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Circolare numero 127 del 30-09-2011


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30/09/2011
Circolare n. 127
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

SOMMARIO:

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che l’Istituto può continuare a totalizzare i periodi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

Premessa

 

Come noto, dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

 

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, con la circolare n. 88 del 2 luglio 2010 è stato precisato, al punto 21, che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti.

 

Tali prestazioni non costituiscono una branca autonoma della sicurezza sociale ed hanno diverse configurazioni giuridiche nei vari sistemi nazionali. Alcune legislazioni assimilano i prepensionamenti alle prestazioni di disoccupazione, altre legislazioni alle prestazioni pensionistiche. Inoltre, soltantoin alcuni Stati esistono regimi regolamentati per legge.

 

L’inclusione dei prepensionamenti nell’ambito di applicazione del regolamento di base garantisce agli interessati la parità di trattamento, l’esportabilità delle prestazioni e l’erogazione degli altri benefici connessi, ad esempio, le prestazioni familiari o di malattia.

 

Tuttavia, in considerazione delle differenziazioni esistenti tra i vari regimi nazionali e della scarsità dei regimi legali in materia, secondo quanto previsto dall’articolo 66 del regolamento (CE) n. 883/2004,non è stata estesa ai prepensionamenti la totalizzazione dei periodi assicurativi e, quindi, non si applica l’articolo 6 del regolamento di base.

 

 

 

 

 

Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinchè i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche

 

Alla luce delle citate disposizioni comunitarie, l’Istituto ha formulato due specifici quesiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 1) se i pensionamenti anticipati di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, modificata dalle leggi 7 marzo 2001, n. 62 e 9 maggio 2001, n. 198, debbano continuare ad essere considerati come pensioni anticipate di vecchiaia; 2) se l’Istituto possa continuare ad applicare il criterio dell’utilizzazione dei periodi italiani ed esteri (cd. totalizzazione) per il perfezionamento del requisito contributivo previsto per il diritto al prepensionamento dei lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi.

Si ricorda che la sopracitata normativa italiana prevede, a determinate condizioni, il pensionamento anticipato di dipendenti di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e di imprese editrici di periodici e, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è orientamento consolidato dell’Istituto considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in Stati esteri convenzionati (vedi in particolare le circolari nn. 53581 del 21 luglio 1981, 32 del 6 febbraio 1991, punto 3.3, 198 del 30 luglio 1992, 190 del 4 ottobre 1996).

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha evidenziato che prevalenti elementi sistematici inducono a ricondurre l’istituto del pensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416/1981 alla nozione comunitaria di “prestazione anticipata di vecchiaia” o pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), secondo periodo, del regolamento n. 883/2004, e non alla nozione comunitaria di “prestazione di pensionamento anticipato” o prepensionamento, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), primo periodo, dello stesso regolamento.

 

Si rileva che, mentre l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 fissa in via generale il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in più Stati membri, l’articolo 66 esclude la regola della totalizzazione nel caso di “prestazioni di pensionamento anticipato” o prepensionamenti.

Tuttavia, l’ambito di applicazione dell’articolo 66 deve essere delimitato in base al principio ermeneutico secondo cui le previsioni che recano eccezioni a principi generali debbono essere considerate di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti. Di conseguenza, il combinato disposto degli articoli 6 e 66 del citato regolamento non consente di derogare alla regola della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri quando si faccia applicazione di un istituto, quale il prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416/1981, che è qualificabile come “prestazione anticipata di vecchiaia” ai sensi del diritto comunitario.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, resta confermato che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori in argomento, le cui istruzioni sono state fornite in particolare con la circolare n. 107 del 6 giugno 2002, sono da considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in altri Stati comunitari.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori