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Circolare numero 13 del 28-01-2013


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 28/01/2013
Circolare n. 13
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Anno 2013. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato.

SOMMARIO:

Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2013.

L’anno 2013 si caratterizza, tra l’altro, per l’entrata in vigore di una buona parte delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.

Va, peraltro, osservato che il testo della citata norma è stato recentemente modificato dalle leggi n. 221 (di conversione, con modificazioni, del DL 179/2012 - cosiddetto Decreto sviluppo bis) e n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Inoltre, nel corrente anno, va a conclusione il percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e avviatosi nel 1997.

 

Con la presente circolare si fornisce, quindi, un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2013.

 

 1. Disposizioni in materia contributiva.

 

 1.1 Contributo IVS.

Completamento del percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.

 

Come noto, il Decreto interministeriale 21 febbraio 1996 - in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS, con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).

L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere deve essere scaglionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997.

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata dovranno, quindi, aumentare - a partire dal periodo contributivo “gennaio 2013” - l’aliquota FPLD della misura residua, utile al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Di seguito, si fornisce una elencazione delle principali casistiche.

 

 1.1.1 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C) - Incremento dello 0,29% per i “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti.

 

Per questi settori, che dovevano trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997, il percorso di armonizzazione si è già sostanzialmente concluso con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011.

 Nel corrente anno, si esaurisce anche il previsto aumento a carico dei  “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti.

Dal 1/1/2013, quindi, trova, applicazione l’ultimo incremento dell’aliquota pensionistica in ragione di 0,29%.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (no GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,30%

8,84%

 

 1.1.2 Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.

Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ -Incremento dello 0,29%.

Dal 1/1/2013, tali settori completano il loro percorso di armonizzazione e, di conseguenza, subiranno l’ultimo incremento contributivo nella misura di 0,29%.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (con GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

33,00 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

9,19%

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (con GESCAL lavoratore)

Totale

a carico del lavoratore

32,65% (compr. 0,35 ex GESCAL)

9,19%

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (senza GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,30 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

8,84%

 

 

Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC - Incremento dello 0,43%.

 

Anche questi settori portano a completamento l’iter di armonizzazione, iniziato nel 1997, con ultimo aumento dello 0,43%, dal 01.01.2013.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (con GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

33,00 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

9,19%

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (con GESCAL lavoratore)

Totale

a carico del lavoratore

32,65% (compr. 0,35 ex GESCAL)

9,19%

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (senza GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,30 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

8,84%

 

 1.1.3 Piloti dei porti - Incremento dello 0,29%.

 

Tali settori completano il percorso di armonizzazione, con l’ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013 (no GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,30%

8,84%

 

 

 1.1.4 Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).

 

L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 “Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca” dispone che “Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.

Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che - a partire dal 1 gennaio 1998 - le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente - nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70% ex GESCAL) di cui all'art. 3 c. 23 della legge n. 335/1995, e l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al citato articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detto aumento è stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81.

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto - per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato, da ultimo, alla data del 1.1.2002 - la stessa aliquota ha già raggiunto la misura piena (8,89% + 0,30= totale 9,19%).

Per l’anno 2013, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013

Totale

a carico del marittimo

28,60 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

9,19%

 

 1.1.5 Aliquote contributive dovute al FPLD per la generalità delle aziende agricole.

 

Nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.

Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che - a partire dal 1° gennaio 1998 - le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente - nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detto aumento è stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81.

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per l’anno 2013, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

 

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013

Totale

a carico del lavoratore

27,90 %

8,84%

 

 

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

 

 1.1.6 Aliquote contributive dovute al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, c. 2 del D.Lgs. 146/1997) ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32% (Legge n. 335/1995), cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1 comma 769 della legge n. 296/2006.

 

Pertanto anche per l’anno 2013, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

 

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2013

Totale

a carico del lavoratore

32,30 %

8,84%

 

 

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

 

 1.1.7 Contributi INAIL dal 1 gennaio 2013 per gli operai agricoli dipendenti.

 

Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

  

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,1250

Addizionale Infortuni sul Lavoro

 3,1185

 

 1.1.8 Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2013.

 

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, c. 45 della legge di stabilità 2011, sono - infatti - a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

  

Territori

Misura agevolazione D.L.

Dovuto

Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)

-

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

 

 

Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). 

 

 2. Contributi CIGS e MOBILITÀ.

 

La legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, con l’art. 3, comma 1,  ha disposto la messa a regime – a far tempo dal 1 gennaio 2013 - della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi per le seguenti imprese:

 

a)        imprese esercenti attività commerciali (logistica compresa) con più di  cinquanta dipendenti;

b)        agenzie  di  viaggio  e  turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;

c)         imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d)        imprese del  trasporto  aereo  e  del sistema aeroportuale, a prescindere  dal  numero  di dipendenti.

 

Stante il nesso ontologico tra gli articoli 4 e 16 della legge n. 223/1991, la disposizione estende (fino a dicembre 2016[1])  anche la disciplina riferita all’indennità di mobilità.

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono, quindi, tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013", senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso. Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato ai criteri ministeriali che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista).

 

Inoltre,  sempre in materia di integrazione salariale, l’articolo 3, c, 3, della più volte citata legge di riforma del mercato del lavoro dispone l’estensione – a far tempo da “gennaio 2013” – degli obblighi contributivi per Cigs, ex art. 9 della legge n. 407/90, alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2  e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima  legge.

Si osserva, al riguardo, che il legislatore fa riferimento al solo obbligo contributivo per Cigs e non alla relativa disciplina.

Le aziende interessate, quindi, da “gennaio 2013”, saranno tenute al versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico lavoratore).

Su tale ultimo aspetto, si fa riserva di successive indicazioni.

 

 

 3. Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.

 

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2012 in misura pari allo 0,26%, per l’anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,27%[2].

 

 4. Disposizioni in favore dell’occupazione.

 

 4.1. Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

Non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti.

In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni.

 

Rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi  previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991, secondo quanto già illustrato con la circolare 137/2012.

 

 4.2 Altre disposizioni non prorogate.

 

Non sono state, altresì, prorogate nel 2013, le seguenti misure:

  • benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010;
  • incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

 

Inoltre, con riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, non è stata confermata la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Non sarà, quindi, possibile, nel vigente anno, fare ricorso alle misure descritte.

  

 

 4.3 Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne che si trovano in particolari condizioni

 

Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore[3] un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni  disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari; le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. articolo 4, commi 8 – 11, legge 92/2012).

 

5. Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere.

 

Tra i suoi ambiti di operatività, la legge di stabilità 2013, ha esteso all’anno in corso, la possibilità di alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali

L’articolo 1, c. 256 ha prorogato, per l’anno 2013, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984. Per il suddetto intervento – introdotto in via sperimentale dal DL n. 78/2009 (legge 102/2009) – sono stati stanziati 60 milioni di euro.

Il successivo comma 405 del medesimo articolo 1, ha quindi previsto - per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, per i quali sono stati stanziati 35 milioni di euro.

Con il medesimo comma, infine, sono state altresì confermate per l’anno in corso le proroghe a ventiquattro mesi della cassa  integrazione  guadagni   straordinaria   per   cessazione   di attività, di cui  all'articolo  1,  c. 1,  del  DL  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

Da ultimo, si osserva che la legge di stabilità ha, altresì, implementato la dotazione in favore degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013.

 

 6. Fondo di Tesoreria. Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi.

 

Come noto, ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, é previsto[4] che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente.

In più occasioni è stato ribadito che il riferimento a detti criteri va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.

A dicembre 2012, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al 3,302885%.

Si ricorda che, per il versamento, lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,30%).

 

  

7. Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Riduzione della misura.

 

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 63,2% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,5% per il 2015;
  • 50,3% per il 2016.

Ai fini delle modalità di fruizione dello sgravio in trattazione, si rinvia alle disposizioni già note.

 

 8. Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello.

 

In materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, varie sono le novità che riguarderanno il 2013.

Innanzi tutto, va osservato che la legge 92/12 ha messo a regime la disposizione che, quindi, non necessiterà più di annuali proroghe. Inoltre, la medesima legge ha razionalizzato il plafond a disposizione, attraverso una più puntuale allocazione delle risorse, mantenendo – altresì - in essere i criteri e le modalità previsti dalla legge n. 247/2007.

Sulla materia è poi intervenuta la legge di stabilità che, per finanziare il ripristino delle ricongiunzioni gratuite nei termini stabiliti dalla medesima legge, nonché al fine di incrementare la dotazione finanziaria in favore degli ammortizzatori sociali in deroga del 2013, ha ridotto il budget originario (650 milioni di euro), rispettivamente di 32 milioni (e importi più consistenti negli anni futuri) e di 118 milioni di euro.

In conclusione, quindi, nel corrente anno, la disponibilità finanziaria a sostegno dello sgravio in argomento sarà pari a  500 milioni di euro.

In considerazione del già citato rinvio - operato dal legislatore - alle modalità già introdotte dalla legge attuativa del protocollo welfare tra governo e parti sociali, maggiori precisazioni potranno essere fornite in materia dopo l’emanazione del previsto decreto ministeriale.

 

9. Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

 

Durante il corrente anno, continuerà a trovare applicazione il contributo di solidarietà - introdotto dall’art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214  - a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Per la sua gestione, si richiamano i contenuti della circolare n. 99/2012 e del messaggio n. 16058 del 4/10/2012.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


[1] Si ricorda che la legge 92/2012, con l’art. 2, c. 71, ha disposto  l’abrogazione dell’indennità di mobilità e delle agevolazioni alla stessa connesse, a far tempo dal 1 gennaio 2017.

[2] Per i criteri di operatività di detta misura, si rinvia a quanto già comunicato con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e con il messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008.

[3] Cfr. Circolare n. 137/2012.

[4] Cfr. DM 30 gennaio 2007.