Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 145 del 06-08-2015


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 06/08/2015
Circolare n. 145
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Regolamentazione comunitaria. Disposizioni in materia di rimborsi e recuperi mediante compensazione relativi alle prestazioni familiari a pagamento diretto. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Premessa

  1. Rimborso in base a quanto stabilito dall’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009
  2. Recupero in base a quanto stabilito dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 987/2009: disposizioni di carattere generale
  3. Recupero tramite compensazione in base a quanto stabilito dall’art. 72 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni percepite indebitamente
  4. Recupero tramite compensazione in base a quanto stabilito dall’art. 73 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni in denaro erogate a titolo provvisorio
  5. Istruzioni operative sulle modalità di gestione dei recuperi e dei rimborsi
  6. Istruzioni contabili

 

Premessa

 

In materia di prestazioni familiari sono state emanate le seguenti circolari:

 

  1. Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
  2. Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
  3. Circolare n. 86 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni familiari.
  4. Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
  5. Circolare n. 157 del 15 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie R, in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, e H (orizzontali). Informativa pervenuta dalle istituzioni tedesche - variazione iter procedurale in materia di recupero di prestazioni indebite tramite compensazione (articolo 72, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 987/2009).
  6. Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.
  7. Circolare n. 104 del 06 agosto 2012. Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.
  8. Circolare n. 114 del 26 luglio 2013.  Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Disposizioni in materia di prestazioni familiari e di prestazioni di malattia e maternità.
  9. Circolare n. 71 del 5 giugno 2014. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e proroga del periodo transitorio.

 

Ciò premesso con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulle disposizioni specifiche in materia di rimborsi e recuperi mediante compensazione di prestazioni familiari in regime UE.

 

1.   Rimborso in base a quanto stabilito dall’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009

 

Si ritiene utile precisare che i rimborsi in materia di prestazioni familiari avvengono solo tra Istituzioni e riguardano esclusivamente i casi disciplinati dall’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009 (ovvero nei casi in cui il diritto ai trattamenti di famiglia sorga in relazione allo svolgimento di attività lavorativa o alla percezione di prestazioni equiparate allo svolgimento di attività lavorativa, così come definite nella Decisione F1 del 12 giugno 2009 della Commissione Amministrativa [1]).

L’art. 58 del regolamento di applicazione stabilisce che:

“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L’istituzione competente dell’altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.”

In tali casi, lo Stato che riceve la richiesta provvederà al successivo rimborso.

A tal fine, si precisa che, qualora gli operatori delle Strutture territoriali coinvolte ricevano da Stati esteri richieste di rimborso ex art. 58 del regolamento di applicazione, come primo adempimento, valuteranno il merito della richiesta inviando, se necessario, gli opportuni formulari Paper SED all’Istituzione  estera, per ottenere ulteriori chiarimenti. Di conseguenza,  provvederanno a calcolare l’importo teorico totale che sarebbe spettato in Italia all’interessato, che costituisce il limite massimo rimborsabile. Di seguito, procederanno a rimborsare all’Istituzione estera richiedente metà dell’importo erogato da quest’ultima all’interessato, nei limiti della somma totale spettante in Italia.

Viceversa, nei casi in cui l’Italia vanti il diritto alla restituzione di somme a titolo di rimborso ex art. 58, gli operatori dovranno richiedere, allo Stato estero coinvolto, la restituzione della metà delle somme erogate avendo cura di procedere in tal senso nel più breve tempo possibile.

Nei casi di rimborso ex art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009, è previsto l’utilizzo dei seguenti formulari Paper SED della serie F:

 

  • richiesta di rimborso:
    • F001 (punto 12 e 13);
    • F003 (punto 10 e 12);
    • F006 (punto 10 e 11);
    • F012 ((punto 2, 9 e 10);
    • F014 (punto 12 e 13);
    • risposta a richiesta di rimborso:
      • F002 (punto 12, 13 e 14);
      • F003 (punto 11 e 13);
      • F013 (punto 2, 9 e 10);
      • F015 (punto 12 e 13).

Si specifica che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 95.1 del Regolamento (CE) n.987/2009, le richieste e le risposte di rimborso potranno essere formulate anche con lettera motivata di richiesta (punto 4 della Decisione E1 del 12 giugno 2009).

 

2.   Recupero in base a quanto stabilito dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 987/2009: disposizioni di carattere generale

 

Per quanto riguarda i recuperi, si richiama quanto stabilito in generale dall’art. 71 del regolamento (CE) n. 987/2009, che dispone:

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 84 del regolamento di base e nel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da 72 a 74 del regolamento di applicazione. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati nei modi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.“

Pertanto, in via prioritaria, il recupero dei crediti da parte dello Stato al quale viene inoltrata la richiesta viene effettuato mediante compensazione con i crediti da prestazione ivi spettanti alla persona fisica/giuridica interessata e, solo qualora non sia possibile procedere in tal senso (ad esempio, quando  l’interessato abbia già ricevuto l’importo totale dovuto o non vanti più il diritto ad alcuna prestazione nello Stato destinatario della richiesta), verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

In particolare, in materia di trattamenti di famiglia, i recuperi, oggetto della presente circolare, effettuati mediante compensazione sono disciplinati dall’art. 72, riguardante, in generale, il recupero di somme erogate indebitamente, e dall’art. 73, riguardante, nello specifico, il recupero delle prestazioni erogate a titolo provvisorio. Per quanto riguarda, invece, i recuperi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione si rinvia alle disposizioni già fornite con circolare n. 84 del 1 luglio 2010.

 

3.   Recupero mediante compensazione in base a quanto stabilito dall’art. 72 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni percepite indebitamente

 

La disposizione di cui all’art. 72 del regolamento (CE) n. 987/2009 si applica, in generale, quando l’Istituzione di uno Stato membro abbia erogato prestazioni indebite ad una persona. In tali casi, detta Istituzione può chiedere all’Istituzione di ogni altro Stato membro, che risulti debitrice di prestazioni nei confronti dell’interessato, di procedere, nei limiti previsti dalla legislazione di tale ultimo Stato, alla detrazione dell’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa. L’importo così recuperato andrà trasferito all’Istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

In concreto, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, si può verificare che, a seguito di mancata comunicazione da parte dell’interessato di dati corretti sulla propria situazione familiare, lavorativa o reddituale all’Istituzione che sta procedendo all’erogazione della prestazione, non sia stato possibile applicare correttamente le regole di priorità stabilite dall’art. 68 del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono frequenti, infatti, i casi in cui uno dei genitori si trasferisce per lavoro in altro Stato membro insieme ai figli, omettendo di comunicare tali informazioni allo Stato di iniziale residenza, che continua, nel frattempo, ad erogare la prestazione familiare all’altro genitore rimasto ivi residente e occupato. L’Istituzione di tale ultimo Stato può chiedere la restituzione delle somme erogate indebitamente allo Stato di nuova occupazione e di residenza dei figli, dove il lavoratore avrebbe dovuto, ai sensi della regolamentazione comunitaria, presentare domanda.

Qualora si verifichino tali situazioni e un’Istituzione estera invii richiesta di recupero ex art. 72 all’Italia, le Strutture territoriali competenti dovranno procedere, in primis, a valutare il merito della richiesta inviando, se necessario, gli opportuni formulari Paper SED (della serie F o della serie R) all’Istituzione  estera, per ottenere ulteriori chiarimenti. Di conseguenza, provvederanno a controllare che sia possibile effettuare la compensazione sugli importi arretrati o sui pagamenti in corso dovuti all’interessato.

Quindi, dopo aver effettuato la compensazione, e in assenza di contestazione da parte dell’interessato, ovvero trascorsi i tempi previsti per la presentazione dei relativi ricorsi amministrativi (90 gg. dalla data di ricezione da parte dell’interessato della comunicazione relativa al recupero) le Strutture territoriali ne daranno comunicazione all’Istituzione dello Stato richiedente,  e procederanno all’inoltro delle somme recuperate all’Istituzione stessa.

Nel caso in cui non sia possibile recuperare l’intero importo, si procederà all’inoltro della somma comunque disponibile, previa comunicazione all’Istituzione dello Stato richiedente.

Nei casi in cui, invece, non sia possibile procedere ad alcun recupero, si dovrà comunicare tempestivamente all’Istituzione dell’altro Stato che non è possibile la restituzione delle somme in applicazione dell’art. 72, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Viceversa, nel caso in cui risulti un credito ex art. 72 a favore dell’Italia, gli operatori dovranno procedere ad inviare la richiesta  di recupero delle somme all’Istituzione dello Stato estero coinvolto. A tal fine, poiché nulla risulta disposto dal regolamento a riguardo, si invitano le Strutture territoriali a procedere con la richiesta di recupero all’Istituzione estera nel più breve tempo possibile.

Si segnala che, per quanto riguarda tale tipologia di recupero, è previsto l’utilizzo dei seguenti formulari Paper SED della serie F [2]:

  • richiesta di recupero:
    • F001 (punto 12 e 13);
    • F014 (punto 12 e 13);
    • risposta a richiesta di recupero:
      • F002 (punto 12, 13 e 14);
      • F015 (punto 12 e 13);

Si specifica che le richieste e le risposte di recupero potranno essere formulate anche mediante utilizzo dei formulari Paper SED della serie R (circolare n. 84 del 1 luglio 2010 e circolare n. 157 del 15 dicembre 2011) o, nel periodo transitorio sopra citato, con lettera motivata di richiesta (punto 4 della Decisione E1 del 12 giugno 2009).

Per la compilazione dei formulari della serie F ed R, sono disponibili le Linee Guida negli allegati 1 e 2.

 

4.   Recupero tramite compensazione in base a quanto stabilito dall’art. 73 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni in denaro erogate a titolo provvisorio

 

Al fine di garantire i diritti dei cittadini comunitari che si spostano per lavoro all’interno dell’UE, il regolamento (CE) 987/2009 chiarisce, al considerando n. 10, che:

 

“Per la determinazione dell’istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.”

 

Di conseguenza, anche in materia di trattamenti di famiglia sono previste delle disposizioni, illustrate di seguito, che permettono l’erogazione provvisoria delle prestazioni in caso di disaccordo tra Istituzioni.

 

L’articolo 60, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 987/2009, stabilisce che l’Istituzione a cui è stata presentata la domanda, nel concludere che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria, decide, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare. In questo caso, l’Istituzione che ha preso detta decisione provvisoria trasmette la domanda all’Istituzione dell’altro Stato membro ritenuto competente ad applicare la legislazione in via prioritaria e, contestualmente, informa di tale trasmissione il richiedente. L’Istituzione che riceve la decisione provvisoria può prendere posizione sulla stessa entro due mesi. Se entro i due mesi le Istituzioni coinvolte non raggiungono un accordo riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, sulla base di quanto

disposto dall’art. 6, paragrafi da 2 a 5 del citato regolamento, la questione può essere sottoposta alla Commissione Amministrativa, che cercherà di raggiungere  una conciliazione delle posizioni entro i successivi sei mesi. Durante tale periodo di sei mesi l’interessato fruisce provvisoriamente (articolo 60 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 987/2009) delle prestazioni erogate dall’Istituzione del luogo di residenza dei figli o, qualora non sia possibile individuare con precisione lo Stato di residenza dei figli tra i due Stati coinvolti, dall’Istituzione alla quale sia stata presentata la domanda.

 

L’art. 73 del regolamento di applicazione specifica che, nel caso di erogazione provvisoria delle prestazioni, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’Istituzione debitrice, l’Istituzione che ha erogato somme a titolo provvisorio possa procedere a chiedere all’Istituzione dichiarata competente il recupero delle stesse, redigendo un giustificativo dell’importo erogato. Il recupero avviene tramite trattenuta da effettuare sugli importi arretrati o su quelli correnti dovuti all’interessato.

Pertanto, nel caso in cui un’Istituzione estera invii richiesta di recupero ex art. 73 del regolamento di applicazione, le Strutture operative dovranno procedere, in primis, a valutare il merito della richiesta inviando, se necessario, gli opportuni formulari Paper SED (della derie F o della serie R) all’Istituzione  estera, per ottenere ulteriori chiarimenti. Di conseguenza provvederanno a controllare che sia possibile effettuare la compensazione sugli importi arretrati o sui pagamenti in corso dovuti all’interessato.

 Quindi, dopo aver effettuato la compensazione e in assenza di contestazione da parte dell’interessato, ovvero trascorsi i tempi previsti per la presentazione dei relativi ricorsi amministrativi (90 gg. dalla data di ricezione da parte dell’interessato della comunicazione relativa al recupero), le Strutture territoriali ne daranno comunicazione all’Istituzione dello Stato richiedente,  e procederanno all’inoltro delle somme recuperate all’Istituzione stessa

Nel caso in cui non sia possibile recuperare l’intero importo, si procederà all’inoltro della somma comunque disponibile, previa comunicazione all’Istituzione dello Stato richiedente.

Nei casi in cui, invece, non sia possibile procedere ad alcun recupero si dovrà comunicare tempestivamente all’Istituzione dell’altro Stato che non è possibile la restituzione delle somme in applicazione dell’art. 73 del  regolamento (CE) n. 987/2009.

Viceversa, nel caso in cui l’Italia vanti un credito ex art. 73, gli operatori dovranno procedere ad inviare la richiesta   di recupero delle somme allo Stato estero coinvolto entro tre mesi dalla data finale di individuazione dell’Istituzione competente debitrice.

 

I formulari Paper SED della serie F [3] previsti per tale tipologia di recupero sono:

  • richiesta di recupero:
    • F012 (punto 2, 9 e 10);
    • risposta a richiesta di recupero:
      • F013 (punto 2, 9 e 10).

Si specifica che le richieste e le risposte di recupero potranno essere formulate anche mediante utilizzo dei formulari Paper SED della serie R (circolare n. 84 del 1 luglio 2010 e circolare n. 157 del 15 dicembre 2011 ) o, nel periodo transitorio sopra citato, con lettera motivata di richiesta (punto 4 della Decisione E1 del 12 giugno 2009).

Per la compilazione dei formulari della serie F ed R, sono disponibili le Linee Guida negli allegati 1 e 2.

 

5.   Istruzioni operative sulle modalità di gestione dei recuperi e dei rimborsi

 

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle modalità con le quali procedere alla restituzione delle somme alle Istituzioni estere, a titolo di rimborso o recupero, o alla gestione delle stesse nei casi in cui l’Italia vanti un credito.

1.   Recuperi

Con riferimento ai recuperi, si specifica che la compensazione degli indebiti esteri, da effettuarsi soltanto sulle prestazioni in pagamento diretto, dovrà avvenire tramite utilizzo delle funzioni relative al recupero indebiti già presenti nelle procedure di liquidazione delle specifiche prestazioni e seguendo le prassi già in uso dall’Istituto.

Si precisa che, in presenza di importi arretrati e/o correnti tali da compensare interamente la somma richiesta, l’inoltro della stessa all’Istituzione estera dovrà avvenire in un’ unica soluzione.

Diversamente, in presenza di importi arretrati e/o correnti insufficienti, l’inoltro avverrà con cadenza semestrale e fino all’estinzione dell’intero importo richiesto.  

Infine, si ribadisce che, in tutti i casi in cui, in applicazione degli artt. 72  paragrafo 1) e 73 del regolamento (CE) n. 987/2009, non sia possibile procedere alla compensazione, le Strutture territoriali dovranno informare tempestivamente in tal senso le Istituzioni estere interessate.

2.   Rimborsi

Per quanto riguarda i rimborsi, si precisa che, a differenza di quanto sopra chiarito in materia di recuperi, le Strutture territoriali interessate dovranno procedere (senza operare alcuna compensazione o recupero nei confronti dell’interessato) al versamento delle somme in tutti i casi in cui sia pervenuta richiesta in tal senso da parte di una Istituzione estera, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009 (vedi paragrafo 1 della presente circolare).

3.   Modalità di gestione delle somme da recuperare o rimborsare ovvero recuperate o rimborsate

 

Il rimborso o la restituzione delle somme indebitamente erogate alle Istituzioni estere deve essere effettuato utilizzando specifiche collezioni della procedura “Pagamenti Vari” e le operazioni da eseguire sono:

creare le collezioni denominate come di seguito:

 

ZONAEREANF72         per i pagamenti relativi a Rec/ANF art. 72 (Reg. 987/2009);

ZONAEREANF73       per i pagamenti relativi a Rec/ANF art. 73 (Reg. 987/2009);

ZONAERIANF58        per i pagamenti relativi a Rimb/ANF art. 58 (Reg 987/2009);

ZONAEREAF72          per i pagamenti relativi a Rec/AF art. 72 (Reg. 987/2009);

ZONAEREAF73          per i pagamenti relativi a Rec/AF art. 73 (Reg. 987/2009);

ZONAERIAF58             per i pagamenti relativi a Rimb/AF art. 58 (Reg 987/2009). 

  

    accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento tramite l’opz 5/1

    acquisire l’importo in pagamento nel campo “Importo”

    indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta: “1”=assegno,

    “2”=accredito su c/c per il quale va inserita la coordinata bancaria e il bic, “3”=

    sportello, “8”=bonifico domiciliato indicando il bic;

    indicare il cab dell’Ufficio pagatore estero

    eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per

    produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio contabilità di sede.

 

Nei casi in cui, invece, un’Istituzione estera abbia proceduto a rimborsare o a recuperare somme per l’Italia, i corrispondenti importi dovranno essere accreditati nella relativa gestione dei trattamenti di famiglia.

Inoltre, allo scopo di consentire un monitoraggio dei flussi monetari da/e per l’estero, i direttori delle Strutture territoriali coinvolte procederanno a dare notizia delle somme in entrata e in uscita dall’estero tramite messaggio, pubblicato sui canali istituzionali (Hermes), indirizzato alla rispettiva Direzione Regionale di appartenenza e alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.

Con successivo Messaggio saranno date ulteriori istruzioni  sulle operazioni di recupero o rimborso nelle singole procedure di pagamento diretto dei trattamenti di famiglia.

Si fa riserva di successive istruzioni per quanto concerne i trattamenti di famiglia erogati col sistema del conguaglio.

 

6.   Istruzioni contabili

 

La rilevazione contabile dei rimborsi e dei recuperi relativi alle prestazioni familiari oggetto della presente circolare, effettuati in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria (Regolamento (CE) n. 987/2009), deve avvenire con imputazione ad una serie di conti di nuova istituzione, di seguito elencati e distinti per specifica fattispecie e gestione contabile:

 

1)   Art. 58 del Regolamento (CE) n. 987/2009 – Rimborsi

 

1a) Rimborso alle Istituzioni estere di prestazioni familiari

 

La rilevazione contabile dell’onere per il rimborso allo Stato estero di prestazioni familiari, da effettuarsi mediante la procedura “Pagamenti Vari”, con l’utilizzo delle specifiche collezioni di cui al precedente paragrafo 5.3 (ZONAERIANF58; ZONAERIAF58), dovrà avvenire imputando i seguenti conti, appositamente istituiti nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti - evidenza contabile PTD (Gestione dei trattamenti di famiglia), ovvero nell’ambito della Gestione dei parasubordinati, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 – evidenza contabile PAR:

PTD30102 – Assegni per il nucleo familiare erogati in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PTD30103 – Assegni familiari erogati in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR30102 – Assegni per il nucleo familiare erogati in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

Al fine di imputare il debito per il rimborsi in questione, si istituiscono i seguenti conti, distinti per paese estero:

 

Austria:

 

PTR10103 – Debito verso gli Enti assicuratori austriaci per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10103 – Debito verso gli Enti assicuratori austriaci per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Belgio:

 

PTR10104 – Debito verso gli Enti assicuratori belgi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10104 – Debito verso gli Enti assicuratori belgi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Bulgaria:

 

PTR10105 – Debito verso gli Enti assicuratori bulgari per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10105 – Debito verso gli Enti assicuratori bulgari per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Cipro:

 

PTR10106 – Debito verso gli Enti assicuratori ciprioti per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10106 – Debito verso gli Enti assicuratori ciprioti per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Croazia:

 

PTR10108 – Debito verso gli Enti assicuratori croati per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10108 – Debito verso gli Enti assicuratori croati per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Danimarca:

 

PTR10109 – Debito verso gli Enti assicuratori danesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10109 – Debito verso gli Enti assicuratori danesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Estonia:

 

PTR10110 – Debito verso gli Enti assicuratori estoni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10110 – Debito verso gli Enti assicuratori estoni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Finlandia:

 

PTR10111 – Debito verso gli Enti assicuratori finlandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10111 – Debito verso gli Enti assicuratori finlandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Francia:

 

PTR10112 – Debito verso gli Enti assicuratori francesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10112 – Debito verso gli Enti assicuratori francesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Germania:

 

PTR10113 – Debito verso gli Enti assicuratori tedeschi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10113 – Debito verso gli Enti assicuratori tedeschi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Grecia:

 

PTR10114 – Debito verso gli Enti assicuratori greci per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10114 – Debito verso gli Enti assicuratori greci per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Irlanda:

 

PTR10115 – Debito verso gli Enti assicuratori irlandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10115 – Debito verso gli Enti assicuratori irlandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Lettonia:

 

PTR10116 – Debito verso gli Enti assicuratori lettoni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10116 – Debito verso gli Enti assicuratori lettoni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Lituania:

 

PTR10117 – Debito verso gli Enti assicuratori lituani per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10117 – Debito verso gli Enti assicuratori lituani per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Lussemburgo:

 

PTR10118 – Debito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10118 – Debito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Malta:

 

PTR10119 – Debito verso gli Enti assicuratori maltesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10119 – Debito verso gli Enti assicuratori maltesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Paesi Bassi:

 

PTR10120 – Debito verso gli Enti assicuratori olandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10120 – Debito verso gli Enti assicuratori olandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Polonia:

 

PTR10121 – Debito verso gli Enti assicuratori polacchi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10121 – Debito verso gli Enti assicuratori polacchi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Portogallo:

 

PTR10122 – Debito verso gli Enti assicuratori portoghesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10122 – Debito verso gli Enti assicuratori portoghesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Regno Unito:

 

PTR10123 – Debito verso gli Enti assicuratori britannici per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10123 – Debito verso gli Enti assicuratori britannici per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Repubblica Ceca:

 

PTR10124 – Debito verso gli Enti assicuratori cechi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10124 – Debito verso gli Enti assicuratori cechi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Romania:

 

PTR10125 – Debito verso gli Enti assicuratori rumeni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10125 – Debito verso gli Enti assicuratori rumeni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Slovacchia:

 

PTR10126 – Debito verso gli Enti assicuratori slovacchi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10126 – Debito verso gli Enti assicuratori slovacchi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Slovenia:

 

PTR10127 – Debito verso gli Enti assicuratori sloveni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10127 – Debito verso gli Enti assicuratori sloveni per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Spagna:

 

PTR10128 – Debito verso gli Enti assicuratori spagnoli per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10128 – Debito verso gli Enti assicuratori spagnoli per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Svezia:

 

PTR10129 – Debito verso gli Enti assicuratori svedesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10129 – Debito verso gli Enti assicuratori svedesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Ungheria:

 

PTR10130 – Debito verso gli Enti assicuratori ungheresi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10130 – Debito verso gli Enti assicuratori ungheresi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Per gli Stati esteri non facenti parte dell’Unione Europea ma ai quali si estende l’applicazione della normativa in argomento, vale a dire la Svizzera e gli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), si comunicano gli ulteriori conti:

 

Svizzera:

 

PTR10131 – Debito verso gli Enti assicuratori svizzeri per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10131 – Debito verso gli Enti assicuratori svizzeri per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Islanda:

 

PTR10132 – Debito verso gli Enti assicuratori islandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10132 – Debito verso gli Enti assicuratori islandesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Norvegia:

 

PTR10134 – Debito verso gli Enti assicuratori norvegesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10134 – Debito verso gli Enti assicuratori norvegesi per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Liechtenstein:

 

PTR10135 – Debito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR10135 – Debito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Le Sedi registreranno contabilmente l’assunzione dell’onere per i rimborsi oggetto del presente paragrafo, con la scrittura in P.D.:

 

PTD30102/PTD30103   a    PTR101…

ovvero:

PAR30102      a      PAR101…

Il pagamento delle somme spettanti allo Stato estero avverrà con imputazione in DARE dei nuovi conti di debito sopra elencati.

 

1b) Recupero dalle Istituzioni estere di prestazioni familiari

 

Nei casi di recupero dallo Stato estero di prestazioni familiari, disciplinati dall’art. 58 del Regolamento comunitario, la rilevazione contabile del credito vantato nei confronti di tale Stato e del recupero delle somme spettanti, dovrà avvenire mediante la scrittura in P.D.:

 

PTR001..   a     PTD24102/PTD24103

ovvero:

PAR001..  a   /PAR24102 

con l’utilizzo dei seguenti nuovi conti, validi per tutti gli Stati esteri:

PTD24102 – Recupero dagli Enti assicuratori esteri di assegni per il nucleo familiare erogati in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PTD24103 – Recupero dagli Enti assicuratori esteri di assegni familiari erogati in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR24102 – Recupero dagli Enti assicuratori esteri di assegni per il nucleo familiare erogati in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

I conti di credito istituiti, distinti per paese estero sono:

 

Austria:

 

PTR00115 – Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00115 – Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Belgio:

 

PTR00116 – Credito verso gli Enti assicuratori belgi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00116 – Credito verso gli Enti assicuratori belgi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Bulgaria:

 

PTR00117 – Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00117 – Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Cipro:

 

PTR00118 – Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00118 – Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Croazia:

 

PTR00119 – Credito verso gli Enti assicuratori croati per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00119 – Credito verso gli Enti assicuratori croati per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Danimarca:

 

PTR00121 – Credito verso gli Enti assicuratori danesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – Regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00121 – Credito verso gli Enti assicuratori danesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Estonia:

 

PTR00122 – Credito verso gli Enti assicuratori estoni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00122 – Credito verso gli Enti assicuratori estoni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Finlandia:

 

PTR00123 – Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00123 – Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Francia:

 

PTR00124 – Credito verso gli Enti assicuratori francesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00124 – Credito verso gli Enti assicuratori francesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Germania:

 

PTR00126 – Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00126 – Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Grecia:

 

PTR00127 – Credito verso gli Enti assicuratori greci per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00127 – Credito verso gli Enti assicuratori greci per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Irlanda:

 

PTR00128 – Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – Regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00128 – Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Lettonia:

 

PTR00129 – Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00129 – Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Lituania:

 

PTR00131 – Credito verso gli Enti assicuratori lituani per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00131 – Credito verso gli Enti assicuratori lituani per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Lussemburgo:

 

PTR00132 – Credito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00132 – Credito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Malta:

 

PTR00133 – Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00133 – Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Paesi Bassi:

 

PTR00134 – Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00134 – Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Polonia:

 

PTR00136 – Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00136 – Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Portogallo:

 

PTR00137 – Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00137 – Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Regno Unito:

 

PTR00138 – Credito verso gli Enti assicuratori britannici per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00138 – Credito verso gli Enti assicuratori britannici per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Repubblica Ceca:

 

PTR00139 – Credito verso gli Enti assicuratori cechi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00139 – Credito verso gli Enti assicuratori cechi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Romania:

 

PTR00140 – Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00140 – Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Slovacchia:

 

PTR00141 – Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00141 – Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Slovenia:

 

PTR00142 – Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00142 – Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Spagna:

 

PTR00143 – Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00143 – Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Svezia:

 

PTR00144 – Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00144 – Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Ungheria:

 

PTR00145 – Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00145 – Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Svizzera:

 

PTR00146 – Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00146 – Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Islanda:

 

PTR00147 – Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00147 – Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Norvegia:

 

PTR00148 – Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00148 – Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

Liechtenstein:

 

PTR00149 – Credito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;

PAR00149 – Credito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.

 

2)   Art. 72 del Regolamento (CE) n. 987/2009 – Recuperi mediante compensazione (prestazioni indebite)

 

2a) Rimborso alle Istituzioni estere di prestazioni familiari indebite

 

Ai fini della rilevazione contabile del recupero dal soggetto di prestazioni familiari per conto dello Stato estero, mediante trattenuta sulle prestazioni arretrate o sui pagamenti in corso (da imputare nell’ambito delle partite di giro, nello stesso biglietto contabile automatizzato prodotto dalla procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito), si istituiscono i nuovi conti della serie GPZ25.., nell’ambito della Gestione per l’erogazione di prestazioni per conto di altri Enti, distinti per Istituzione estera ed elencati nell’allegato n. 3.

Per rilevare l’accreditamento ai paesi esteri di prestazioni familiari recuperate per loro conto e il relativo debito, si istituiscono gli ulteriori conti:

GPZ35200 – Accreditamento agli Enti assicuratori esteri delle prestazioni familiari recuperate per loro conto – Regolamento (CE) n. 987/2009;

GPZ11.. distinti, per rilevare il debito verso lo specifico Stato estero (cfr. allegato n. 3).

Il riversamento ai Paesi esteri delle prestazioni familiari recuperate per loro conto, dovrà essere effettuato, per lo stesso importo trattenuto e rilevato al conto GPZ25..., mediante la procedura “Pagamenti vari”, con l’utilizzo delle specifiche collezioni tipizzate (ZONAEREANF72; ZONAEREAF72), e contabilizzato con la seguente scrittura:

GPZ35200    a      GPZ11…

GPZ11…     a      Banca.

 

2b) Recupero dalle Istituzioni estere di prestazioni familiari indebite

 

Il recupero delle somme spettanti all’Italia, effettuato dalle Istituzioni estere e derivante dall’erogazione di prestazioni familiari indebite ai soggetti, dovrà essere rilevato contabilmente secondo le istruzioni fornite al precedente paragrafo 1b).

 

3)   Art. 73 del Regolamento (CE) n. 987/2009 – Recuperi mediante compensazione (prestazioni provvisorie)

 

 

Per tale fattispecie, si confermano le medesime istruzioni contabili, valide in applicazione dell’art. 72 del Regolamento comunitario, con la variante dell’utilizzo, nei casi di rimborso allo Stato estero di prestazioni familiari recuperate per suo conto, delle specifiche collezioni tipizzate (ZONAEREANF73; ZONAEREAF73), nell’ambito della procedura “Pagamenti vari”.

Si rammenta che, qualora per le prestazioni oggetto della presente circolare siano state effettuate imputazioni contabili provvisorie, precedenti alla data di pubblicazione della medesima, si dovrà procedere alle necessarie operazioni di storno ai conti di nuova istituzione.

Si riporta nell’allegato n. 3 l’elenco delle variazioni intervenute al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi  

 



[1] Ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni familiari saranno considerate «conferite a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma» in particolare:

a) in caso di effettiva attività subordinata o autonoma; nonché

b) durante un periodo di sospensione temporanea di una tale attività subordinata o autonoma:

i) dovuto a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purché la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione alle suddette eventualità; oppure

ii) durante un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata; ovvero

iii) durante un congedo non retribuito per allevare un bambino, per il periodo in cui il congedo è assimilato a un’attività subordinata o autonoma in conformità alla legislazione pertinente.

[2] Nel frontespizio dei formulari F001, F002, F014 e F015 è indicato il riferimento normativo (art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 ) di  tale tipologia di recupero da effettuarsi per compensazione, sebbene nei punti indicati ci si riferisca genericamente a “rimborso di somme erogate in eccesso”.

[3] Nel frontespizio dei formulari F012 e F013 è indicato il riferimento normativo (articolo 73 del regolamento (CE) n. 987/2009) di  tale tipologia di recupero da effettuarsi per compensazione, sebbene i formulari siano denominati “Richiesta di rimborso” e “Risposta a richiesta di rimborso” e nei punti indicati ci si riferisca genericamente a “rimborso di somme erogate in eccesso”.