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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 176 del 22-12-2014


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 22/12/2014
Circolare n. 176
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.)per la riscossione dei contributi associativi degli  artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.

SOMMARIO:

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.

 

In data 05 dicembre 2014tra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) è stata stipulata una convenzione, approvata con determinazione commissariale n.189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti, ai sensi di quanto stabilito dalla  legge 4 giugno 1973, n.311(all. n.1).

    

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

                                                                      

     Modalità di riscossione

  

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori,  con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n.233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare del contributo associativo e l’Associazione destinataria dello stesso.

 

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.  

 

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

                               

      Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L’Associazione sindacale farà pervenire all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.

 

Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.  

 

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici renderà disponibile, per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei flussi telematici,  affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

 

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

 

 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione della revoca stessa.

 

Costi

 

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati, per l’anno 2014, con Determinazione commissariale n.  31 del 26 marzo 2014,  sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

 

  • Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line
    corretta e riversamento ad Associazioni sindacali

€ 2,20

  • Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali

€ 1,99

  • Riscossione delle quote associative e dei contributi
    di assistenza contrattuale

€ 0,17

  

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

Sono a carico dell’Associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

 

 

 Clausola di salvaguardia

 

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

 

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

 

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

 

      Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

 Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Durata e recesso

 

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

 

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera  raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

 

 Si comunica che la sede della Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) è in Viale delle Arti n. 101 - Fiumicino (RM).

 

                                       

  Istruzioni contabili

 

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori