da trasferire alle amministrazioni di destinazione;

 

INB 10150 – debiti per il conferimento dei montanti contributivi maturati dagli iscritti ai Fondi pensione complementari.

 

L’assunzione dell’onere deve essere effettuata con biglietto contabile di mod. SC3 e il conseguente pagamento netto a favore dei beneficiari deve essere imputato in Dare dei conti INB 10130, INB 10132,  INB 10140,  INB 10142 e INB 10150, in relazione  alla prestazione erogata ovvero se trattasi di conferimento ai Fondi pensione complementari, assistiti, nell’ambito della procedura flussi di cassa, dalle causali di mod. F02 di nuova istituzione:

 

“20159” – TFS EX INPDAP;

“20160” – TFR EX INPDAP;

“20161” – CONF.COM.INPDAP.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere imputate al conto GPA 10031 ed evidenziate, nel relativo partitario, con i codici bilancio:

 

“03105“ - Somme non riscosse dai beneficiari – indennità di buonuscita –INB;

“03106” - Somme non riscosse dai beneficiari – trattamento di fine rapporto – INB;

“03107” -  Somme non riscosse dai beneficiari – conferimenti ai Fondi pensione –INB.

 

Gli importi relativi alle partite in argomento che risultino ancora da definire al termine dell’esercizio saranno imputati ai conti di nuova istituzione: INB 10131; INB 10141; INB 10151.

 

La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve avvenire ai conti:

 

INB 24130 (per l’indennità di buonuscita);

INB 24131 (per il trattamento di fine rapporto);

INB 24132 (per i montanti contributivi trasferiti ai Fondi pensione);

INB 00130 (crediti per prestazioni da recuperare).

 

L’imputazione a tale ultimo conto deve essere effettuata, a fine esercizio, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00032 eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni” che verrà opportunamente aggiornata. A tal fine le partite in questione vengono contraddistinte dai codici bilancio di nuova istituzione:

 

“01111”- Recuperi di indennità di buonuscita indebite - INB;

“01112” - Recuperi di trattamenti di fine rapporto indebiti – INB;

“01113” - Recupero dei conferimenti ai Fondi pensione indebiti – INB.

 

Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00069, i crediti per prestazioni eventualmente divenuti inesigibili.

 

I saldi dei conti INB 00130, INB 10130, INB 10131, INB 10132; INB 10140, INB 10141, INB 10142, INB 10150 e INB 10151, risultanti alla fine dell’esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio: il conto INB 00130, in contropartita del conto INB 55150, mentre i conti INB 10130, INB 10131, INB 10132; INB 10140, INB 10141, INB 10142, INB 10150 e INB 10151 in contropartita del conto INB 55151.

 

2) Gestione per il trattamento di fine servizio ai dipendenti degli enti locali – IND

 

IND 30100 – per l’imputazione dell’indennità premio di servizio a favore degli iscritti (art. 2-4 della legge n. 152/68);

 

IND 30105 – per l’imputazione del trattamento di fine rapporto a favore degli iscritti (art. 2, commi 5-8, della legge n. 335/1995 e D.P.C.M. 20 dicembre 1999);

 

IND 34120 – per l’imputazione degli interessi passivi su prestazioni arretrate;

 

IND 34128 – per l’imputazione della rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate;

 

IND 30101 – per l’imputazione dell’eccedenza pari alla differenza tra il trattamento di fine servizio trasferito da un ente soppresso non iscritto e l’indennità premio di servizio  riconosciuta al momento dell’iscrizione;

 

IND 32102 – per l’imputazione del trasferimento all’amministrazione di destinazione di valori capitali relativi all’indennità premio di servizio maturata dai dipendenti già iscritti all’ex INADEL, interessati  da processi di mobilità verso enti non iscritti;

 

IND 32103 – per l’imputazione del trasferimento all’amministrazione di destinazione di valori capitali relativi al TFR maturato dai dipendenti già iscritti all’ex INADEL, interessati  da processi di mobilità verso enti non iscritti;  

 

IND 30110 – per l’imputazione dei montanti contributivi trasferiti ai fondi pensione complementari, con rifermento agli iscritti (D.P.C.M. 20 dicembre 1999).

 

Il debito verso i beneficiari di prestazioni ed i conseguenti pagamenti dovranno essere imputati, invece, ai seguenti conti:

 

IND 10130  – debiti per l’indennità premio di servizio agli iscritti;

 

IND 10132  – debiti per valori capitali di indennità premio di servizio da trasferire  alle amministrazioni di destinazione;

 

IND 10140 – debiti per il trattamento di fine rapporto agli iscritti;

 

IND 10142 – debiti per valori capitali del trattamento di fine rapporto da trasferire alle amministrazioni di destinazione;

 

IND 10150 – debiti per il conferimento dei montanti contributivi maturati dagli iscritti ai Fondi pensione complementari.

 

L’assunzione dell’onere deve essere effettuata con biglietto contabile di mod. SC3 e il conseguente pagamento netto a favore dei beneficiari deve essere imputato in Dare dei conti IND 10130, IND 10132, IND 10140, IND 10142 e IND 10150 assistiti, nell’ambito della procedura flussi di cassa, dalle causali di mod. F02, di nuova istituzione:

 

“20159” – TFS EX INPDAP;

“20160” – TFR EX INPDAP;

“20161” – CONF.COM.INPDAP.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere imputate al conto GPA 10031 ed evidenziate, nel relativo partitario, con i codici bilancio:

 

“03108“- Somme non riscosse dai beneficiari – indennità premio di servizio – IND;

“03109“- Somme non riscosse dai beneficiari – trattamento di fine rapporto – IND;

“03110”- Somme non riscosse dai beneficiari – conferimenti ai Fondi pensione –IND.

 

Gli importi relativi alle partite in argomento che risultino ancora da definire al termine dell’esercizio saranno imputati ai conti di nuova istituzione: IND 10131; IND 10141; IND 10151.

 

La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve avvenire ai conti:

 

IND 24130 (per l’indennità premio di servizio);

IND 24131 (per il trattamento di fine rapporto);

IND 24132 (per i montanti contributivi trasferiti ai Fondi pensione);

IND 00130 (crediti per prestazioni da recuperare).

 

L’imputazione a tale ultimo conto deve essere effettuata, a fine esercizio sulla base di ripartizione del saldo del conto GPA 00032 eseguita dalla vigente procedura “recupero crediti per prestazioni” che verrà opportunamente aggiornata. A tal fine le partite in questione vengono contraddistinte dai codici bilancio di nuova istituzione:

 

“01114”- Recuperi di indennità premio di servizio indebite – IND; 

“01115” - Recuperi di trattamenti di fine rapporto indebiti – IND;

“01116” – Recupero dei conferimenti ai Fondi pensione indebiti - IND.

 

Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00069, i crediti per prestazioni eventualmente divenuti inesigibili.

 

I saldi dei conti IND 00130, IND 10130, IND 10131, IND 10132, IND 10140, IND 10141, IND 10142, IND 10150 e IND 10151, risultanti alla fine dell’esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio: il conto IND 00130, in contropartita del conto IND 55150, mentre i conti IND 10130, IND 10131, IND 10132, IND 10140, IND 10141, IND 10142, IND 10150 e IND 10151 in contropartita del conto IND 55151.

 

3) Gestione per la previdenza al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico - INE

 

INE 30100 – per l’imputazione dell’indennità di morte a favore dei beneficiari iscritti all’Assicurazione sociale vita (legge n. 1436/1939 e art. 29 della legge n. 155/1981).

 

Il debito verso i beneficiari ed i conseguenti pagamenti dovranno essere imputati, invece, al seguente conto:

 

INE 10130 – debiti per l’indennità di morte agli iscritti all’Assicurazione sociale vita.

 

Il pagamento a favore dei beneficiari deve essere imputato in Dare del conto INE 10130, assistito nell’ambito della procedura flussi di cassa, dalla causale di mod. FL02, di nuova istituzione:

 

“20162” – IND.MORTE-INE.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere imputate al conto GPA 10031 ed evidenziate, nel relativo partitario, con il codice bilancio:

 

“03111” – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità di morte agli iscritti all’Assicurazione sociale vita – INE.

 

Gli importi relativi alle partite in argomento che risultino ancora da definire al termine dell’esercizio saranno imputati al conto di nuova istituzione INE 10131.

I recuperi delle prestazioni in questione, devono essere imputati ai conti anch’essi di nuova istituzione INE 24130 e INE 00130, che vengono contraddistinti, nell’ambito della procedura recupero crediti per prestazioni, con il codice di bilancio:”01117” Recuperi di indennità di morte – INE, evidenziati altresì, nell’ambito del partitario del conto  GPA 00069, per eventuali crediti divenuti inesigibili.

 

 

Sistemazioni contabili

 

Le somme già corrisposte a titolo di indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, trattamento di fine rapporto, indennità di morte e conferimenti di contribuzioni ai Fondi pensione, imputate ai conti di transito delle gestioni INB, IND e INE, istituiti con il messaggio n. 1196 del 23 gennaio 2012 o ad altro conto, devono essere stornate ai conti istituiti con il presente messaggio entro il corrente mese di ottobre.

 

Inoltre, si richiamano le disposizioni impartite con il messaggio n. 10424 del 20 giugno 2012 e, in particolare, per garantire una corretta gestione amministrativa, è necessario assicurare  il ritorno delle informazioni dell’avvenuta registrazione contabile dell’impegno e dell’emissione del mandato di pagamento, nei confronti dei beneficiari delle prestazioni in argomento, alle strutture amministrative dell’ex INPDAP.

 

Con riferimento al messaggio  n. 14549  del 7 settembre 2012, contestualmente alla sistemazione del “pagato”, nell’assumere l’onere lordo per la prestazione erogata devono essere rilevate contabilmente anche le ritenute fiscale gravanti sulle prestazioni al conto GPA 27005.

 

Le trattenute non dovranno, invece, essere inserite in procedura IRPEF poiché già segnalate e versate a cura della Direzione generale. Quindi, fino ad ulteriore comunicazione dovranno essere rilevate in contabilità le ritenute fiscali, ma le stesse non dovranno essere inserite nella procedura IRPEF, diversamente da quanto avviene per il pagamento delle altre prestazioni erogate dall’Istituto.

 

Nell’allegato n. 1 vengono riportati i conti di nuova istituzione.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori