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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 133 del 26-11-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 26/11/2012
Circolare n. 133
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Articolo 81, Decreto Legislativo n. 267/2000 – amministratori locali in aspettativa con onere del versamento in proprio della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

vengono illustrati criteri e modalità di attuazione dell’articolo 81 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate dall’articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 Premessa

 

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – nel disciplinare lo status degli amministratori locali:

  • ha individuato (art. 77, c. 2) le figure di amministratori locali rientranti nel regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità;
  • ha previsto (art. 81) che gli amministratori elencati all’articolo 77, comma 2,  se lavoratori dipendenti, possano essere collocati – a richiesta – in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato;
  • ha posto a carico delle Amministrazioni locali (art. 86, c. 1) gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi previdenziali in favore di determinate figure di amministratori espressamente individuate, escludendo da tale regime i consiglieri dei comuni anche metropolitani, i consiglieri delle province ed i consiglieri delle comunità montane.

 

Per effetto di tale esclusione, pertanto, sui periodi di aspettativa fruita dai consiglieri ha continuato a trovare applicazione per i lavoratori privati il regime dell’accredito figurativo di cui all’articolo 31  della legge 20 maggio 1970, n. 300 anche dopo l’emanazione del DLgs. n.267/2000 ovvero per i lavoratori iscritti alle Casse pensioni della Gestione ex INPDAP il regime contributivo contemplato dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che ha previsto il versamento da parte del datore di lavoro pubblico, con rimborso da parte dell’ente locale ove il lavoratore posto in aspettativa ha esercitato il mandato. 

 

In materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali  è successivamente intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, con l’articolo 2, comma24, ha  modificato le disposizioni in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali di cui al DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al diverso regime previdenziale applicabile dal 1° gennaio 2008 agli amministratori locali che espletano il mandato di consigliere.

 

 

1 - Destinatari della norma

 

Come precisato in premessa, sono destinatari della norma in esame i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consiglieri dei comuni, anche metropolitani, di consiglieri delle province e di consiglieri delle comunità montane.

 

Rientrano perciò fra i destinatari della norma gli assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO, compresi i lavoratori Elettrici, Telefonici ed Autoferrotranvieri e dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI) iscritti nella contabilità separata del predetto FPLD, i soggetti iscritti ai Fondi speciali Volo, Dazio, Ferrovieri e Gestione IPOST, gli assicurati ai Fondi integrativi Esattoriali e Gas nonché gli iscritti alla Gestione ex INPDAP.

 

Per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 244/2007 all’art. 81 del DLgs. n. 267/2000, i predetti amministratori – in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato – assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dall’art. 86 del medesimo DLgs n. 267/2000, con effetto dal 1° gennaio 2008.

 

Poiché l’art. 81 sopra citato, nel porre l’onere contributivo a carico degli amministratori locali in esame nulla ha previsto in merito all’obbligatorietà dei versamenti, si ritiene che la copertura dei periodi di aspettativa ai fini previdenziali, assistenziali ed assicurativi sia rimessa alla libera volontà degli interessati. Questi hanno perciò facoltà di decidere se ed in quale momento presentare istanza di autorizzazione al versamento della contribuzione a loro carico.

 

Pertanto, i consiglieri che intendano avvalersi della previsione dell’art. 81, ultimo  periodo, del DLgs. n. 267/2000, devono presentare specifica domanda (all. n. 1),  a valere dal trimestre in corso dalla data di presentazione, alla sede dell’INPS o alla sede della gestione ex INPDAP - a seconda dell’iscrizione pensionistica dell’interessato - di competenza territoriale, corredandola con apposite dichiarazioni:

 

  • dell’Amministrazione locale presso cui esercitano il loro mandato. Tale dichiarazione deve evidenziare la carica ricoperta, la durata del relativo mandato e la circostanza che l’amministratore è tenuto ad assolvere direttamente il carico contributivo;
  • del datore di lavoro, redatta sotto forma di autocertificazione, secondo un facsimile fornito dall’Istituto (all. n. 2 ).  Da tale dichiarazione devono potersi rilevare la data di instaurazione del rapporto di lavoro, la data di collocamento in aspettativa e l’eventuale data finale della stessa, la categoria e la qualifica rivestita dal lavoratore all’inizio dell’aspettativa.

Per i consiglieri locali iscritti alle Casse pensioni della Gestione ex INPDAP restano comunque confermate le indicazioni contemplate nella nota operativa n. 6 del 18 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa per il periodo antecedente l’emanazione della presente circolare. Nell’ipotesi in cui non sia stato, tuttavia, effettuato il versamento per i periodi di aspettativa fruiti a far data dal 1° gennaio 2008 a favore delle Casse pensioni ovvero delle Gestioni di fine servizio cui i consiglieri sono iscritti, gli stessi possono parimenti provvedere ad inoltrare la domanda per la regolare copertura contributiva con le medesime modalità indicate al paragrafo n. 5.

 

 

 

1.1  - Iscritti ai Fondi speciali  “Esattoriali” e “Gas”

 

I consiglieri che al momento del collocamento in aspettativa risultano iscritti ai Fondi “Esattoriali” e “Gas”, in aggiunta al contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono versare anche il contributo integrativo.

 

 

2 - Base imponibile di riferimento dei versamenti correnti

 

Per determinare la contribuzione dovuta dai consiglieri  a copertura dei periodi di aspettativa si farà riferimento alla retribuzione imponibile dichiarata con il flusso EMens per le 52 settimane di lavoro immediatamente antecedenti la domanda, salvo quanto precisato al successivo punto 2.1, o dichiarata con le DMA o con il flusso Uniemens (ListaPosPA), quest’ultimo a decorrere dalle denunce di competenza di ottobre 2012, per i 12 mesi antecedenti immediatamente la domanda per gli iscritti alla Gestione ex INPDAP.

 

Ai fini del calcolo deve essere considerato l’intero ammontare della retribuzione imponibile, compresa l’eventuale quota eccedente il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile (“tetto pensionabile”) in vigore in ciascun anno, sulla quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all'art. 3ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, ove ricorrano le condizioni ivi previste.

 

 

 

“tetto pensionabile”

art. 21, c. 6, legge 67/1988

(1^ fascia di retribuzione pensionabile)

anno

importo

annuo

importo

mensile

importo giornaliero

2008

40.765,00

3.397,08

113,24

2009

42.069,00

3.505,75

116,86

2010

42.364,00

3.530,33

117,68

2011

43.042,00

3.586,83

119,56

2012

44.204,00

3.683,67

122,79

 

Nei casi in cui il consigliere risultasse collocato in aspettativa per mandato elettivo in epoca antecedente al 2008, con copertura figurativa dei relativi periodi, la base di calcolo del contributo dovuto dal 2008 in poi sarà costituita dalla retribuzione accreditata alle ultime 52 settimane di detti periodi.

 

Ciò in quanto, a norma dell’art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, la predetta retribuzione corrisponde a quella teorica che l’interessato avrebbe percepito in tale periodo se avesse prestato la normale attività lavorativa.

 

Qualora l’attività prestata dal consigliere al momento del collocamento in aspettativa risultasse regolata da un contratto di lavoro part-time, il contributo dovuto dovrà essere quantificato sulle retribuzioni delle ultime 52 settimane utili per la misuradella pensione.

 

Per i consiglieri iscritti alla Gestione ex INPDAP, con contratto part-time al momento del collocamento in aspettativa per mandato amministrativo, parimenti la contribuzione dovrà essere calcolata sulla retribuzione rilevabile dal flusso DMA o dal flusso Uniemens (ListaPosPA), quest’ultimo a decorrere dalle denunce di competenza di ottobre 2012, dei dodici mesi precedenti utili ai fini pensionistici.

 

Nell’ipotesi in cui il consigliere rientrasse fra gli assicurati soggetti all’applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 l’ammontare dei contributi a suo carico deve essere quantificato con riferimento al limite massimo di retribuzione fissato dalla norma sopra richiamata, applicando a tale valore l’aliquota contributiva IVS e l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3ter della legge n. 438/1992, rispettivamente, sull’intero ammontare della retribuzione e sulla quota eccedente il valore del “tetto pensionabile”.

 

 

Massimale contributivo

art. 2, c. 18, legge 335/1995

Anno

Importo

2008

88.669,00

2009

91.507,00

2010

92.147,00

2011

93.622,00

2012

96.149,00

 

Per la copertura dei periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, da parte dei dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP, la base di calcolo del contributo è costituita:

 

-      dalla retribuzione contributiva utile indicata nell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come successivamente modificato, per le indennità di buonuscita (dipendenti statali);

-      dalla retribuzione contributiva utile indicata nell’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per le indennità premio di servizio (dipendenti delle regioni, delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale);

-      dalle voci utili indicate dai contratti collettivi nazionali di categoria, considerate in misura pari all’80%, per i trattamenti fine rapporto.

 

2.1  - Iscritti ai Fondi speciali  “Esattoriali” e “Gas”

 

La base di calcolo del contributo integrativo dovuto dai consiglieri che al momento del collocamento in aspettativa risultano iscritti ai Fondi “Esattoriali” e “Gas”, è costituita dalla “retribuzione pensionabile Fondo” relativa alle ultime 360 giornate di attività lavorativa.

 

2.2 - Indisponibilità dei dati di calcolo

 

In tutti i casi in cui l’azienda non sia tenuta alla presentazione delle denunce EMens o delle DMA, la contribuzione dovuta a copertura dei periodi di aspettativa per espletamento del mandato verrà quantificata prendendo a riferimento le risultanze dell’estratto conto o, in alternativa, sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro attestante l’ammontare della retribuzione percepita dall’interessato rispettivamente nelle 52 settimane lavorative o nei dodici mesi  immediatamente antecedenti al collocamento in aspettativa (nelle ultime 52 settimane utili per la misuradella pensione, nei casi di prestazione lavorativa resa a tempo parziale).

 

Il prospetto delle suddette retribuzioni dovrà essere prodotto dal consigliere contestualmente alla domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione in esame o, comunque, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto.

 

Nell’ipotesi in cui la dichiarazione dell’azienda non venisse prodotta entro il suddetto termine massimo, la domanda non potrà trovare accoglimento e resterà improduttiva di effetti.

Sarà comunque facoltà degli interessati presentare un’ulteriore domanda. In tale ipotesi, tuttavia, la copertura contributiva verrà autorizzata per il periodo di espletamento del mandato decorrente dalla data di presentazione della nuova istanza.

 

2.3 - Base imponibile dei versamenti relativi agli anni successivi

 

Nei casi di aspettativa di durata pluriennale, le retribuzioni prese a riferimento per quantificare il contributo dovuto per l’anno in cui si colloca la decorrenza dell’autorizzazione al versamento dei contributi devono essere rivalutate con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente (v. tabella riepilogativa di seguito proposta).

 

Indici  ISTAT di variazione del costo della vita

Anno

di rilevazione

Indice

da applicare

Anno

di applicazione

2008

+ 3,2%

2009

2009

+ 0,7%

2010

2010

+ 1,6%

2011

2011

+ 2,7%

2012

 

3 - Importo del contributo

 

Il contributo di copertura dei periodi di espletamento del mandato di consigliere viene determinato su base annua, applicando alla retribuzione di riferimento l’aliquota  contributiva IVS vigente nell’ordinamento pensionistico al quale l’interessato era iscritto al momento del collocamento in aspettativa, in vigore nel periodo interessato dal versamento.

 

 Come accennato al precedente punto 2, sulla quota di imponibile annuo superiore al “tetto pensionabile”, è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

 

Si applicheranno, pertanto, l’aliquota IVS della gestione pensionistica interessata all’intero imponibile delle ultime 52 settimane e l’aliquota aggiuntiva alla quota di retribuzione eccedente il “tetto pensionabile”.

 

Il contributo complessivamente dovuto sarà pari alla somma dei due importi, distintamente calcolati.

 

Per gli iscritti alla ex Gestione INPDAP la contribuzione di copertura dei periodi di aspettativa per mandato amministrativo viene calcolata sulla base dell’aliquota pensionistica corrispondente alla posizione assicurativa del consigliere, di quella contemplata dalla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nonché delle aliquote previste ai fini delle prestazioni TFS/TFR e dell’Assicurazione Sociale Vita, nell’ipotesi in cui lo stesso risulti iscritto.

 

 

3.1  - Iscritti ai Fondi speciali  “Esattoriali” e “Gas”

 

Il contributo integrativo dovuto dai consiglieri che al momento del collocamento in aspettativa risultano iscritti ai Fondi “Esattoriali” e “Gas”, è pari al valore ottenuto applicando alla “retribuzione pensionabile Fondo” relativa alle ultime 360 giornate di attività lavorativa l’aliquota del:

5,50%, per gli iscritti al Fondo Esattoriali;

1,70%, per gli iscritti al Fondo GAS.

 

3.2 – Importo del contributo relativo agli anni successivi

 

All’inizio di ciascun anno l’ammontare del contributo dovuto verrà rideterminato con riferimento alle retribuzioni sulle quali è stato calcolato il contributo dovuto per l’anno precedente, debitamente rivalutate in base all’indice di variazione ISTAT del costo della vita.

 

4 - Modalità e termini di pagamento

 

L’autorizzazione al versamento viene notificata al consigliere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione dell’ammontare  del contributo dovuto.

 

a)Versamenti effettuati dai soggetti iscritti ad INPS

 

L’importo annuo della contribuzione dovuta viene suddiviso in quattro pagamenti trimestrali e deve essere versato utilizzando  i  MAV  che possono essere generati accedendo al sito www.inps.it  e seguendo il percorso: Portale dei Pagamenti – Amministratori locali – Entra nel servizio , oppure chiamando il Contact center al numero gratuito 803164, che provvederà all’inoltro per posta all’indirizzo di residenza o tramite e-mail.

 

Ciascun trimestre deve essere pagato, entro e non oltrel’ultimo giorno del trimestre solare successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce, secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento della domanda.

 

Ciascun versamento trimestrale dovrà essere perciò effettuato:

  • entro il 30 giugno, a copertura del periodo gennaio/marzo;
  • entro il 30 settembre, a copertura del periodo aprile/giugno;
  • entro il 31 dicembre, a copertura del periodo luglio/settembre;
  • entro il 31 marzo dell’anno successivo, a copertura del periodo ottobre/dicembre.

 

Ugualmente possono essere generati dal sito ww.inps.it, i MAV per il pagamento delle rate mensili della rateizzazione dei periodi pregressi di cui al successivo paragrafo 5. Il termine di pagamento è stabilito entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, pena la decadenza della possibilità di versamento.

 

Con l’occasione si sottolinea che la contribuzione in esame, ancorché dovuta entro gli stessi termini di pagamento della contribuzione volontaria, non è in nessun caso assimilabile a tale contribuzione e non è perciò soggetta alle condizioni limitative indicate dall’articolo 6, comma 2, del DLgs. 30 aprile 1997, n. 184.

 

Non si pongono perciò come cause ostative al relativo versamento i contestuali periodi di assicurazione ad altra forma di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché la titolarità di una pensione diretta, liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

 

b) Versamenti effettuati dai lavoratori iscritti all’INPS - Gestione ex INPDAP   

     

Fermi restando i termini di pagamento indicati in precedenza, i versamenti della contribuzione a carico dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 ordinario, indicando la causale 37 per ciascuna cassa, sia pensionistica che per TFS/TFR, Fondo Credito ed ENPDEP (ove, in quest’ultimo caso, sussista l’iscrizione).

 

In ogni caso è facoltà dell’interessato decidere per una parziale copertura previdenziale del trimestre, versando l’importo corrispondente.

 

4.1 - Versamenti eseguiti in ritardo

 

Qualora il versamento della contribuzione in esame avvenga in ritardo, l’importo pagato resterà improduttivo di effetti e verrà rimborsato, senza maggiorazione di interessi.

È fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere che detto versamento venga fatto salvo per il  trimestre il cui termine di versamento è ancora in corso alla data del pagamento effettuato. 

 

 

5 - Fase di prima applicazione. Versamento dei trimestri scaduti.

 

In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, i consiglieri possono chiedere la copertura del periodo di aspettativa a partire da gennaio 2008 entro la fine del trimestre solare successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della presente circolare, e dilazionare il relativo pagamento in dodici rate mensili con rateazione riconosciuta d’ufficio.

 

Non potranno avvalersi della dilazione di pagamento coloro che intendano utilizzare tali periodi contributivi pregressi per liquidare un trattamento pensionistico. In tale ipotesi, pertanto, il versamento dei trimestri scaduti dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la fine del trimestre successivo a quello in corso al momento di notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento stesso.

 

 

6 - Efficacia della contribuzione

 

La contribuzione versata dai consiglieri a copertura dei periodi di aspettativa è utile ai fini del diritto e della misura di tutte le pensioni, ai fini dei trattamenti TFR/TFS gestiti dall’INPS, gestione ex INPDAP, nonché ai fini delle prestazioni contemplate dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai fini dell’Assicurazione Sociale Vita.

 

7 – Procedure per gli iscritti ad INPS

 

Per la gestione delle pratiche in trattazione è disponibile in ambiente INTRANET la procedura “Amministratori Locali” nella sezione “Assicurato–Pensionato”, “Contribuzioni minori”, funzione “amministratori locali”.

 

La procedura, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero degli Interni, individua in automatico i potenziali interessati al versamento della contribuzione in esame e li “immatricola” su ARCA quali soggetti “aventi diritto”.

È comunque possibile utilizzare la funzione di acquisizione manuale per iscrivere eventuali soggetti non censiti.

 

La registrazione e la successiva gestione completa della domanda, subordinata ad una specifica autorizzazione IDM, può avvenire, indistintamente da due ambienti e da diverse funzioni:

  • in ambiente ARCA 3270, riferito alla singola posizione del soggetto, dal pannello “archivi collegati”, dove sarà già riscontrabile il riferimento generato dalla “immatricolazione” di cui sopra;  
  • in ambiente INTRANET, dalla funzione di lista dei soggetti riconosciuti come aventi diritto alla iscrizione;
  • in ambiente INTRANET, dalla funzione di lista delle domande di aspettativa.

 

In relazione a ciascun soggetto l’operatore potrà disporre delle seguenti informazioni:

  • periodo di espletamento del mandato;
  • caratteristiche dell’Azienda di appartenenza dell’interessato;
  • Ente presso cui il consigliere svolge il mandato.

 

Qualora dovesse rendersi necessaria la modifica dei dati riguardanti l’Ente di riferimento, dovrà essere utilizzata l’apposita funzione di “gestione degli Enti”. Si ricorda che, in fase di primo impianto, tali dati saranno alimentati anche dal data base Aziende.

 

La gestione del versato  (BCFC mensile ed invio dei dati al sistema SAP)  verrà gestito in modo automatico e trasparente all’operatore di sede che ne potrà consultare solo le risultanze.

La presenza di eventuali registrazioni anomale, da rettificare, verrà segnalata via mail all’operatore interessato.   

 

8 - Istruzioni contabili

 

a) Versamenti effettuati dagli iscritti ad INPS

 

La riscossione della contribuzione è accentrata presso la Direzione Generale con imputazione sulla contabilità della stessa Direzione, al conto d’interferenza già istituito, in occasione della riscossione accentrata tramite MAV delle altre tipologie di versamenti, GPA 55175, movimentabile esclusivamente con procedura automatizzata.

 

Pertanto, sulla base del flusso di rendicontazione, strutturato per sede di competenza, viene effettuata, sulla contabilità delle sedi interessate, la seguente scrittura automatizzata:

 

GPA 55175 a GPA 52235 (contribuzione degli amministratori locali in aspettativa).

Il conto GPA 52235, di nuova istituzione, è assistito da partitario automatizzato SC7/24.

Il saldo del conto GPA 55175 deve risultare a livello nazionale, sempre uguale a zero.

 

Le procedure conferenti, opportunamente aggiornate, provvederanno ad eseguire gli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili, ivi compresi quelli concernenti la ripartizione delle somme ai conti di definitiva imputazione, con le consuete modalità.

 

Al riguardo si comunica che sono stati istituiti i corrispondenti conti di entrata, per l’imputazione dei valori di riscatto per la copertura dei periodi di aspettativa non retribuita, degli amministratori locali, nelle gestioni interessate:

-      gestione assicurativa ordinaria a ripartizione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPR 22/103;

-      gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - FPV 22/103;

-      gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso fondo di previdenza - FPX 22/103;

-      gestione assicurativa per il personale dell’Enel e delle aziende elettriche private già iscritto al soppresso fondo di previdenza - FPU 22/103;

-      gestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI - FPY 22/103;

-      gestione assicurativa a ripartizione del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. –    GFR 22/103;

-      gestione assicurativa a ripartizione della Gestione speciale di previdenza per il personale di Poste S.p.A – FTR 22/103;

-      gestione assicurativa a ripartizione del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea - VLR 22/103;

-      gestione assicurativa a ripartizione del Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente da aziende private del gas - GSR 22/103

-      gestione assicurativa a ripartizione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - ESR 22/103.

 

Nell’allegato n. 3 è presente l’elenco dei conti di nuova istituzione.

 

b)Versamenti effettuati ad INPS ex gestione INPDAP

La riscossione della contribuzione, affluita sui conti di sede a seguito dell’utilizzo da parte dell’iscritto del canale F24 ordinario, verrà effettuata con le medesime modalità con le quali vengono rilevate le entrate affluite sui conti di sede da parte di soggetti fisici (contribuzione volontaria, riscatti e ricongiunzioni da iscritto ecc..).

 

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori