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Circolare numero 128 del 26-06-2015


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 26/06/2015
Circolare n. 128
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Decreto Interministeriale 8 aprile 2015. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2015.

SOMMARIO:

Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni e criteri di ammissione al beneficio riferito a premi corrisposti nel 2014. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.

Premessa.

Nel corso degli ultimi anni, l’impianto normativo che regolamenta lo sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello è stato oggetto di ripetuti interventi che, oltre a stabilizzare l’incentivo, hanno riordinato il plafond a disposizione, attraverso una progressiva diminuzione delle risorse.

 

Con riferimento all’anno 2015, sulla materia sono altresì intervenuti la legge di stabilità 2015[1], e, più recentemente, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015.

In particolare:

 

  • l’articolo 1, c. 313 della legge n. 190/2014, ha previsto una riduzione delle risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro per l'anno 2015;
  • il Decreto interministeriale 8 aprile 2015[2] (all. n. 1) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo.

 

Anche per il 2015 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

 

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).

 

 1. Contenuto del provvedimento.

L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2015 (391 milioni di euro).

Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all’altra tipologia.

 

 2. Oggetto del beneficio.

Per l’anno 2015, il DM stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso.

Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 1,60% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

 

 3. Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.

A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni precedenti [3].

 

4. Misura dello sgravio.

Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

 

  • entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro[4], al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore[5].

 

5. Condizioni di accesso.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto [6];
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

 

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

 

6. Esclusioni.

Per l’accesso alla misura incentivante rimane vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.

Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.

 

Sono, altresì, escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.

Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

7. Modalità di richiesta dello sgravio.

È l’articolo 3 del decreto a dettare le modalità di accesso al beneficio.

 

Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati[7] - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

La domanda deve contenere:

 

  • i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);
  • la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
  • la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
  • l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici[8];
  • ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

 

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

 

In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio - sia con acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze- con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.

 

8. Ammissione allo sgravio.

Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità.

 

A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

 

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1.

 

Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.

 

9. Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi  


[1] Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cfr. art. 1, c. 313.

[2] Il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 è stato pubblicato nella GU n.123 del 29-5-2015 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

[3] Cfr. circolari n. 82/2008; 39/2010; 51 e 96/2012.

[4] La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato nel 2014 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI.

[5] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2014 € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.836,00.

[6] Il DM è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (29/05/2015). Atteso che il 30° giorno successivo cade di domenica, il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo.

[7] Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

[8] Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente (INPGI) ovvero alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS e di contribuzioni minori dovute all’INPS, devono essere trasmesse due distinte domande.



Allegato N.1

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 8 aprile 2015 

 

Determinazione per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. (GU n.123 del 29-5-2015)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO    E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA   E DELLE FINANZE

 

 Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il  finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008-2010;

 Visto il terzo periodo  del  predetto  comma  67,  come  modificato dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che  prevede la concessione, nel  limite  delle  risorse  del  predetto  Fondo,  a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo,  nella misura  e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del  medesimo comma 67, relativo alla  quota di  retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo  comma,  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153, costituita  dalle  erogazioni  previste  dai contratti   collettivi aziendali e territoriali, ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura  sia correlata dal  contratto collettivo  medesimo  alla  misurazione  di incrementi  di  produttività,   qualità   e  altri  elementi  di competitività  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico dell'impresa e dei suoi risultati;

 Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n.  247  del  2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, le  modalità  di  attuazione  del  precedente  comma  67  anche  con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti   finanziari previsti, l'ammissione al  predetto  beneficio  contributivo,  e  con particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;

 Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il quale prevede , tra l'altro, che, al fine  di  armonizzare  il  quadro normativo in  tema  di  incentivi  contributivi  alla  contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettività  di prossimità, lo sgravio contributivo è riconosciuto in  relazione  a quanto previsto da contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a livello aziendale  o  territoriale  da associazioni  dei  lavoratori comparativamente  più  rappresentative   sul   piano   nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge e  degli  accordi interconfederali vigenti;

 Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n.  92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che,  a decorrere dall'anno  2012,  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di  euro  annui,  già  presenti  nello  stato  di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, relative al Fondo per il finanziamento  di  sgravi  contributivi  per incentivare la contrattazione di secondo livello;

 Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione e della semplificazione;

  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitività  per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

 Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008,  17  dicembre  2009,  3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, 27 dicembre 2012 e  14  febbraio  2014 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014;

 Visto l'accordo quadro sulla riforma  degli  assetti  contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in  data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che  vengano  incrementate, rese strutturali, certe e facilmente  accessibili,  tutte  le  misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi, la contrattazione di secondo livello;

 Considerata l'opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;

 Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della menzionata  legge  n. 247 del 2007, come modificato dall'art. 4,  comma  28,  della  citata legge n. 92 del 2012, i contratti  territoriali  debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica  della  produttività, della  qualità,   della  redditività,  dell'innovazione  e dell'efficienza organizzativa, sulla base  di  indicatori  assunti  a livello territoriale con riferimento alla specificità  di  tutte  le imprese del settore;

 Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai contratti aziendali o  territoriali  come  indicatori  dell'andamento economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in  materia riconducibili, nella sostanza, agli  obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

 Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre  2012,  n. 228, l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,  n. 85, l'art. 15, comma 3, la lettera c)  del  decreto-legge  31  agosto 2013, 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre 2013, n. 124, per effetto dei quali, per l'anno di  competenza  2013, lo stanziamento in misura  pari  a  650  milioni  di  euro  è  stato interamente destinato ad altre finalità;

 Visto il citato art. 1, comma 249, della legge  n.  228  del  2012, che, per l'anno 2015, ha ridotto di 51 milioni di euro il Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della menzionata legge n. 247 del 2007;

  Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il  quale  prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2014,  lo  sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello si  applica con riferimento  alle  quote di  retribuzione corrisposte nell'anno precedente;

 Visto l'art.  40, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede che  le  risorse  finanziarie stanziate ai fini dello  sgravio  in  questione  per  l'anno  2012  e rimaste inutilizzate per un importo  pari  a  103.899.045  euro  sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

 Visto l'art. 40, comma 2, lettera f), del citato  decreto-legge  n. 133 del 2014, il quale prevede che le risorse inizialmente  stanziate per lo sgravio di  cui  trattasi  relativamente  all'anno  2014  sono ridotte di un ammontare pari a 50 milioni di  euro,  con  conseguente rideterminazione delle risorse medesime ad un ammontare  pari  a  557 milioni di euro;

 Visto l'art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede una riduzione delle risorse finanziarie destinate  allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro  per l'anno 2015;

 Vista la nota Inps n. 8781 del  20  febbraio  2015,  con  la  quale l'Istituto, attraverso l'analisi dei dati in suo  possesso,  assevera che, per l'anno 2014,  a  fronte  di  un  budget  originario  pari  a 557.000.000 di euro, l'importo dello sgravio richiesto dalle  imprese ammonta a euro 506.221.594,24 e che residuano pertanto somme pari  ad 50.778.405,76 euro;

 Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

 Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389, che individua la retribuzione minima da assumere  come  base  per  il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

 Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296, che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento  unico  di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;

 

Decreta:

 

Art. 1

Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

  1. Le risorse per l'anno 2015 stanziate ai fini  del  finanziamento degli  sgravi  contributivi  per  incentivare  la  contrattazione  di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 1, comma 249, della  legge 24 dicembre 2012, n.228, e dall'art. 1, comma  313,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per  la  contrattazione  aziendale  e  del  37,5  per  cento  per  la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale  attribuita a ciascuna delle  predette  tipologie   di contrattazione  la  percentuale residua è  attribuita all'altra tipologia.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 1. Con riferimento alle somme  corrisposte  nell'anno  2014,  sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive  modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai  datori  di  lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del  Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e  4, uno sgravio contributivo  sulla  quota  costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento  della  retribuzione contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  e  c),  della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

 2. Entro il  28  febbraio  2016,  sulla base dei  risultati  del monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta ai  sensi dell'art. 14  della  legge 7 agosto  1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,  può  essere  rideterminata,  per  l'anno 2015, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

 3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di secondo livello, devono:

a)    essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto;

b)    prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità,  redditività,  innovazione ed  efficienza  organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini del miglioramento della competitività aziendale.

 

 4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese del settore sul territorio.

 

  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.389.

 

  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  è subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

 

 8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente

dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti del pubblico impiego.

 

 9. Per le imprese di somministrazione di lavoro di cui  al  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma 1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

Art. 3

Procedure

 1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

 

 2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a)    i dati identificativi dell'azienda;

b)     la data di sottoscrizione  del  contratto  aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c)    la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

d)    l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i contributi pensionistici;

e)     ogni  altra   indicazione   che   potrà   essere   richiesta dall'Istituto di Previdenza.

 

 3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

 

Art. 4

Modalità di ammissione

 1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene  a decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

 

 2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero di protocollo informatico.

 

 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art.1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande  trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai  richiedenti.

L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze  della  procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Art. 5

Norme finali

 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  decreto  si provvede a valere sul capitolo 4330 dello  stato  di  previsione  del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -   Centro   di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari  a 391 milioni di euro.

 

  Il presente  decreto  è  inviato  alla  Corte dei conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

 

 Roma, 8 aprile 2015

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Poletti

 

Padoan

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. lavoro, foglio n. 1830