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Circolare numero 161 del 27-12-2019


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/12/2019
Circolare n. 161
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Indicazioni per l’estensione dei benefici ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2019

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, di cui al Regio Decreto   24 settembre 1940, n. 1949, valevoli per l’anno 2019, a seguito dell’articolo 10-bis, comma 1, del  decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ampliando per l’anno 2019 l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio cosiddetto “trascinamento delle giornate” di cui al comma 6 del medesimo articolo 21.

 

 

INDICE

 

1. Premessa

2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2019

3. Adempimenti delle aziende

4. Adempimenti delle Strutture territoriali

 

 

1. Premessa

 

L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato un particolare beneficio previdenziale, il cosiddetto “trascinamento delle giornate”.

 

Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno in corso, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

 

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

 

 

 

 

2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2019[1]

 

  

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati a tempo determinato nell’anno 2019 per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile, che abbiano fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

 

Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

 

Sulla citata disciplina è intervenuto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che all’articolo 10-bis ha ampliato la platea dei destinatari del beneficio, ricomprendendo tra questi anche i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato nell’anno 2019 per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, da imprese agricole beneficiarie dei citati interventi in deroga e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, esclusivamente per l’anno 2019.

 

 

 

3. Adempimenti delle aziende

 

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, accessibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > ”Tutti i servizi” del sito istituzionale (www.inps.it) e fruibile con le consuete modalità di accesso.

 

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da provvedimenti delle Regioni ovvero dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 44/2019.

 

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo SC95, “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).

 

Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2020 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2020.

 

 

 

 

 

4. Adempimenti delle Strutture territoriali

 

Nella Intranet, al percorso “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.

 

Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo “Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda. Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 e alla richiamata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, già inseriti in procedura.

 

L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa selezionando l’opzione “Salva e continua”.

 

In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto”.

 

Le istanze sono consultabili dall’opzione del menu principale, “Consultazione dichiarazione di calamità”, da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.

 

Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite e gestite manualmente.

 

Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2020.

  

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 

 

[1] Cfr. Circolare n. 32 del 28 febbraio 2020