Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 186 del 30-09-2016


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Ufficio di Segreteria Organi Collegiali
Roma, 30/09/2016
Circolare n. 186
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015. Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.

 

INDICE:

 

1 Premessa e quadro normativo.

2 Finalità e ambito di applicazione.

3 Prestazioni.

3.1 Tipologia.

3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie.

3.3 Ambito di applicazione: beneficiari

4 Prestazioni ordinarie.

4.1 Assegno ordinario.

4.1.1 Cause d’intervento.

4.1.2 Misura della prestazione.

4.1.3 Durata dell’intervento.

4.1.4 Contribuzione correlata.

4.1.5 Contributo addizionale.

4.1.6 Termini e modalità di presentazione della domanda.

4.1.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni

4.1.8 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa.

4.1.9 Assegno ordinario e altre prestazioni

5 Programmi formativi.

6 Istruzioni operative.

6.1 Istruttoria della domanda.

6.2 Delibera di concessione.

7 Equilibrio finanziario del Fondo.

8 Monitoraggio della spesa.

9 Istruzioni contabili.

 

 

1 Premessa e quadro normativo

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 4, della legge n. 92/2012, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e FAISA CISAL, è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico”.

 

Il predetto accordo è stato recepito con il decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2015) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (allegato n. 1).

 

Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.

 

A norma dell’art. 26, co. 7 del citato decreto le parti sociali, con l’accordo siglato in data 10 dicembre 2015, hanno convenuto di estendere quanto previsto dal decreto n. 86985/2015 alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti (allegato n. 2).

 

Per i Fondi, così come previsto dall’art. 46, co. 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il decreto interministeriale n. 86985/2015, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs n. 148/2015.

 

Con la circolare n. 201/2015 sono state fornite le istruzioni generali relative al trattamento di assegno ordinario così come disciplinato dall’art. 31 del D.lgs 148/2015, mentre con la circolare 122/2015, così come modificata dalla circolare 201/2015, sono state fornite le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo in argomento con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs n. 148/2015.

 

Con riguardo, invece, alle prestazioni integrative previste dal decreto citato, si fa riserva di fornire successive disposizioni. Tale rinvio è dovuto all’imminente pubblicazione del Decreto interministeriale di modifica del Decreto n. 86985, attualmente all’attenzione del Ministero dell’economia e delle Finanze, che in materia prevede nuovi criteri, priorità e limiti per l’erogazione delle prestazioni integrative.

 

2 Finalità e ambito di applicazione

 

Ai sensi dell’art. 2, del D.I. 86985/2015, con riferimento alle aziende non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno integrativo) o straordinarie (assegno straordinario in caso di processi di agevolazione all’esodo).

 

A seguito dell’accordo del 10/12/2015, di adeguamento della disciplina del Fondo alle disposizioni dell’art. 26, c. 7, del D.lgs 148/2015, gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

 

Con circolare n. 27/2016 sono state fornite indicazioni per l’individuazione delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.

 

3 Prestazioni

 

3.1 Tipologia

 

Ai sensi dell’art. 5, c.1 del D.I. n. 86985/2015, il Fondo provvede:

 

a)   ad erogare assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria ovvero dovuti a riorganizzazione aziendale, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b)   all’erogazione di prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs 22/2015;

c)   a contribuire allo svolgimento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite la stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea;

d)   all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.

 

3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie

 

Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario e formazione) sono esaminate dal Comitato su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

A tal fine, stante il generale principio di equilibrio finanziario dei fondi di solidarietà, sancito dall’art. 35, co. 1, del D.lgs n. 148/2015, l’art. 7, co. 9, del D.I. n. 86985/2015 dispone che le prestazioni siano erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio.

 

A norma del successivo art. 35, co. 5, del D.lgs n. 148/2015, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, l’aliquota di contribuzione può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. In assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS non è tenuto ad erogare le prestazioni in eccedenza.

 

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, del D.I. n. 86985/2015, l’accesso alle prestazioni ordinarie è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

 

Il D.I. n. 86985/2015 non prevede che le suddette procedure si concludano con un accordo aziendale. Pertanto, la richiesta d’intervento potrà essere presentata anche in caso di mancato accordo, purché, ai sensi dell’art. 6, co. 1, la domanda sia preceduta dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, allegando il verbale redatto all’esito delle procedure.

 

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, stante il generale richiamo operato dall’art. 30 del D.lgs n. 148/2015 alla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro è comunque tenuto all’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art 14 del citato Decreto.

 

3.3 Ambito di applicazione: beneficiari

 

Ai sensi dell’art.6, co. 4, alle prestazioni ordinarie ed integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

In relazione ai suddetti lavoratori assunti con contratto di apprendistato è necessario fare una precisazione in ordine al finanziamento del Fondo di solidarietà di cui si tratta (cfr. circ. n. 27/2016), a seguito di recenti chiarimenti Ministeriali. Nello specifico, infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 40/8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che con l’entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015 la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’esonero contributivo che riguarda gli apprendisti assunti con differente tipologia contrattuale decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015). Con il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016 sono state già fornite le istruzioni operative e contabili per il rimborso ai datori di lavoro della contribuzione ordinaria versata e risultata non più dovuta, in relazione agli apprendisti assunti con contratto di lavoro diverso dall’apprendistato professionalizzante.

 

Si precisa che tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, co. 7, del decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che ”ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in relazione al Fondo di solidarietà di cui si tratta.

 

L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.

 

4 Prestazioni ordinarie

 

4.1 Assegno ordinario

 

A norma dell’art. 2, co. 4, lett. a) e dell’art. 5, co. 2, del D.I. n. 86985/2015, il Fondo, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale, garantisce l’assegno ordinario, nella misura e nei limiti di cui ai successivi paragrafi.

 

4.1.1 Cause d’intervento

 

Il D.lgs n. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha revisionato le causali per le quali è possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale.

 

In particolare, l’art. 21, del citato decreto legislativo non prevede più tra le causali della CIGS le due fattispecie della ristrutturazione e della conversione aziendale che risultano assorbite nella più generale causale della riorganizzazione aziendale.

 

Il decreto n. 86985/2015 all’art. 2, co. 4, lett. a) indica specificatamente che la prestazione ordinaria possa essere richiesta per le causali previste dall’art. 1, della legge 164/1975 (causali della CIGO), mentre l’art. 5, co. 2, richiama espressamente eventi dovuti a processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale.

 

Causali assegno ordinario

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che il D.lgs n. 148/2015 ex art. 31, co. 1 ed ex art. 46, co. 5, genericamente rinvia, rispettivamente, alle causali della CIGO e della CIGS e alle proprie corrispondenti norme nell’ipotesi di disposizioni di legge abrogate (nel caso di specie il richiamo all’art. 1 della l. 164/1975 va interpretato come richiamo all’art. 11 del D.lgs n. 148/2015), l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà del Trasporto Pubblico può essere richiesto per le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale.

Resta pertanto esclusa, la possibilità di ricorrere alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, per la causale della crisi aziendale e dei contratti di solidarietà di cui all’art. 21, lett. b) e lett. c) del D.lgs n. 148/2015.

 

Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, così come descritte nella circolare 197/2015, saranno valutate sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (circ. 139/2016), e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alla causale della riorganizzazione aziendale.

 

4.1.2 Misura della prestazione

 

A norma dell’art. 5, co. 3, del decreto in commento la misura dell’assegno ordinario erogato dal Fondo è pari all’importo dell’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84%. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

 

L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali previsti dall’ art. 3, co. 5, del D.lgs n. 148/2015, che per l’anno 2016, al netto della summenzionata riduzione del 5,84 percento, è pari a € 914,96 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.102,24 e a € 1.099,70 per retribuzioni superiori a € 2.102,24 (circ. 48/2016). Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.

 

4.1.3 Durata dell’intervento

 

Come stabilito dall’art. 5, co. 4, la prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a novanta giorni, da computare in un biennio mobile.

 

In casi eccezionali questo periodo può essere prorogato trimestralmente, previa presentazione di una nuova istanza, fino ad un massimo complessivo di dodici mesi in un biennio mobile. La proroga è autorizzata dal Comitato a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

 

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è già stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

 

Coerentemente con quanto previsto agli articoli 4, commi 1 e 30 del D.lgs n. 148/2015, la durata massima complessiva relativa alla prestazione dell’assegno ordinario non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile.

 

Ai fini di un corretto inquadramento dell’unità produttiva (i cui dati identificativi devono essere comunicati dal datore di lavoro tramite le apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto) e alla conseguente valorizzazione di tale informazione nel flusso Uniemens, nel rinviare a quanto specificato al par. 1.4 della circ. n. 197 del 2 dicembre 2015 e al msg. n. 7336 del 7 dicembre 2015, appare utile ribadire, sul piano operativo, quanto segue.

 

Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Qualora vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).

 

4.1.4 Contribuzione correlata

 

L’articolo 5, co. 10, del citato decreto prevede che, per tutto il periodo d’erogazione degli assegni ordinari di cui al comma 1, lett. a), il Fondo versa, alla gestione previdenziale d’iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

 

Tale contribuzione è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, pertanto il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

 

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato tempo per tempo vigente.

 

In particolare, per il 2016, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza anteriore al 1/1/1996 è pari al 33%. Per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza successiva al 1/1/1996 è pari al 32,65%. Per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS è pari al 32,65% ovvero al 33% per gli iscritti alla gestione CTPS.

 

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.

 

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00.

 

4.1.5 Contributo addizionale

 

In caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

 

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

 

4.1.6 Termini e modalità di presentazione della domanda

 

Ai sensi dell’art. 30, co. 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata, esclusivamente on-line, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

 

Con messaggio n. 981 del 02/03/2016 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo.

 

4.1.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni

 

Una volta deliberata la concessione dell’intervento, la struttura INPS competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

L’intero iter istruttorio sarà gestito da un’apposita procedura in corso di predisposizione, della quale, con successivo messaggio, saranno comunicate le relative istruzioni operative.

 

Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, a norma dell’art. 39 del D.lgs 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni stabilite dall’art. 7, commi da 1 a 4, del medesimo D.lgs.

 

Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

 

A tal ultimo fine il legislatore ha stabilito all’art 7, co. 3, del D.lgs 148/2015 dei termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro.

 

In ottemperanza al suindicato articolo, tali richieste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:

 

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata.

 

Esempio:

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2016 al 15/06/2017;
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2016;
  • data decorrenza termine: 30/06/2017 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata);
  • termine di decadenza: 31/12/2017;
  • ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2017.
  • Dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per data del provvedimento di concessione si intende la data dell’autorizzazione, rilasciata dalla competente struttura territoriale INPS, propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro.

 

Esempio:                                                          

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2016 al 15/06/2017;
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2017;
  • data decorrenza termine: 20/07/2017 (data autorizzazione INPS successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata);
  • termine di decadenza: 21/01/2018;
  • ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2018.

 

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione.

 

Nelle more del completamento della procedura che dovrà occuparsi della gestione end to end del processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni a carico dei fondi di solidarietà e delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle stesse, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

 

Con successivo messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile.

 

4.1.8 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa

 

In assenza di specifiche disposizioni in materia si ritiene utile richiamare le disposizioni vigenti di cui alle circolari n. 130 del 04/10/2010 e n. 170 del 13/10/2015.

 

Si precisa inoltre che, con riferimento all’obbligo in capo al lavoratore della comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa di cui all’art. 8, c. 3, del D.lgs 148/2015, lo stesso è assolto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro (UNILAV) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), di cui all’art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

 

In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro.

 

Per quanto qui non disciplinato, si rimanda alla circolare n. 201 del 2015 sull’assegno ordinario.

 

4.1.9 Assegno ordinario e altre prestazioni

 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

 

Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

5 Programmi formativi

 

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d) del D.I. n. 86985/2015, il Fondo provvede alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

 

Ai sensi del successivo comma 13, ai fini dell’attuazione del precedente comma 1, lett. d), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

 

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative.

 

6 Istruzioni operative

 

L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo del Trasporto pubblico. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con Sistema Unico per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.

 

6.1 Istruttoria della domanda

 

All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le Sedi competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:

 

  • la completezza della domanda;
  • l’appartenenza dell’azienda al campo di applicazione del Fondo;
  • la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
  • la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo.

 

Inoltre, per l’assegno ordinario, dovrà essere verificato anche:

  • il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
  • l’integrabilità della causale.

 

Le domande d’intervento presentate dalla singola azienda possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Sede predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione Generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo erogabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.

 

Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Sedi.

 

6.2 Delibera di concessione

 

A norma dell’art. 4, co.1, let. b) del D.I. 86985/2015 la concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo sono deliberati dal Comitato amministratore del Fondo.

 

L’art. 6, co. 3, del D.I. 86985/2015, dispone che la facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla costituzione del Fondo. A tal fine si precisa che tale termine è spirato prima della nomina del Comitato amministratore intervenuta il 30 novembre 2015. Pertanto, il Comitato può deliberare la concessione delle prestazioni fin dal suo insediamento (cfr. nota MLPS prot. n. 29/530 del 28 gennaio 2016).

 

A norma dell’art. 36, co. 7, del D.lgs 148/2015, l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore del Fondo può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS. Entro tre mesi il Presidente decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

 

I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.

 

7 Equilibrio finanziario del Fondo

 

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

 

In attuazione dell’art. 35 del D.lgs 148/2015, l’art. 7 del D.I. n. 86985/2015 espressamente dispone anche per il Fondo del trasporto pubblico l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

Pertanto, come già anticipato nel par. 3.2, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.

 

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze.

 

Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero d’inadempienza del Comitato.

 

In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

8 Monitoraggio della spesa

 

Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs 148/15; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc.).

 

Come precedentemente anticipato, gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, saranno stimati dall’Istituto sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la relativa delibera da parte del Comitato.

 

In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine le Strutture territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati.

 

In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al già citato art. 7, c. 3, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.

 

 

9 Istruzioni contabili

 

Con la circolare n. 27 del 11/02/2016 è stata istituita la gestione contabile rappresentativa del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del trasporto pubblico, regolamentato dal D.I. 86985 del 09 gennaio 2015, nonché fornite le istruzioni operative e contabili per la riscossione dei contributi ordinari di finanziamento del Fondo medesimo.

 

Nell’ambito della nuova gestione FHR, si istituiscono i seguenti ulteriori conti, al fine di rilevare l’onere per l’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 86985/2015, nonché il debito nei confronti dei lavoratori beneficiari, interessati da riduzione o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa:

 

FHR30100 – Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 86985/2015, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

 

FHR10130 – Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 86985/2015, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

 

La contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.I. in parola e che rimane nella disponibilità del Fondo, deve avvenire al nuovo FHR22100.

 

I suddetti conti verranno gestiti, in via automatizzata, dalla procedura informatica di liquidazione dell’assegno ordinario, con l’utilizzo della struttura in uso per i pagamenti diretti della CIG. Tale procedura accentrata dovrà essere, pertanto, opportunamente aggiornata. 

 

Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:

 

“3156 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 86985/2015 – FHR”.

 

Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto FHR10131.

 

Per la registrazione di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto FHR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

 

“1140 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 86985/2015 – FHR”.

 

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al nuovo conto FHR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

 

Il citato codice bilancio “1140” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

 

I saldi dei conti di credito e di debito di nuova istituzione, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei nuovi conti FHR55150 e FHR55151.

 

Per l’imputazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari di cui all’art. 5, comma 10, del D.I. n. 86985/2015, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà in esame, si istituisce il nuovo conto:

 

FHR32141 – Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari.

 

Per rilevare l’accreditamento della suddetta contribuzione dal Fondo in questione a favore della gestione pensionistica di iscrizione del  lavoratore, il nuovo conto FHR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita dei conti in uso della serie xxx22141 (dove per xxx, s’intende il Fondo ovvero la Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore di cui è cenno al precedente paragrafo 4.1.4), da imputare in “AVERE”.

 

Nelle more del colloquio tra procedure, teso alla contabilizzazione automatizzata di tale trasferimento economico di contribuzione, le operazioni contabili verranno effettuate dalla Direzione generale, in sede di rendiconto annuale.

 

Le istruzioni contabili riguardanti l’erogazione di prestazioni integrative ex art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. in esame, verranno fornite successivamente, in ragione della definizione delle istruzioni normative, operative e procedurali di riferimento.

 

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi