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Circolare numero 13 del 04-02-2020


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 04/02/2020
Circolare n. 13
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Obblighi di iscrizione e contributivi del personale civile e del Corpo militare dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e, successivamente, dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

SOMMARIO:

Con la presente circolare l’Istituto effettua una ricognizione normativa per chiarire gli obblighi d’iscrizione e contributivi dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e dell’ ”Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che ha riorganizzato l’Associazione medesima, con  particolare riferimento al personale del Corpo militare, compreso quello inserito nel contingente di personale in servizio attivo di cui all’articolo 5, comma 6, del medesimo decreto.

INDICE

 

1.  Il quadro normativo

2. Obblighi di iscrizione e contributivi della Croce Rossa per il personale appartenente al Corpo militare

3.  La riorganizzazione della Croce Rossa: il personale del Corpo militare volontario e, in particolare, il contingente di personale in servizio attivo, ex articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

4.  Regime applicabile al personale trasferito per mobilità ad altre Amministrazioni pubbliche

 

 

1. Il quadro normativo

 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Croce Rossa) - fondata il 15 giugno 1864, successivamente trasformata in corpo morale con il Regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 - rientrava tra gli enti con obbligo di iscrizione e contributivo al Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti (FPLD) gestito dall’INPS.

 

Successivamente, con l’emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, la Croce Rossa è stata inquadrata tra gli enti pubblici, segnatamente tra gli enti di assistenza generica.

 

La legge, da ultimo richiamata, non conteneva alcuna disposizione in ordine al regime pensionistico di iscrizione del personale dipendente che, pertanto, continuava ad essere iscritto al FPLD.

 

La Croce Rossa, quale ente pubblico, si è avvalsa della legge 8 agosto 1991, n. 274, che, all’articolo 5, comma 7, ha disposto per diverse categorie di enti pubblici la riapertura dei termini per esercitare la facoltà prevista dall’articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379; tale facoltà ha consentito agli Enti destinatari della norma di iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni degli ex Istituti di Previdenza allora gestite dal Ministero del Tesoro, a condizione che l’Ente adottasse la deliberazione di massima, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge.

 

La Croce Rossa ha adottato, infatti, in data 26 febbraio 1992, l’Ordinanza Commissariale n. 4086, avente ad oggetto l’iscrizione obbligatoria del personale non medico alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e del personale medico alla Cassa pensioni sanitari (CPS); il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, ha approvato la suddetta Ordinanza Commissariale, con decreto del 31 gennaio 1994.

 

Conseguentemente, con il perfezionamento del citato iter procedimentale, il personale assunto dalla Croce Rossa, a decorrere dal 31 gennaio 1994, è stato iscritto, in relazione alla categoria di appartenenza, obbligatoriamente alla CPS o alla CPDEL, Casse gestite dall’ex INPDAP, per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed attualmente dall’INPS, per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Al personale già iscritto, alla data del 31 gennaio 1994, al FPLD è stata invece riconosciuta la facoltà di optare per l’iscrizione alle casse pensionistiche suindicate (CPS o CPDEL), entro cinque anni dalla data di approvazione dell’Ordinanza (quindi, entro il 31 gennaio 1999); ciò ha comportato che i dipendenti - già in servizio alla data del 31 gennaio 1994 - che non avevano esercitato la citata opzione, continuavano ad essere iscritti al FPLD.

 

Da ultimo, l’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e ss. mm. ii., ha disciplinato la riorganizzazione della Croce Rossa trasferendo dal 1° gennaio 2016 le sue funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, soggetto di diritto privato; per effetto dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo[1] la Croce Rossa ha assunto, fino alla cessazione della sua attività, la denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” (di seguito ESACRI), ente pubblico non economico, conservando pertanto la natura di ente con personalità giuridica di diritto pubblico, già riconosciuta alla Croce Rossa dal decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

 

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.lgs n. 178/2012 e ss.mm.ii., l'ESACRI è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Il personale dell’ESACRI proveniente dalla Croce Rossa conserva il regime di iscrizione preesistente.

 

Considerata la natura di ente pubblico non economico della Croce Rossa e, quindi, dell’ESACRI per effetto del processo di trasformazione della Croce Rossa medesima, tutti i dipendenti sono iscritti obbligatoriamente all’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP); gli iscritti alla CPS o alla CPDEL sono iscritti, inoltre, obbligatoriamente anche alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

 

I dipendenti iscritti al FPLD hanno avuto la facoltà di aderire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per effetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e finanze 7 marzo 2007, n. 45 e successive modifiche.

Il personale dell’ESACRI, come quello della Croce Rossa Italiana, non è iscrivibile al Fondo ex INADEL o ex ENPAS in quanto dipendente di enti non rientranti tra quelli con obbligo di iscrizione ai citati fondi per le prestazioni di fine servizio.

 

Infine, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato è obbligatoriamente soggetto all’Assicurazione Sociale per l’Impiego ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.[2]

Il personale assunto dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, compreso quello che ha esercitato l’opzione per la risoluzione del contratto con l’ESACRI e la contestuale assunzione da parte dell’Associazione, è iscritto ai fini pensionistici al FPLD in quanto dipendente da un datore di lavoro privato; si evidenzia, inoltre, che il personale proveniente dall’ESACRI che viene assunto dall’Associazione non può essere iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali anche se in precedenza è stato iscritto obbligatoriamente o per adesione alla gestione predetta; detto personale non può, altresì, essere iscritto all’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP).

 

 

2. Obblighi di iscrizione e contributivi della Croce Rossa per il personale appartenente al Corpo militare

 

La Croce Rossa, in epoca antecedente al suo riordino, comprendeva tra i propri dipendenti anche personale militare iscritto nel c.d. Ruolo speciale ad esaurimento del Corpo militare della Croce Rossa”, istituito per effetto dell’articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730[3].

 

Detto personale ha inoltrato all’INPS numerose diffide per l’iscrizione alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (a seguire CTPS) rivendicando il diritto al trasferimento a tale cassa dei contributi versati ad altra gestione pensionistica sostenendo di appartenere alle Forze Armate.

 

Per fornire riscontro alle richieste di chiarimento pervenute in ordine all’iscrivibilità alla CTPS del personale del corpo militare della Croce Rossa, si ritiene opportuno riepilogare la normativa vigente in materia di obblighi di iscrizione alla CTPS.

 

L’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 1996, la CTPS come gestione separata nell’ambito dell’ex INPDAP ed ha individuato le seguenti categorie di personale iscrivibile: i dipendenti dello Stato ovvero categorie di personale il cui trattamento pensionistico è a carico del bilancio dello Stato.

 

Ai fini del trattamento pensionistico assicurato ai dipendenti dello Stato, il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), all’articolo 1 dispone che sono considerati dipendenti dello Stato gli impiegati civili e gli operai dello Stato, nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.

 

Considerato che il personale del Corpo militare della Croce Rossa non è compreso tra le categorie di personale iscrivibile alla CTPS secondo le norme di carattere generale, l’obbligo di iscrizione a tale cassa potrebbe derivare soltanto da una norma specifica che equipari detto personale al personale delle Forze Armate ovvero dei Corpi di polizia.

 

A tal proposito, si deve considerare che l’articolo 1626 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66[4] (“Codice dell'ordinamento militare”), definisce il Corpo militare della Croce Rossa un corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate di Stato; tale norma, riproponendo la disposizione di cui all’articolo 1 del Regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484[5] (“Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana”), conferma la non appartenenza dello stesso alle Forze Armate.

 

L’esclusione del Corpo militare della Croce Rossa anche dai Corpi di polizia trova conferma nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che precisa che le Forze di polizia sono costituite dalle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato[6]) e dalle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

 

A ciò si aggiunga che l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato lavoro"), nel riconoscere la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti - non ha annoverato il Corpo militare della Croce Rossa.

 

L’esclusione dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia del personale militare della Croce Rossa risulta altresì confermata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale; la Corte, infatti, nelle motivazioni dell’ordinanza n. 273/1999, ha ritenuto che il personale militare della Croce Rossa non appartiene né alle Forze Armate né alle Forze di Polizia e che, tra l’altro, non si tratta di personale dipendente dello Stato, ma di personale di un ente eretto a suo tempo in corpo morale, divenuto ente privato di interesse pubblico ed, infine, ente pubblico di assistenza generica nell’ambito degli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70/1975.

 

 

Per le ragioni sin qui esposte, esclusa quindi l’appartenenza del corpo militare della Croce Rossa alle Forze Armate e ai Corpi di polizia, l’obbligo di iscrizione alla CTPS può discendere da disposizioni che equiparino, sotto il profilo pensionistico, il servizio reso dai militari della Croce Rossa a quello reso dal personale delle Forze Armate.

 

La conclusione anzidetta trova, infatti, conferma nelle disposizioni degli articoli 1759 e 1760 del Codice dell’Ordinamento Militare; in particolare l’articolo 1759[7], dopo aver escluso la valutabilità, agli effetti di pensione, del servizio volontario prestato dal personale militare della Croce Rossa in tempo di pace come servizio prestato allo Stato, dispone invece l’equiparazione, sotto il profilo pensionistico, al servizio reso allo Stato del servizio prestato in tempo di guerra o di grave crisi internazionale al seguito delle Forze Armate; il  successivo articolo 1760 prevede che le pensioni normali (pensioni degli iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO, gestite dall’ex INPDAP) correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale del corpo militare della Croce Rossa Italiana siano liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze Armate. Tale disposizione determina l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla CTPS del personale del corpo militare della Croce Rossa iscritto alle casse pensionistiche ex INPDAP (CPDEL o CPS), esclusivamente per i periodi di servizio prestato in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, con il conseguente diritto alle maggiorazioni di servizio previste per il personale delle Forze Armate.

 

Pertanto, ferme restando le disposizioni in materia di riunione e ricongiunzione dei servizi prestati con obbligo di iscrizione a più casse pensionistiche a carico della gestione esclusiva ex INPDAP (legge n. 523/1954 e D.P.R. n. 1092/1973), trova applicazione, limitatamente ai periodi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, la speciale disciplina in materia pensionistica prevista per il personale delle Forze Armate.

 

Per le prestazioni di fine servizio e, in particolare, per definire l’iscrivibilità del personale militare della Croce Rossa al fondo ex ENPAS, si rileva che dalla normativa vigente di carattere generale, di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (“Testo unico che disciplina le prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”) non è possibile ricavare indici positivi per il riconoscimento dell’obbligo di iscrizione al suddetto fondo.

 

Agli effetti dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, infatti, sono dipendenti statali gli impiegati civili e gli operai dello Stato, nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.

 

L’articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 1032/1973 prevede il conseguimento del diritto all’indennità di buonuscita dei militari delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo alla cessazione dal servizio e dopo un anno di iscrizione al Fondo ex ENPAS; detto personale è iscritto al Fondo ex ENPAS dalla data in cui transita nei ruoli del servizio permanente; i periodi precedenti al servizio permanente possono essere valorizzati - ai fini dell’indennità di buonuscita - tramite riscatto oneroso a carico dell’iscritto dopo il passaggio nei ruoli (cfr. l’art. 1909 del D.lgs n. 66/2010).

 

Ciò premesso, si evidenzia che durante il servizio non riconducibile a situazioni di guerra o di grave crisi internazionale, anche per il personale inquadrato nel c.d. “Ruolo speciale ad esaurimento del Corpo militare della Croce Rossa permanevano gli obblighi di contribuzione indicati al paragrafo 1, tenuto conto che gli stessi avevano instaurato un rapporto di lavoro subordinato a seguito dei provvedimenti di assunzione adottati all’epoca dalla Croce Rossa medesima.

 

 

 

 

 

 

3. La riorganizzazione della Croce Rossa: il personale del Corpo militare volontario e, in particolare, il contingente di personale in servizio attivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

 

A seguito del processo di riorganizzazione della Croce Rossa - operato dal decreto legislativo n. 178/2012, e ss. mm. ii., a norma dell’articolo 2 della legge n. 183/2010 - il corpo militare della Croce Rossa ha assunto la denominazione di Corpo militare volontario”.

 

Il citato D.lgs n. 178/2012 ha disciplinato l’inquadramento giuridico ed economico del personale militare della Croce Rossa; il personale già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione è transitato in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile dell’ESACRI (cfr. l’art. 5, c. 5, del D.lgs n. 178/2012) a decorrere dal 21 luglio 2016, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 25 marzo 2016.[8]

 

Tale decreto ha definito i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti per il personale civile e militare già appartenente al corpo militare. Dalla data di immissione nel predetto ruolo il personale militare è stato collocato in congedo, come previsto dal D.lgs n. 178/2012 ed iscritto, a domanda, nel ruolo del Corpo militare volontario.

 

Il Corpo militare di cui all’articolo 5, comma 3, del D.lgs n. 178/2012 è, quindi, costituito esclusivamente da personale volontario in congedo; detto personale resta disciplinato dal Codice dell’Ordinamento Militare per quanto non diversamente previsto dal D.lgs n. 178/2012; il servizio prestato dal Corpo militare è gratuito (cfr. l’art. 5, c. 4, del D.lgs n. 178/2012) e gli appartenenti al ruolo unico sono soci dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, subentrata nelle funzioni della Croce Rossa.

 

Per assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, il D.lgs n. 178/2012 ha previsto la costituzione, previo espletamento di un’apposita procedura di selezione, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo avente, altresì, la qualifica di militare in congedo; il suddetto personale, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, ha concorso agli impieghi di protezione civile.

 

Durante l’espletamento del servizio attivo, il personale inquadrato, a decorrere dal 21 luglio 2016, nel ruolo dell’ESACRI ha diritto alla conservazione del posto di lavoro con l’obbligo dell’ESACRI, come indicato nel parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, all’erogazione del trattamento economico e degli oneri previdenziali ed assicurativi previsti  per il personale civile dell’ente medesimo (cfr. paragrafo 1, fatto salvo quanto indicato in precedenza per eventuali periodi di servizio riconducibili a situazioni di guerra o di grave crisi internazionale).

 

A decorrere dal 1° ottobre 2017, data prevista dal decreto del 9 giugno 2017 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute (cfr. l’art. 5, c. 6, del D.lgs n. 178/2012), anche il personale in servizio attivo del corpo militare è stato immesso nel ruolo civile dell’ESACRI ed inquadrato secondo le tabelle di equiparazione del citato D.P.C.M. 25 marzo 2016.

 

 

 

4. Regime applicabile al personale trasferito per mobilità ad altre Amministrazioni pubbliche

 

Per gli aspetti relativi agli obblighi di iscrizione e contributivi relativi al personale dell’ESACRI trasferito per mobilità ad altre Amministrazioni pubbliche si rinvia alle indicazioni contenute nel messaggio n. 1422 del 30 marzo 2018 (Allegato n. 1).

 

 

 
 
  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] Articolo 2 del D.lgs n. 178/2012: “1. La CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.”

[2] Per la determinazione della misura della contribuzione dovuta si rinvia alla circolare n. 140/2012.

[3] Articolo 12 della legge n. 730/1986: “1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo, con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.  2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646. 3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1”.

[4] Articolo 1626 del D.lgs n. 66/2010: “1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa Italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate”.

[5] Articolo 1 del Regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484: “Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato”. Il Regio decreto è stato abrogato dal D.lgs n. 66/2010.

[6] Il Corpo Forestale dello Stato è cessato il 31/12/2016 e gran parte delle competenze e del personale sono state trasferite nel neocostituito Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – cfr. D.lgs 19 agosto 2016, n. 177.

[7] Articolo 1759 del Codice dell’ordinamento militare: “1. Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa Italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato”.

[8] Articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 178/2012: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali”.