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Circolare numero 140 del 12-10-2017


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 12/10/2017
Circolare n. 140
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

SOMMARIO:

Sommario:

 

1.   Trattamenti pensionistici in regime di cumulo

1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo

1.2 Pensione anticipata in cumulo

1.3 Pensione di inabilità in cumulo

1.4 Pensione ai superstiti in cumulo

2.   Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo

3.   Calcolo del pro quota a carico dell’INPS

4.   Conversione dei periodi di iscrizione

5.   Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico

5.1 Perequazione automatica

5.2 Integrazione al trattamento minimo di cui all’articolo 6, della legge n. 638 del 1983 e successive modifiche

5.3 Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima)

5.4 Maggiorazione sociale

6.   Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo

7.   Ricorsi

Premessa

 

Con la circolare n. 60 del 16 marzo 2017 sono state fornite le prime istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

 

Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 60 del 2017, si forniscono ulteriori istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 120 del 2012, ove compatibili.

 

Ulteriori  istruzioni sulla materia in oggetto saranno emanate dall’Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.

 

1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo

 

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

 

1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo

 

La modifica normativa in argomento, che ha innovato solo in parte l’istituto del cumulo, ha reso necessario un coordinamento tra la novellata formulazione dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con le ulteriori disposizioni normative già vigenti, con particolare riferimento ai requisiti relativi al conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo.

 

L’articolo 1, comma 239, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 prevede che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6, dell’articolo 24, della legge n. 214 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo. La facoltà in argomento, ai sensi del comma 243, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.

I commi 241 e 245, non innovati dalla legge n. 232 del 2016, dispongono rispettivamente che “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.

 

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre 2017 e allegati ha precisato che “La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.

 

La pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni INPS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti dal comma 239; in alternativa, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché sussistano alle predette date gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale del comparto scuola, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

 

1.2 Pensione anticipata in cumulo

 

Per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010.

 

Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.

 

Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

 

Si riportano, di seguito, i requisiti contributivi previsti dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:

 

 

  Anno

Uomini

Donne

Dal 2017 al 2018

42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020

42 anni e 10 mesi*

(pari a 2.227 settimane)

 

41 anni e 10 mesi*

(pari a 2.175 settimane)

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017. Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

 

 

1.3 Pensione di inabilità in cumulo

 

Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016, la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 può essere esercitata anche dai soggetti che presentino periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati per conseguire i trattamenti di inabilità.

 

La facoltà di cumulo in argomento non può essere esercitata ai fini dell’assegno di invalidità.

 

Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo, tenuto conto del rinvio di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012 all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Qualora, al momento dell’evento invalidante, il soggetto risulti iscritto alle gestioni dell’INPS, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito, in caso di inabilità, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 222 del 1984. Tali istituto è stato esteso agli iscritti della gestione esclusiva dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

Con riferimento agli iscritti alla gestione esclusiva il diritto può essere, inoltre, conseguito in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a), della legge n. 379 del 1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092 del 1973.

 

Per la concessione e la determinazione dell’eventuale quota di maggiorazione convenzionale trova applicazione la disciplina vigente nell’ordinamento della forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

 

La ripartizione dell’onere, derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse forme assicurative che cumulano, viene effettuata tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal soggetto interessato in ciascuna forma e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal soggetto nelle diverse forme interessate.

 

1.4 Pensione ai superstiti in cumulo

 

Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

 

Il diritto alla pensione ai superstiti in regime di cumulo, come previsto dall’articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012, è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

 

In particolare, il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite.

 

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica.

In particolare, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni forma pensionistica per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

Pertanto, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.

 

Laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una “quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 con il cumulo della contribuzione presso la Cassa, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.

Qualora il requisito minimo di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 sia stato soddisfatto con i soli periodi contributivi presso le gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo ordinamento.

 

 

2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo

 

 

I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all’INPS che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.

 

Ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l’Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo i dati relativi all’anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi e, in caso di pensione di vecchiaia in cumulo, anche la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli Enti di previdenza privati coinvolti ove diversi da quelli stabiliti dai citati commi 6 e 7 della legge n. 214 del 2011.

 

L’Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.

 

Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia in pro quota, l’Ente di previdenza privato, al successivo perfezionamento dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento, comunica all’INPS il relativo pro quota.

 

3. Calcolo del pro quota a carico dell’INPS

 

L’articolo 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

 

Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

 

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

 

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.

 

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

 

4. Conversione dei periodi di iscrizione

 

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

 

  • sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
  • ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
  • settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
  • trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

 

Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione. Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.

 

 

5.  Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico

 

La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, quali ad esempio gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

 

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la citata nota e propri allegati dell’11 settembre 2017 ha precisato che: “gli istituti in argomento possono essere applicati una sola volta in virtù dell’unicità giuridica dell’erogazione. (…) la pensione calcolata con il sistema del cumulo determina, come già il sistema previdenziale prevede, che detti istituti potranno operare solo in caso di verificato stato di necessità e al termine del perfezionamento dei requisiti previsti dalle singole gestioni interessate".

 

 

5.1 Perequazione automatica

 

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle forme assicurative interessate.

 

 

5.2 Integrazione al trattamento minimo di cui all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive modifiche

 

Ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto, è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni reddituali di legge, il diritto al trattamento minimo in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurativa per le quali è previsto tale beneficio.

Al riguardo si precisa che l’onere derivante dall’integrazione al minimo deve essere ripartito tra le forme assicurative che prevedono il predetto trattamento.

 

5.3 Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima)

 

L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge n. 127 del 2007, come modificata dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232 del 2016 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

 

Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che conseguono la pensione in regime di cumulo, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto.

 

 

5.4 Maggiorazione sociale

 

Ai titolari di pensione in regime di cumulo, in presenza delle condizioni reddituali di legge, è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali previste dall’articolo 1 della legge n. 544 del 1988, nonché dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

 

6. Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo

 

Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall’articolo 1, comma 244, della legge n. 228 del 2012 è effettuato dall’INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati.

 

L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.

 

L’Istituto è ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

 

 

7. Ricorsi

 

I ricorsi avverso i provvedimenti relativi ai trattamenti pensionistici in cumulo, sia per motivi amministrativi che sanitari, devono essere esaminati e decisi in base alla disciplina ed alle modalità previste dalla forma assicurativa che ha istruito la domanda.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele