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Circolare numero 153 del 02-12-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 02/12/2014
Circolare n. 153
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.4
OGGETTO:

Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312. Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984).

Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui in oggetto riferite all’anno 2014.

Premessa.

 

Il DL 20 marzo 2014, n. 34[1] , tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96).

 

Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, al relativo finanziamento e, soprattutto, quelli inerenti ai criteri di accesso al beneficio.

 

In particolare, l’articolo 5 del citato decreto (allegato 1) ha inserito all'articolo 6 del DL n. 510/1996, dopo il comma 4, il comma 4bis che, nel definire la nuova disciplina[2], prevede uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro a copertura degli oneri riferiti alla misura di cui trattasi, a far tempo dall’anno in corso.

 

Inoltre, la riduzione contributiva, precedentemente articolata in modo differente in relazione alla percentuale di contrazione dell’orario di lavoro stabilita nell’accordo e all’ubicazione territoriale dell’azienda, è stata uniformata in misura pari al 35%.

 

 1. Contenuto della norma.

 

A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, diversamente da quanto avveniva in passato, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, la cui individuazione viene affidata ad un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

 

Il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 (allegato 2), attuando la previsione legislativa, ha disciplinato modalità e regole di accesso all’incentivo.

 

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 23 del 26/9/2014 (allegato 3) ha riepilogato l’impianto normativo a supporto della materia e fornito, altresì, le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere le riduzioni contributive previste dalla legge.

 

Completata la fase di istruttoria delle istanze trasmesse, l’Istituto, chiamato, tra l’altro, a stimare l’incidenza della misura agevolata (vedi punto 5), ha comunicato i risultati della valutazione degli oneri al Ministero che, a sua volta, ha provveduto a emanare i decreti direttoriali di ammissione all’incentivo contributivo.

 

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le modalità che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno seguire per fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.

 

 

 2. Ambito soggettivo di applicazione del beneficio contributivo e condizioni di accesso.

 

La riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, del DL n. 510/1996, ha come destinatarie le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, abbiano stipulato - o avessero già in corso – contratti di solidarietà difensivi accompagnanti da Cigs, ai sensi della L. n. 836/1984 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

 

 3. Modalità di applicazione. Misura e durata dello sgravio contributivo.

 

Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

Il beneficio, concesso esclusivamente mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica dei presupposti, è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi. Al riguardo si precisa che gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi sono riferiti esclusivamente al 2014 (periodo massimo dal 21 marzo al 31 dicembre).

 

La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento. Ne consegue che, per ogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale.

 

Eventuali erogazioni ultramensili, a carico dei datori di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze, secondo previsione contrattuale.

 

 

 4. Esclusioni.

 

Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

 

La riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, i lavoratori per i quali si fruisce del beneficio non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità ex lege 223/91; disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90, ecc...).

 

Lo sgravio rimane, inoltre, subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

 5. Adempimenti a carico dell’INPS.

 

Rinviando a quanto previsto al paragrafo 3 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali citata, circa le modalità di presentazione dell’istanza di sgravio, si illustrano gli adempimenti svolti dall’Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto Interministeriale n. 83312/2014.

 

L’INPS, istruite le istanze pervenute secondo l’ordine cronologico, risultante dall’invio effettuato con posta certificata, ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo.

 

Tale valutazione è stata effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà (superiore al 20%).

 

 6. Ammissione allo sgravio.

 

Sulla base della comunicazione di cui al paragrafo precedente e delle risorse disponibili, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i relativi provvedimenti concessori, per un periodo non superiore a dieci mesi (max marzo-dicembre 2014), dandone, a sua volta, immediata comunicazione all’INPS.

 

 6.1 Accertamenti ispettivi.

 

Riguardo al rispetto delle condizioni di accesso al beneficio, come individuate dall’articolo 1 del Decreto interministeriale n. 83312/2014, i relativi accertamenti sono demandati alle Direzioni Territoriali del Lavoro che provvederanno a trasmettere gli esiti delle verifiche al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.

 

L’Istituto si riserva di richiedere la restituzione degli somme che, in relazione all’esito delle verifiche, dovessero risultare indebite.

 

 7. Adempimenti delle Sedi.

 

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che assume il nuovo significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014".

 

 8. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso.

 

Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo “dicembre 2014”, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,<AltreACredito>, i seguenti elementi:

 

  • nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale “L929” avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984)”;

          nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

 

Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo (o successive) a novembre 2014, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale “L930” avente il significato di “Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984)." da valorizzare nell’Elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>,

<CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

 

Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi (“novembre 2014” compreso) dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

Le aziende, infatti, ai fini del conguaglio, dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante secondo le indicazioni fornite nei punti precedenti. .

 

 9. Istruzioni contabili.

 

Al fine di rilevare contabilmente gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi di che trattasi, evidenziati nel flusso UniEmens con il citato codice causale “L929”, per il relativo conguaglio da parte dei datori di lavoro interessati, essendo i medesimi posti a carico dello Stato, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente nuovo conto:

 

GAW37138 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 – art. 5, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312).

 

Il conto di nuova istituzione, movimentabile dalla procedura di ripartizione DM, dovrà essere utilizzato, altresì, ai fini delle contabilizzazioni inerenti ad operazioni di conguaglio dei periodi pregressi, contraddistinte dal codice causale “L930”, già evidenziato nel precedente paragrafo.

 

 

La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri in questione, sarà curata direttamente dalla Direzione generale.

 

Si riporta nell’allegato n. 4 la variazione intervenuta al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


[1] Il DL 34/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78.

 

[2] Il DL 20 marzo 2014, n. 34 è stato pubblicato nella GU n.66 del 20-3-2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (21 marzo 2014).