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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 125 del 28-10-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 28/10/2020
Circolare n. 125
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità a favore dei lavoratori marittimi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 - in continuità con le misure di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia - a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.

 

INDICE

 

1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali 

 

2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

 

2.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

 

2.2 Lavoratori intermittenti

 

2.3 Lavoratori autonomi occasionali

 

2.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

 

3. Lavoratori dello spettacolo

 

4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

 

5. Indennità a favore dei lavoratori marittimi

 

6. Presentazione della domanda

 

7. Finanziamento e monitoraggio

 

8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

 

9. Strumenti di tutela

 

10. Istruzioni contabili e fiscali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali 

 

La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

 

La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella di seguito riportata.

 

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, la richiamata disposizione normativa prevede altresì che i predetti lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano, inoltre, titolari di indennità di disoccupazione NASpI.

 

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 17 marzo 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

 

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali  - si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

 

A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

 

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)

 

 TURISMO

CSC 70501

  1. Alberghi (ATECO 55.10.00):

    a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
  2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
  3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
  4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):

    a.  inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
  5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
  6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

    a.  fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;

    b.  cottage senza servizi di pulizia.

CSC

50102

  1.  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC

70501

  1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

    a.  fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
  2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
  3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):

    a.  case dello studente;
    b.  pensionati per studenti e lavoratori;
    c.   altre infrastrutture n.c.a.

CSC

70502

70709

  1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

    a  attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;

    b.  attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

CSC 50102

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)

CSC 70502

  1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

    a.  furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;

    b.  preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
  2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

    a.  ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

CSC

70502

70709

  1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
    1. bar;
    2. pub;
    3. birrerie;
    4. caffetterie;
    5. enoteche.

CSC

41601

70503

  1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

    a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

CSC 70504

40405

40407

  1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

70504

  1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC 70401

  1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

    a.   attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;

    b.  attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
  2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

    a.  attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
  3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
  4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

CSC

40404

70705

  1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
    1. preparazione di pasti da portar via “take-away”;
    2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

CSC 70708

  1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
    1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
    2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
    3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
    4. attività di promozione turistica.

 STABILIMENTI TERMALI

CSC 11807

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC 70708

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

 

 

 

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate.

 

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso. Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore.

 

In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate. A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

 

 

 

 

 

 

2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

 

L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori individuate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo 9, comma 2, come di seguito specificato.

 

 

 

 

 

2.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

 

L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

 

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

 

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

 

 

 

 

 

2.2 Lavoratori intermittenti

 

Il medesimo articolo 9, comma 2, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

 

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

 

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Lavoratori autonomi occasionali

 

 

La disposizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 - siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. 

 

Inoltre, la norma in commento prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020.

 

Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

 

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

 

 

 

 

2.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

 

L’articolo 9, comma 2, alla lettera d), infine, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi - gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

 

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Lavoratori dello spettacolo

 

Il citato articolo 9, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

 

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possiedono i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito anche decreto Cura Italia). In particolare, stante la previsione di cui al citato articolo 38, possono accedere all’indennità onnicomprensiva i lavoratori, come sopra individuati, che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8).

 

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori di cui sopra non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, la medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

 

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al decreto Cura Italia e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), nonché alle altre indennità onnicomprensive di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo - con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro – i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

 

 

 

 

 

4.  Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

 

L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, infine, un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 9, comma 5.

 

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

 

Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

 

Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. 

 

Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia alla “Tabella codici ATECO” di cui al paragrafo 3 della presente circolare.

 

 

 

 

 

 

5. Indennità a favore dei lavoratori marittimi

 

L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

 

Tali ultimi lavoratori, previsti dalla citata legge n. 856 del 1986, si individuano in quelli aventi un rapporto alle dipendenze di aziende (cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo) autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dal medesimo articolo 17.

 

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità, l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che i lavoratori, come sopra individuati, devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro di cui al precedente capoverso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale.

 

Inoltre, per l’accesso all’indennità di cui trattasi, l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che i predetti lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge medesimo - non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).  

 

Tale indennità a favore dei suddetti lavoratori è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

 

 

 

 

 

6. Presentazione della domanda

 

Tutte le categorie di lavoratori di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 – qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia – non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Per tali beneficiari, l’indennità onnicomprensiva di cui trattasi verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 - secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38  e 44 del decreto Cura Italia e di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia.

 

I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

I lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 – non essendo stati destinatari di analoga indennità COVID-19 per la categoria di appartenenza – sono tenuti, invece, a presentare la domanda per l’accesso all’indennità di cui al medesimo articolo 10 del decreto-legge in argomento, secondo le modalità di seguito specificate.

 

Fermo restando quanto sopra, per quanto concerne l’erogazione delle indennità di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020, si precisa quanto segue in ordine alla modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle predette indennità da parte dei lavoratori che non hanno già beneficiato delle indennità COVID-19 sopra richiamate.

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

 

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

 

•  PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

 

•  SPID di livello 2 o superiore;

 

•  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

 

•  Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.

 

Le tipologie di indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

 

 

 

 

 

 

 

7. Finanziamento e monitoraggio

 

L’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che tutte le indennità di cui al medesimo articolo 9 sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di 680 milioni di euro per l'anno 2020.

 

 

Il successivo articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che l’indennità a favore dei lavoratori marittimi è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.

 

 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai richiamati articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

 

 

 

 

 

 

8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo 9 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia.

 

In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia - che prevede l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto-legge con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con l’indennità a favore dei lavoratori sportivi, con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria- anche le indennità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 non sono cumulabili con le predette indennità a favore dei lavoratori domestici, dei lavoratori sportivi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia in ordine alla non cumulabilità tra le stesse, le indennità di cui all’articolo 9 e 10 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia.

 

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Analogamente, per i lavoratori marittimi l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che, ai fini dell’accesso alla relativa indennità, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla medesima data del 15 agosto 2020.

 

Per i lavoratori marittimi l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede altresì che gli stessi - per il riconoscimento dell’indennità COVID-19 di cui trattasi - non devono essere titolari di indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresa quella specifica della categoria dei lavoratori marittimi, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del predetto decreto. 

 

Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge a favore dei lavoratori marittimi sono incompatibili con l’indennità di disoccupazione NASpI. 

 

Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

 

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia -  si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

 

Le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

 

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro (ovvero a 600 euro per i lavoratori marittimi), non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.000 euro (ovvero fino all’ammontare di 600 euro per i lavoratori marittimi).

 

Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza, istituito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per il quale l’articolo 23 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto l’erogazione – a domanda - di una ulteriore mensilità.

 

Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto che l’ulteriore quota del Reddito di emergenza non sia altresì compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste agli articoli 10 e 12 del medesimo decreto-legge.

 

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per identità di ratio, il Reddito di emergenza è inoltre incompatibile con l’indennità prevista dall’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Ai sensi del citato articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo 9 sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

In analogia a quanto previsto per le indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e per le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, anche l’indennità a favore dei lavoratori marittimi è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla n. 222 del 1984.

 

Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 9, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

 

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 9, commi  1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

 

 

 

 

 

9. Strumenti di tutela

 

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità di cui all’articolo 9 e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 l’interessato può proporre azione giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

10. Istruzioni contabili e fiscali

 

Per le rilevazioni contabili previste per le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, i cui oneri sono rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, contabilità separata (GAU), si confermano le istruzioni contabili già illustrate nelle precedenti circolari, così come di seguito esposte, i cui conti verranno opportunamente ridenominati.

 

Per l’indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di cui al comma 1 del citato articolo 9, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 80 del 6 luglio 2020.

 

Per quanto riguarda le indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, come individuati dal comma 2 dell’articolo 9, e cioè:

 

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

 

- lavoratori intermittenti;

 

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

 

- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio,

 

si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 67 del 29 maggio 2020.

 

Riguardo l’indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del  decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni, nonché per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore a 35.000 euro, sono confermate le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 49 del 30 marzo 2020.

 

Per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per i quali è prevista l’indennità indicata dal comma 5 dell’articolo 9, sono confermate le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 94 del 14 agosto 2020.

 

Le indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020, da rilevare nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, Gestione degli oneri per il mantenimento del salario - contabilità separata (GAU), verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati”.

 

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

 

GAU30263 - per rilevare le indennità corrisposte ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

 

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10266, la cui denominazione verrà opportunamente integrata.

 

La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.

 

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”, a cui verrà adeguata la denominazione.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:

 

GAU24263 - per il recupero e il reintroito delle indennità corrisposte ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

 

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio “1178”, che verrà ridenominato.

 

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

 

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

 

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

 

Tutte le indennità previste a favore dei lavoratori individuati dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, come espressamente previsto dall’articolo 9, comma 7, e dall’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto-legge.

 

Nell’Allegato n. 1 sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti.        

 

 

 

 

                                                     Il Direttore generale vicario

                                                            Vincenzo Caridi