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Circolare numero 176 del 28-11-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28/11/2017
Circolare n. 176
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto interministeriale n. 97510 del 17 ottobre 2016. Modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo.

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione on –line delle domande di accesso all’assegno integrativo per il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

 

1.Premessa

2.Presentazione delle domande di assegno integrativo

3.Istruzioni operative

Premessa

 

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”, ha dettato nuove norme in materia di integrazione salariale e di fondi di solidarietà racchiudendo l’intera disciplina in un testo unico ed abrogando la previgente normativa contenuta all’art. 3, commi 1, da 4 a 45, della legge n.92/2012.

 

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del Decreto Legislativo n. 148/2015, sono istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

 

Ai sensi del comma 9, dell’articolo 26 citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi e facoltativi.

 

Il Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 dispone che il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico provvede all’erogazione di una prestazione integrativa rispetto alla prestazione pubblica (NASpI) al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

Con Decreto interministeriale n.97510 del 17 ottobre 2016 è stato modificato sia l’ambito di applicazione del Fondo, esteso alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che le prestazioni riconosciute individuando criteri, priorità e limiti per l’erogazione delle stesse (cfr circ. n. 160/2017).

 

Con la presente circolare si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo trasporto pubblico.

 

2. Presentazione della domanda di assegno integrativo

 

 

La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.

 

Per l’accesso all’assegno integrativo le aziende devono presentare domanda esclusivamente in via telematica indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Struttura territoriale INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n.80 del 25/06/2014, o, in subordine, alla Struttura territoriale INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

 

 

3. Istruzioni operative

 

 

Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.

 

Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. E’ accessibile dalla scheda descrittiva della Prestazione, denominata Fondo Trasporto pubblico, reperibile tramite la funzione “Cerca” presente nella pagina principale. Nella scheda prestazione in alto a destra occorre cliccare il pulsante Accedi al Servizio e poi inserire il codice fiscale e il Pin rilasciato dall’Istituto.

 

In alternativa è possibile selezionare direttamente il servizio denominato “Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale Prestazioni e servizi>Tutti i servizi.

 

Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande nonché l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.

 

L’azienda, al momento della presentazione, deve selezionare il Fondo trasporto pubblico, allegando il verbale di accordo o la comunicazione sindacale ed i dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto allegato (all. 1), che costituiscono parte integrante della domanda. Nella domanda non deve essere indicato l’importo della prestazione in quanto lo stesso è stimato in automatico dall’Istituto in base ai dati forniti dall’azienda. L’importo stimato è messo a disposizione dell’azienda. Si allega un esempio di calcolo dell’assegno integrativo (all. 2).

 

Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

 

Con lo stesso flusso telematizzato le domande protocollate verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.

 

Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle sedi.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele