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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 167 del 12-12-2014


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 12/12/2014
Circolare n. 167
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale  e contratti di solidarietà (art. 16, comma 1 DL 149/2013 conv. con mod. dalla L. 13/2014 - D.I. 81401 del 22 aprile 2014 -  D.M. 82762 del 27 giugno 2014) – disciplina delle prestazioni, limiti di spesa e monitoraggio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

1. Disciplina e soggetti destinatari

2. Prestazioni: causali – durata – misura

3. Limiti di spesa e monitoraggio

4. Istruzioni procedurali

5. Istruzioni contabili

 

 

1. Disciplina e soggetti destinatari

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono estesi ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti (art. 16 DL n. 149/2013 conv. con mod. dalla L. n. 13/2014).

 

Il decreto n. 81401 del 22 aprile 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dettato le modalità attuative delle disposizioni di cui al citato art.16, individuando anche i criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla legge.

 

Conseguentemente, questo Istituto, con circolare n. 87 del 8.7.2014, ha dato istruzioni per quanto riguarda gli aspetti di carattere contributivo.

 

Nella suddetta circolare, inoltre, sono stati individuati – v. punto 3 - i soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 16 D.L. n. 149/2013, chiarendo che i partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2013 possono accedere agli ammortizzatori sociali ivi contemplati nelle more della scadenza del termine di iscrizione (28 dicembre 2014) nel Registro di cui all’art. 4 del D.L. n. 149/2013.

 

Successivamente, con decreto n. 82762 del 27 giugno 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito i criteri per l’esame delle istanze di accesso al trattamento di integrazione salariale.

 

 

2. Prestazioni: causali – durata – misura

 

 

Le integrazioni salariali straordinarie per CIGS (L. 223/91) o contratto di solidarietà (art. 1 L. 863/84) possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai lavoratori dipendenti dei partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, che abbiano un'anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero.

 

La suddetta estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale non comporta l’applicabilità della disciplina riguardante la mobilità.

 

I partiti e movimenti politici possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali:

 

a) crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività;

b) riorganizzazione;

c) contratto di solidarietà.

 

 

Ai fini dell'intervento della CIGS per le causali di crisi e di riorganizzazione si applica la normativa e la procedura per l'esame congiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (art. 8 DM 82762).

 

I contratti di solidarietà devono stabilire una riduzione dell'orario di lavoro, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 (art. 7 DM 82762).

 

Alle causali sopra elencate si applicano i limiti di durata massima sotto indicati:

 

a) 12 mesi per i programmi di crisi;

 

b) 24 mesi per i programmi di riorganizzazione con possibilità di due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;

 

c) 24 mesi per i contratti di solidarietà prorogabili di ulteriori 24 mesi o 36 per i territori del Mezzogiorno.

 

Resta fermo quanto disposto relativamente al computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall'articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996.

 

Nell'ambito dei programmi di cui sopra le istanze e i relativi decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai fini del rispetto del limite delle risorse finanziarie annualmente assegnate, hanno durata massima annuale.

 

L’esame delle istanze viene effettuata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I. O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che accerta la sussistenza delle predette causali secondo i criteri contenuti nel DM 82762 ed effettua, prima dell'emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell'onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili.

 

Per quanto riguarda la misura delle prestazioni, che verranno erogate in ogni caso con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS (art. 9, c. 1, DM 82762), si ricorda che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà è prevista una maggiorazione nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014 (art. 1, c. 186, L. 147/2013). Tale maggiorazione sarà imputata al finanziamento previsto all’art. 16, c.2, D.L. n. 149/13, che per l’anno 2014 consta di 15 milioni di euro.

 

 

 

3. Limiti di spesa e monitoraggio

 

 

Come sopra detto, l’art. 16, c. 2, D.L. n.149/13 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto dianzi citato.

Peraltro, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.I. 81401 del 22.4.2014, i trattamenti in oggetto possono essere erogati nel rispetto del limite determinato sulla base della somma degli stanziamenti di cui al suddetto art. 16, comma 2, e dei contributi dovuti annualmente dai partiti e dai movimenti politici.

 

Conformemente a detta disposizione, l’art.4, comma 4, del D.M. 82762 prevede che l’INPS quantifichi annualmente le risorse finanziarie disponibili, tenuto conto dello stanziamento annuale, della contribuzione dovuta dai partiti e dai movimenti politici.

 

A tal proposito, al punto 7) della circolare INPS n. 87/14 sopra richiamata, sono stati istituiti i nuovi conti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per la rilevazione contabile del contributo ordinario dovuto per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, in applicazione dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto  n. 81401 del 22 aprile 2014.

 

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I. O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - come detto - effettua, prima dell'emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell'onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili.

 

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente assegnate, i trattamenti straordinari di integrazione salariale saranno erogati, come già accennato, con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori. In funzione di ciò, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa presentando rendiconti annuali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Il suddetto monitoraggio verrà effettuato tramite le esistenti procedure informatiche, che rileveranno le spese dei relativi decreti.

 

I flussi di spesa saranno afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni (integrazioni salariali) ed al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa nonché ANF e TFR (art. 2, co. 2, L. 464/72) laddove spettanti.

 

 

 

4. Istruzioni procedurali

 

 

Per ottenere il pagamento delle integrazioni salariali, successivamente all’emanazione del decreto di concessione, è necessario inviare telematicamente all’INPS l’apposita modulistica (mod. IG15/Str – cod. SR40 e i modelli IGStr/Aut – cod. SR41 relativi ai lavoratori).

A tal fine bisogna collegarsi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG>Invio domande CIGS o CIG in deroga;  al predetto indirizzo è reperibile anche il relativo manuale con le istruzioni.

 

Nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione CIGS sono istituiti i seguenti nuovi codici evento, che andranno ad individuare le prestazioni in oggetto ai fini della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio:

 

- sotto il codice intervento 300 (CIGS), viene individuato il nuovo codice evento “020 – partiti politici”;

 

- sotto il codice intervento 306 (contratti di solidarietà), viene individuato il nuovo codice evento “081 – contratti di solidarietà – partiti politici”.

 

 

5. Istruzioni contabili

 

 

Ai fini dell’imputazione contabile dell’onere derivante dall’erogazione diretta dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, in applicazione dell’art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 81404 del 22 aprile 2014 e n. 82762 del 27 giugno 2014), si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), il seguente conto:

 

GAU30183 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici – art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

 

Relativamente ai lavoratori interessati dalla disciplina dei contratti di solidarietà, l’onere per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria andrà imputato al nuovo conto:

 

GAU30184 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1, del decreto legge n. 768/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

 

L’erogazione di tali prestazioni è disposta mediante la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, che dovrà essere opportunamente aggiornata.

 

Il debito per i trattamenti straordinari di che trattasi dovrà essere rilevato al conto esistente GPA10029.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari verranno evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA10031 dalla medesima procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia e saranno contraddistinte dal codice bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

 

Eventuali recuperi di prestazioni erogate indebitamente andranno imputati al nuovo conto:

 

GAU24183 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici – art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

 

A tale ultimo conto, valido anche per i recuperi di prestazione ai lavoratori in contratto di solidarietà, viene abbinato nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente – “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

Gli importi relativi alle partite di che trattasi che, alla fine dell'esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU00030.

Il codice bilancio sopra menzionato dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

I rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori