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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 217 del 13-12-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 13/12/2016
Circolare n. 217
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Ampliamento delle possibilità di derogare ai criteri di cui agli artt.2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014, fino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province autonome, in attuazione del comma 6-bis, dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, introdotto dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n.185 correttivo e della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.34 del 4 novembre 2016.

SOMMARIO:

Premessa

1.Nuova ripartizione delle risorse assegnate e monitoraggio della spesa

2.Provvedimenti concessori di ammortizzatori sociali in deroga con effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016

    2.1.ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016 (circolare ministeriale n.34, lett. f)

    2.2.ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016

3.Termini per le decretazioni da parte delle Regioni e Province autonome degli ammortizzatori sociali in deroga.

 

 

Premessa

 

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n.81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’art.1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183”, all’art.2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il decreto legislativo n.148 del 2015, aggiungendo all’art.44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di derogare ai criteri di cui agli artt.2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014.

 

Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 4 novembre 2016, ha emanato la circolare esplicativa n.34, che ivi si allega.

 

1.   Nuova ripartizione delle risorse assegnate e monitoraggio della spesa

 

Il comma 6-bis del predetto decreto legislativo prevede che le Regioni e le Province autonome possono disporre l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri introdotti dal D.I. n.83473 del 1 agosto 2014. La previgente disciplina prevedeva, invece, a tale fine, l’utilizzo di una quota delle risorse assegnate nell’annualità di riferimento non superiore al 5 per cento.

 

L’attuale quota del 50% delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome, in continuità con la previgente disciplina, può essere integrata disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali e delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell’ambito dei Piani o Programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art.1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n.228.

 

La disciplina contenuta nel nuovo comma 6-bis è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016. Pertanto, quanto riferito alla originaria ripartizione 95% e fino al 5% dovrà essere letto, alla luce della novella normativa in argomento, come 50% per la decretazione ex artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 e fino al 50% per la decretazione in deroga a quest’ultimi articoli.

 

In particolare, in quanto non modificato dalla novella normativa, resta valido il principio secondo cui i residui di spesa possono essere utilizzati nell’anno successivo solamente a seguito di apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione sul Sistema Informativo Percettori (SIP) delle decretazioni da parte delle Regioni o Province autonome e di conseguente autorizzazione all’utilizzo dei suddetti residui da parte del Ministero vigilante (cfr. circolare Inps n.56 del 29 marzo 2016, paragrafo 6).

 

Pertanto, il riferimento contenuto nella circolare ministeriale n.34 del 2016 circa l’utilizzo delle risorse assegnate per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione, “indipendentemente dall’anno di finanziamento di riferimento, seguendo l’ordine cronologico degli interventi concessi”, verrà applicato dall’Istituto nel rispetto della preventiva chiusura delle annualità pregresse come sopradescritto.

 

Per quanto attiene all’utilizzo dei residui di spesa delle annualità 2014 e 2015, secondo l’interpretazione ministeriale del nuovo comma 6-bis dell’art.44, del D.Lgs n.148 del 14 settembre 2015 e diversamente da quanto disciplinato dall’Istituto nella circolare n.56 del 29 marzo 2016 in relazione al precedente quadro normativo, la quota eventualmente non utilizzata delle risorse assegnate, per l’annualità di riferimento, per le decretazioni in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473, potrà essere utilizzata – sempre previa apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione sul Sistema Informativo Percettori (SIP) delle decretazioni da parte delle Regioni o Province autonome e di conseguente autorizzazione all’utilizzo dei suddetti residui da parte del Ministero vigilante – nell’annualità successiva, tra le risorse finalizzate allo stesso utilizzo.

 

Di conseguenza l’Istituto ha predisposto nuove schede di monitoraggio nel Sistema Informativo Percettori (SIP) – consultabile dalle Regioni e Province autonome – con aggiornamenti settimanali, con l’evidenza della nuova ripartizione delle risorse assegnate per le annualità 2014, 2015 e 2016, secondo la ripartizione 50% (ai sensi degli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014) e fino al 50% (in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014), che sostituisce la precedente ripartizione 95% e fino al 5% e con il criterio sopra descritto per l’utilizzo delle risorse residue.

 

In riferimento a quanto previsto dalla circolare ministeriale n.34 al punto c), il Ministero ha precisato che le Regioni e Province autonome possono utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, finalizzandole ad azioni di politica attiva del lavoro, solo previa comunicazione allo stesso Ministero dell’ammontare di tali risorse.

 

Di conseguenza, una volta conosciuto tale ammontare, l’Istituto provvederà ad aggiornare le schede di monitoraggio presenti in SIP, riducendo per una cifra di pari importo al predetto ammontare destinato alle iniziative di politica attiva le risorse nella disponibilità della Regione per le decretazioni in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473.

 

2.   Provvedimenti concessori di ammortizzatori sociali in deroga con effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016

 

Al punto e), la succitata circolare ministeriale ha previsto per le Regioni e Province autonome la possibilità di porre in essere provvedimenti concessori aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016.

 

Per quanto riguarda la mobilità in deroga si evidenzia che tale prestazione è sostanzialmente un’estensione ad una platea di beneficiari più ampia della mobilità ordinaria, dalla quale mutua diversi aspetti della disciplina. L’istituto della mobilità ordinaria, invero, cessa i suoi effetti al 31 dicembre 2016, come stabilito dall’art.2, comma 71, della legge 28 giugno 2012, n.92 che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, gli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.223. Si rammenta, in particolare, che l’INPS, con circolare n.2 del 7 gennaio 2013, ha recepito l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle disposizioni della legge n.223 del 1991 che disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Pertanto, in caso di concessioni di provvedimenti di mobilità in deroga con data di inizio del trattamento successiva al 31 dicembre 2016, non sono più in vigore le sopracitate norme che disciplinano la prestazione.

 

Conseguentemente, le Regioni e Province autonome possono concedere provvedimenti di mobilità in deroga con effetti di durata oltre la data del 31 dicembre 2016 solo nel caso in cui il trattamento in argomento abbia inizio entro la fine dell’anno 2016 – come previsto dal successivo paragrafo 2.1 – oppure con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 – fattispecie descritta nel successivo paragrafo 2.2. – purchè la mobilità in deroga sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31 dicembre 2016.

 

2.1.      Ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016 (punto f della circolare ministeriale n. 34)

 

La circolare ministeriale n.34 ha previsto al punto f) la possibilità per le Regioni e Province autonome – nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite nei limiti del 50% – di concedere, anche dopo la data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016.

 

Pertanto, le Regioni e Province autonome possono utilizzare, per le decretazioni riferite a periodi di intervento che hanno inizio nel 2016 e termine nel corso del 2017, le sole risorse finanziarie attribuite, nei limiti del 50%, per le concessioni in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473. Conseguentemente, le stesse hanno la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie, pari al 50%, attribuite per le concessioni ai sensi degli artt.2 e 3 del D.I. n.83473, solo ed esclusivamente per le decretazioni riferite a periodi di intervento con inizio e termine nel corso dell’anno 2016.

 

I provvedimenti di concessione che si riferiscono a periodi “a cavallo” delle annualità 2016-2017 dovranno essere trasmessi dalle Regioni e Province autonome in SIP con il numero di decreto convenzionale “33340”, all’uopo istituito, attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”.

 

2.2       Ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016

 

La circolare ministeriale n.34 ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse – destinate alla decretazione in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 – per la concessione di ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

 

Ne consegue che la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

 

Parallelamente, la concessione di trattamenti di mobilità in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti trattamenti di mobilità ordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, non potrà essere concessa mobilità in deroga, con inizio del trattamento nell’anno 2017, a coloro i quali hanno terminato, sempre nell’anno 2017, un ammortizzatore ordinario diverso dalla mobilità.

 

I provvedimenti di concessione che si riferiscono a periodi che hanno inizio e termine nell’annualità 2017 dovranno essere trasmessi in SIP dalle Regioni e Province autonome con il numero di decreto convenzionale “33317”, all’uopo istituito, attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”.

 

3.   Termini per le decretazioni da parte delle Regioni e Province autonome degli ammortizzatori sociali in deroga

 

La circolare ministeriale n.34 ha previsto che entro e non oltre il 30 novembre 2016 le Regioni e Province autonome possono adottare i decreti di concessione relativi a periodi di competenza delle annualità 2014 e 2015.

 

La predetta circolare ministeriale ha altresì previsto, al punto f), la possibilità per le Regioni e Province autonome – nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite nei limiti del 50% – di decretare, anche dopo la data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, la concessione di trattamenti che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016 (cfr. paragrafo 2.1).

 

La circolare ministeriale ha infine previsto la possibilità per le Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse a disposizione – destinate alla decretazione in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 (cfr. paragrafo 2.2) – per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, fermo restando, comunque, che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

 

Tutto ciò premesso, a titolo riepilogativo, si riportano le differenti fattispecie disciplinate con l’indicazione dei termini perentori previsti dalla circolare ministeriale n.34:

 

  • i decreti di concessione relativi a periodi di intervento dell’annualità 2014, cioè quelli da trasmettere in SIP con il numero di decreto convenzionale “33334” (ai sensi degli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014) o “33336” (in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014), devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 30 novembre 2016;
  • i decreti di concessione relativi a periodi di intervento dell’annualità 2015, cioè quelli da trasmettere in SIP con il numero di decreto convenzionale “33335” (ai sensi degli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014) o “33337” (in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014), devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 30 novembre 2016;
  • i decreti di concessione in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83743, contenenti periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari, cioè quelli da trasmettere in SIP con il numero di decreto convenzionale “33317”, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2016;
  • i decreti di concessione in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83743, relativi a periodi di intervento dell’annualità 2016, cioè quelli da trasmettere in SIP con il numero di decreto convenzionale “33339”, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
  • i decreti di concessione in deroga agli artt.2 e 3 del D.I. n.83743, relativi a periodi di intervento che hanno inizio nell’anno 2016 e termine nell’anno 2017, cioè quelli da trasmettere in SIP con il numero di decreto convenzionale “33340”, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
  • i decreti di concessione ai sensi degli artt.2 e 3 del D.I. n.83743, contenenti periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2016, cioè quelli da trasmettere in SIP con il numero di decreto convenzionale “33338”, devono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

 

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato