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In data 16 luglio 2014 tra l’INPS e la FEDIMPRESE è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. (all. n. 1).
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa FEDIMPRESE”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
L’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici– entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno), i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili, per le Strutture INPS territorialmente competenti, i dati ricevuti dall’Organizzazione sindacale affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati in loro possesso.
Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dal responsabile della FEDIMPRESE, verranno presentate dall’Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 30 marzo.
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono stati attualizzati, con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2013.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte della FEDIMPRESE , dovrà pervenire all’Istituto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della FEDIMPRESE, si istituisce il seguente conto:
GPN25138 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della FEDIMPRESE.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la FEDIMPRESE, saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Si comunica che la sede della FEDIMPRESE è in via Sindaco Memmo, 8 – Guagnano (LE).
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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