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Circolare numero 21 del 06-02-2014


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 06/02/2014
Circolare n. 21
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Scioglimento del Patronato FAMIGLIA ITALIANA

SOMMARIO:

Scioglimento del Patronato Famiglia Italiana

Istruzioni operative e cancellazione del codice

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2013,  (all. 1) pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 7 gennaio 2014, con effetto dalla data del citato provvedimento è stato sciolto l’Istituto di patronato e assistenza sociale “FAMIGLIA ITALIANA”, promosso da CONFLAVORATORI, la cui costituzione era stata  approvata in via provvisoria con decreto ministeriale 25 settembre 2012.

 

Per quanto sopra, il codice 35, corrispondente al citato Patronato, non è più acquisibile.

 

Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere alla verifica dell’attività espletata dalle sedi locali del Patronato, le strutture periferiche dell’Istituto dovranno mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte ed ogni altro utile elemento per la rilevazione dell’attività del disciolto Patronato.

 

Il Patronato FAMIGLIA ITALIANA, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, ha l’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuto scioglimento agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Dovrà altresì restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.

 

Le strutture territoriali dell’Istituto avranno cura di cancellare il codice del Patronato FAMIGLIA ITALIANA in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari e, qualora non sia stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di Patronato, di notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.

 

Gli operatori del Patronato FAMIGLIA ITALIANA non potranno più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato avente i requisiti di cui all’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori