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Circolare numero 134 del 13-11-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13/11/2019
Circolare n. 134
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 102661 del 5 febbraio 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel D.I. n. 86985/2015 e ss.mm.ii. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

 

 

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano le modifiche apportate dal D.I. n. 102661/2019 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

 

 

 

INDICE:

1. Premessa e quadro normativo      

2. Prestazioni       

2.1 Tipologia        

2.2 Condizioni di accesso alle prestazioni   

2.3 Criteri di priorità e tetto aziendale        

2.4 Assegno ordinario    

2.4.1 Causali       

2.4.2 Importo      

2.4.3 Durata        

2.4.4 Contribuzione correlata  

2.4.5 Contributo addizionale   

2.4.6 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni   

2.5 Prestazione integrativa alla NASpI        

2.5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso      

2.5.2 Misura e durata della prestazione      

2.5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni        

2.5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni   

2.5.5 Contributo integrativo    

2.5.6 Regime fiscale      

2.6 Programmi formativi

2.7 Assegni straordinari 

2.7.1 Finanziamento     

2.7.2 Cumulabilità

2.7.3 Contributi sindacali        

2.7.4 Misura        

2.7.5 Contribuzione correlata

2.8 Istruzioni contabili

 

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (d’ora in avanti Fondo) è stato istituito dal D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015.

 

Con la circolare n. 27 dell’11 febbraio 2016 sono state fornite le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del Fondo e alla modalità di versamento dei contributi – dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto istitutivo – per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal medesimo.

 

Con la successiva circolare n. 186 del 30 settembre 2016 è stato illustrato il regolamento del Fondo con specifico riferimento alle prestazioni ordinarie.

 

Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

 

Con l’Accordo del 10 dicembre 2015, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato convenuto di modificare l’ambito di applicazione del Fondo estendendolo alle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

 

Con il successivo Accordo integrativo del 23 maggio 2016 è stato convenuto di integrare il citato accordo del 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo e di individuare criteri, priorità e limiti per l’erogazione delle medesime.

 

Il D.I. n. 97510 del 17 ottobre 2016 ha recepito gli accordi del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016, le cui novità sono state illustrate con la circolare n. 160 del 31 ottobre 2017.

 

Con il D.I. n. 102661 del 5 febbraio 2019 (Allegato n. 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019, è stato recepito l’accordo sindacale sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, con il quale le parti istitutive del Fondo hanno convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo già costituito.

 

Con la presente circolare si descrive il nuovo regolamento del Fondo, la cui disciplina, che modifica ed integra il precedente quadro normativo, è entrata in vigore il 20 aprile 2019.

 

 

2. Prestazioni

 

2.1 Tipologia

Il Fondo, ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 102661/2019, provvede:


a) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015;

 

b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;

 

c) all’erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);

 

d) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.

 

 

2.2 Condizioni di accesso alle prestazioni

 

A norma dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 102661/2019, l’accesso alle prestazioni di cui al precedente paragrafo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

 

 

2.3 Criteri di priorità e tetto aziendale

 

Ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, del D.I. n. 102661/2019, l’esame delle istanze viene svolto secondo le seguenti priorità:

 

a) domande che riguardano le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e b), ossia assegno ordinario e formazione;

 

b) domande che riguardano le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), ossia prestazioni integrative della Naspi, con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell’ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;

 

c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d).

 

Fermo restando l’ordine di priorità descritto, l’esame delle istanze avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

Ai sensi del successivo comma 5, l'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario e per quelle d’integrazione alla NASpI è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare complessivo del contributo ordinario dovuto dall’impresa istante nell'anno precedente la data di presentazione della domanda, al netto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nel medesimo periodo. Il periodo di riferimento per il calcolo del tetto aziendale sono i dodici mesi precedenti il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.

 

2.4 Assegno ordinario

 

2.4.1 Causali

 

Il D.I. n. 102661/2019, all’articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che l’assegno ordinario possa essere richiesto per le causali di cui all’articolo 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.

 

Pertanto la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa può essere causata da eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori, oppure dovuta a riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Viene pertanto superata l’esclusione, prevista dal precedente decreto, della possibilità di ricorrere alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa per la causale della crisi aziendale e dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 21, lett. b) e lett. c), del D.lgs n. 148/2015.

 

2.4.2 Importo

 

Ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto in commento, l’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione d’integrazione salariale, di cui all’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali. A differenza di quanto previsto nel precedente decreto, all’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84%, in quanto non prevista nel decreto istitutivo del Fondo (cfr. la circolare n. 201/2015).

 

L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali previsti dall’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, che per l’anno 2019, al lordo della summenzionata riduzione del 5,84%, è pari a € 993,21, per retribuzioni inferiori o uguali a € 2.148,74, e a € 1.193,75, per retribuzioni superiori a € 2.148,74 (cfr. la circolare n. 5/2019). Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Durata

 

Come stabilito dall’articolo 5, comma 4, del decreto in epigrafe, l’assegno ordinario è corrisposto nei limiti di durata e secondo le indicazioni contenute nell’articolo 30 del D.lgs n. 148/2015. Pertanto, a seconda della causale invocata, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, illustrate dall’Istituto con la circolare n. 201/2015, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio.

 

 

2.4.4 Contribuzione correlata

 

L’articolo 5, comma 14, del D.I. n. 102661/2019 prevede che per i periodi di erogazione degli assegni ordinari di cui al comma 1, lett. a), del medesimo articolo, il Fondo versi, alla gestione previdenziale d’iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

 

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

 

A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rinvia alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30 del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato tempo per tempo vigente.

 

In particolare, per il 2019, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri), con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, è pari al 33%.

 

La medesima misura (33%) permane con riferimento ai lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri), con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996.

 

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale – la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione “3G” – l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, iscrivibile al FPLD è, invece, pari a 32,65%.

 

La stessa aliquota si applica agli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS.

 

Per i lavoratori iscritti alla gestione CTPS, la misura della contribuzione correlata è quella generale del 33% (cfr. il messaggio n. 4270/2016).

 

Si rammenta, per completezza, che detta aliquota di finanziamento della gestione pensionistica verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2019 è pari a € 102.543,00.

 

2.4.5 Contributo addizionale

 

In caso di fruizione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. a), del D.I. n. 102661/2019, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

 

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

 

Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. Dette indicazioni tecniche sono state fornite, con specifico riferimento al Fondo in oggetto, con la circolare n. 170/2017, cui si rinvia integralmente.

 

2.4.6 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni

 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, per accedere alle prestazioni, le aziende interessate devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 201/2015, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva. Le istruzioni per la presentazione delle domande di assegno ordinario sono state fornite con il messaggio n. 981/2016.

 

 

Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura INPS competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.

 

 

 

L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.

 

Al riguardo, si evidenzia che con il D.lgs n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell’articolo 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS; con la circolare n. 170/2017 sono state fornite le istruzioni operative per consentire il conguaglio degli importi anticipati dai datori di lavoro.

 

Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015, in materia di CIG, e il messaggio n. 209/2017).

 

2.5 Prestazione integrativa alla NASpI

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lett. c), del decreto in parola, il Fondo assicura un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera a), del D.lgs n. 148/2015.

 

2.5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso

 

Ai sensi del successivo articolo 5, comma 5, la prestazione integrativa dell’indennità NASpI è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali oppure per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.

 

2.5.2 Misura e durata della prestazione

 

La prestazione provvede ad assicurare, per tutta la durata di percezione dell’indennità NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della stessa indennità, pari all’importo della NASPI riconosciuto al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di € 250 mensili. A titolo esemplificativo: se un lavoratore nei primi tre mesi di NASpI percepisce un importo pari a € 1.000, la prestazione complessiva garantita sarà pari a € 1.250 mensili e sarà corrisposta nella medesima misura per tutti i mesi in cui lo stesso percepirà l’indennità NASpI.

 

Diversamente dalla previgente disciplina, il Fondo non eroga più la prestazione integrativa della durata, pari a sei mesi.

 

2.5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni

 

La prestazione integrativa è soggetta alle regole sulla sospensione e sulla decadenza previste per la NASpI. Inoltre, su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi nei processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, la prestazione integrativa può essere erogata in unica soluzione qualora sia stata autorizzata analoga modalità di erogazione in riferimento alla NASpI.

Sul punto si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 160/2017.

 

2.5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni

 

In tema di presentazione della domanda si rinvia alla circolare n. 176/2017 e si forniscono due esempi di calcolo della prestazione integrativa (Allegato n. 2).

 

Riguardo al pagamento della prestazione si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 160/2017, al paragrafo 6.8.

 

Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono della prestazione integrativa hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (mobilità-TPL).

 

 

 

 

2.5.5 Contributo integrativo

 

In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e per l’intera durata di fruizione, del versamento di un contributo integrativo mensile pari al 77% dell’integrazione alla NASpI di cui all’articolo 5, comma 5, del D.I. n. 102661/2019. 

 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda di fruire della prestazione integrativa in unica soluzione, il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione l’intero importo dovuto a titolo di contribuzione integrativa.

 

Analogamente – atteso che il suddetto contributo è dovuto ratealmente per l’intera durata della prestazione da parte dell’azienda destinataria della delibera del Comitato amministratore del Fondo – nelle ipotesi di estinzione dell’impresa autorizzata alla prestazione (anche determinata da eventi di successione aziendale) il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione, al momento dell’estinzione medesima, il residuo dell’importo dovuto a titolo di contribuzione integrativa della prestazione integrativa alla NASpI.

 

Con separato messaggio saranno comunicate le modalità di richiesta e di recupero del contributo integrativo.

 

2.5.6 Regime fiscale

 

La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli articoli 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.

 

2.6 Programmi formativi

 

Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lett. b), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di lavoro tenuti all’iscrizione al Fondo.

 

Le risorse derivanti dalle predette convenzioni restano vincolate alla finalità formativa.

 

Le istruzioni operative relativa alla gestione degli interventi in commento saranno fornite a seguito della stipula delle citate convenzioni.

 

2.7 Assegni straordinari

 

Il Fondo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei 60 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di accordi sindacali aziendali che prevedano tali assegni nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.

 

A norma dell’articolo 6, comma 1, l’accesso alle prestazioni di cui al precedente paragrafo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, per ciascun assegno straordinario, gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarle all’INPS.

 

2.7.1 Finanziamento

 

Il finanziamento degli assegni straordinari è a totale carico del datore di lavoro.

 

L’articolo 7, comma 5, stabilisce infatti che per gli assegni straordinari è dovuto, dal datore di lavoro e per tutta la sua durata, una contribuzione straordinaria, relativa ai propri lavoratori interessati, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni stessi e della contribuzione correlata.

 

2.7.2 Cumulabilità

 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, l’assegno straordinario durante la sua fruizione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con riduzione dell’assegno in argomento fino a concorrenza dei predetti redditi.

 

2.7.3 Contributi sindacali

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 10, il lavoratore destinatario dell’assegno straordinario può chiedere la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell’Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (mobilità-TPL) alla quale aderisce, secondo le modalità di cui alle apposite convenzioni stipulate dalle Organizzazioni sindacali con l’INPS.

 

2.7.4 Misura

 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 8, la misura degli assegni straordinari è determinata dagli accordi sindacali aziendali.

 

 

 

 

2.7.5 Contribuzione correlata

 

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versata dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata di cui all’articolo 40 della legge n. 183/2010.

 

La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

 

Per le modalità di determinazione della contribuzione in trattazione, si rinvia integralmente alle indicazioni già fornite al paragrafo 2.4.4 della presente circolare.

 

Il versamento della contribuzione correlata alla prestazione straordinaria deve essere, comunque, effettuato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione.

 

Le istruzioni operative relative alla gestione ed al pagamento degli assegni straordinari e, altresì, al versamento della correlata contribuzione saranno fornite con una apposita circolare in corso di predisposizione.

 

2.8 Istruzioni contabili

 

Con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo (assegni ordinari, prestazioni integrative alla Naspi, incentivo all’autoimprenditorialità), oggetto della presente circolare, ed ai contributi di finanziamento dell’assegno ordinario, per i quali sono già presenti i conti di riferimento, istituiti con precedenti provvedimenti, si procede in questa sede alla variazione della loro denominazione a seguito dell’emanazione del nuovo decreto n. 102661/2019, che modifica ed integra il precedente quadro normativo.

 

La variazione della denominazione dei conti è riportata nell’allegato n. 3.

 

Le istruzioni contabili relative all’erogazione dell’assegno straordinario e del suo finanziamento, insieme alla contribuzione correlata, nonché quelle riferite al contributo integrativo a titolo di finanziamento alla prestazione integrativa alla Naspi, ed ai programmi formativi, verranno fornite contestualmente alla pubblicazione delle specifiche circolari.  

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele