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Circolare numero 142 del 20-11-2019


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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 20/11/2019
Circolare n. 142
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (UILPU) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (UILPU), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INDICE

 

1.   Premessa

2.   Soggetti che possono rilasciare la delega        

3.   Modalità di rilascio della delega

4.   Presentazione e decorrenza della delega

5.   Revoca della delega: decorrenza e validità

6.   Misura del contributo sindacale

7.   Rapporti finanziari, spese e rimesse

8.   Clausola di salvaguardia

9.   Recesso e risoluzione della convenzione

10. Controlli a campione e applicazione di penali

11. Codice INPS

12. Istruzioni contabili

 

 

1. Premessa

 

In data 5 giugno 2019 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (UILPU), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

 

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

 

L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

 

3. Modalità di rilascio della delega

 

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

 

4. Presentazione e decorrenza della delega

 

L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

 

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

 

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

 

6. Misura del contributo sindacale

 

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

 

  1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

 

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

 

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:

  • Revoca delega cartacea (residuale)                           € 0,29
  • Gestione delega                                                        € 0,11

È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

 

8. Clausola di salvaguardia

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

 

9. Recesso e risoluzione della convenzione

 

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione si risolverà invece di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

  • qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convezione;
  • ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione sindacale;
  • ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate (cfr. successivo paragrafo 10).

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l’Istituto, al verificarsi di una delle condizioni suesposte, comunica all’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

 

10. Controlli a campione e applicazione di penali

 

L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.

Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’adempimento così come graduate nell’articolo 10 della convenzione.

Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

 

11. Codice INPS

 

Il codice INPS assegnato è BY.

 

12. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell’Organizzazione sindacale UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (UILPU), si istituiscono i seguenti conti:

GPA25714 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;

GPA27714 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

GPA11714 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

 

Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele