Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Contributi Gestione ex Enpals
1. Premessa.
Con il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, sono stati previsti l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.
Con la circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, attuativa della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 giugno 2010 ”Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, è stato dato avvio a tale processo.
Successivamente,la Determinazione Presidenzialen. 277 del 24 giugno 2011, le cui disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto2011, hadefinito il calendario della sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze all’INPS con la presentazione telematica in via esclusiva.
In relazione alle citate disposizioni, a seguito dell’entrata in vigore, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto, all’art. 21, comma 1, la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2012, dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (Enpals) e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 95 del 30 maggio 2012 recante “Istanze e servizi INPS Gestione ex Inpdap ed ex Enpals - Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza -”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012.
La citata Determinazione Presidenzialen. 95/2012 ha definito il calendario della sostituzione delle tradizionali modalità di presentazione all’Istituto delle singole istanze di acquisizione del certificato di agibilità a titolo gratuito, e di variazione del medesimo, con la trasmissione in via telematica, stabilendo, in particolare, anche il termine di decorrenza per l’utilizzo esclusivo di tale modalità.
A tal riguardo, si fa presente che dal 1° gennaio 2013 la trasmissione delle richieste è prevista in modalità esclusivamente telematica, mentre fino al 31 dicembre 2012 continuerà ad essere operativa anche la modalità in uso di presentazione dell’istanza su supporto cartaceo.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2012 le richieste di rilascio del certificato di agibilità, e di variazione del medesimo, relative a prestazioni rese gratuitamente, potranno essere presentate, dalle aziende, dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, nonché dai consulenti e dagli intermediari abilitati,sia avvalendosi delle consuete modalità di presentazione cartacea dell’istanza (cfr. circolare Enpals n. 16/2007, par. 5) sia attraverso la procedura telematica di richiesta del certificato di agibilità disponibile nella sezione “Servizi online” del sito internet www.enpals.gov.it nonché nella sezione “Servizi Online/ex-Enpals/Servizi per tipologia di utente ex Enpals” del sito istituzionale www.inps.it. Si ribadisce che, a decorrere dal mese di gennaio 2013, le predette istanze potranno essere presentate unicamente in modalità web.
Sul piano sostanziale, si rammenta che secondo la disciplina e la prassi vigenti, il certificato di agibilità relativo a prestazioni lavorative svolte gratuitamente potrà essere rilasciato esclusivamente a condizione che la manifestazione nella quale vengono impiegati i lavoratori abbia natura sociale/benefica/solidaristica e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione, eventualmente dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità. Inoltre, ai lavoratori operanti in regime di gratuità non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta, anche a titolo di rimborso spese, salvo il rimborso di spese documentate (cosiddetto “a piè di lista”).
In relazione a ciò, si fa presente che essendo stata attivata la modalità telematica di richiesta del certificato in parola, ai fini del suo rilascio non sarà più necessaria la presentazione cartacea dei documenti comprovanti la sussistenza dei presupposti della gratuità, in quanto tali requisiti saranno oggetto di apposita dichiarazione che il richiedente validerà on-line. La documentazione comprovante la sussistenza dei suddetti presupposti dovrà comunque essere custodita presso la sede del datore di lavoro affinché possa essere esibita ai funzionari di vigilanza in caso di accesso ispettivo o trasmessa ai competenti Uffici dell’Istituto in caso di accertamento amministrativo.
Con riguardo alla richiesta di variazione del certificato di agibilità, si ricorda che la comunicazione dei dati contenuti nel predetto certificato, anche in relazione a prestazioni da rendere a titolo gratuito, deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi atti che regolano la prestazione e, comunque, prima dello svolgimento dell’attività lavorativa.
2. Istruzioni operative.
Nell’ambito della ordinaria procedura telematica di richiesta del certificato di agibilità, disponibile nella sezione “Servizi online” del sito internet www.enpals.gov.it, accessibile anche tramite il percorso “Servizi Online/ex- Enpals/Servizi per tipologia di utente ex Enpals” del sito istituzionale www.inps.it, è operativa la funzionalità di richiesta di acquisizione del certificato di agibilità, e di sua variazione, in relazione a lavoratori che operino a titolo gratuito.
Come di consueto, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica (legali rappresentanti delle imprese/titolari delle imprese, dipendenti delegati, consulenti, professionisti, etc.) che intendano acquisire il certificato di agibilità, ovvero effettuare una variazione del medesimo, devono accedere al servizio, previa autentificazione mediante codice PIN. Qualora l’utente ne sia sprovvisto, il codice PIN può essere richiesto sulla base delle seguenti modalità:
La richiesta del certificato di agibilità per lavoratori da impiegare in regime di gratuità, ovvero di variazione del medesimo certificato, deve essere effettuata fornendo i medesimi elementi informativi previsti per le richieste di agibilità ordinaria, fatto salvo quanto segue:
Al momento del consolidamento della richiesta, in relazione ai lavoratori operanti in regime di gratuità l’utente sarà tenuto a validare una dichiarazione di responsabilità comprovante la sussistenza dei presupposti della gratuità nonché la preventiva acquisizione delle dichiarazioni rese da ogni lavoratore attestanti l’assenza di qualsiasi forma di compenso per le prestazioni artistiche da svolgere.
Allo scopo di agevolare l’operatività delle imprese e dei loro intermediari, qualora nell’ambito della manifestazione artistica da svolgere a scopo benefico, sociale o solidaristico siano impiegati sia lavoratori operanti in regime di gratuità, sia lavoratori normalmente retribuiti, sia lavoratori stranieri operanti in regime di esenzione contributiva, la procedura telematica consente l’acquisizione di un solo certificato valido per tutte le tipologie di prestazioni artistiche che saranno svolte dai lavoratori occupati.
[1] Si ricorda, in proposito, che il campo “codice tipo agibilità”, a seconda della tipologia di richiesta di agibilità, può assumere il valore “O” qualora si tratti di una agibilità ordinaria, “E” per richieste di agibilità relative a lavoratori stranieri che operano in regime di esenzione contributiva e “G” in caso di certificati da richiedere per lavoratori che prestano la loro attività a titolo gratuito nell’ambito di manifestazioni aventi scopo sociale/benefico/solidaristico. |