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Circolare numero 142 del 07-10-2013


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 07/10/2013
Circolare n. 142
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A. per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A. dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

In data 30 luglio 2013 tra l’INPS e la Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A.è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della  legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f..

 

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della  convenzione.

    

  1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa  Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A.”. 
  2. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. 
  3. L’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici– entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno), i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa. 
  4. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili, per le Strutture INPS territorialmente competenti, i dati ricevuti dall’Organizzazione  sindacale affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati. 
  5. Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dal responsabile della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A., verranno presentate dall’Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 30 marzo.
  6. I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012,  sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011. 
    Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
    •        Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali      € 2,18
    •        Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali       € 1,98

 

La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte di Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A., dovrà pervenire all’Istituto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

 

 

 

 

Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che  trattasi, effettuate per conto della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A., si istituisce il seguente conto:

 

GPN25127 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A..

 

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Generale della Agricoltura (Co.Ge.A.), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

 

Si comunica che la sede della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A. è in via Cairoli, 115 Roma.

 

  

  Il Direttore Generale  
  Nori