Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 165 del 08-11-2017


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 08/11/2017
Circolare n. 165
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984).  Modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014 e 2015. Istruzioni contabili.

SOMMARIO:

Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art. 6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sui residui degli stanziamenti relativi agli anni 2014 e 2015.

Premessa.

 

Come noto, il DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 [1], tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96).

 

Con le circolari n. 153/2014 e n. 77/2016, sono state fornite, ai datori di lavoro destinatari dei Decreti Direttoriali di ammissione al beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo in argomento, a valere, rispettivamente, sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015.

 

Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla vigente normativa, si illustrano le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014 e del 2015.

 

1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014 e 2015.

 

Al termine delle operazioni di conguaglio - autorizzate con le circolari citate in premessa - effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, è emerso che le misure autorizzate nei suddetti decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, sulla base della disciplina che regola l’accesso allo sgravio contributivo in oggetto e sulla base delle stime operate dall’Istituto, il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende di cui agli allegati 1 e 2, a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015.

In particolare:

a)   le aziende di cui all’allegato 1 sono state autorizzate alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi  dell’anno 2014;

b)   l’azienda di cui all’allegato 2 è stata autorizzata alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi anni 2014  e 2015.

Di seguito, si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo.

 

2.  Adempimenti delle Sedi.

 

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

 

La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva -  provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

 

3. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso.

 

a) Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014.

 

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali di autorizzazione (all. 1), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

 

b) Azienda destinataria di decreto direttoriale di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014 e 2015.

 

L’azienda interessata dal provvedimento ministeriale di autorizzazione (all. 2),  per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzerà all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicherà il relativo importo.

  

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993.

 

Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

Le aziende, infatti, ai fini del conguaglio, dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante secondo le indicazioni già fornite, in particolare, nelle precedenti circolari n. 153/2014 e 77/2016.

 

4. Istruzioni contabili.

 

Al fine di contabilizzare gli oneri connessi agli sgravi contributivi, per i contratti di solidarietà in argomento, a valere sulle risorse residue degli anni 2014 e 2015, si continueranno ad usare i conti già istituiti con le circolari già citate, movimentati nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), essendo il relativo onere a carico dello Stato.

In particolare:

il conto GAW37138 per rilevare gli sgravi contributivi relativi alle somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014;

il conto GAW37238 per rilevare gli sgravi di oneri contributivi relativi alle somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015;

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 

 

[1] Il DL 34/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78. Pubblicato nella GU n.66 del 20 marzo 2014, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (21 marzo 2014).