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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 223 del 14-12-2016


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 14/12/2016
Circolare n. 223
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

In data 10 ottobre 2016 è stata sottoscritta una convenzione con il Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.), per la riscossione dei contributi associativisulle prestazioni di disoccupazione agricola dovuti dagli iscritti.

La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014.

 

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.

 

I lavoratori agricoli beneficiari delle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione, possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione mediante trattenuta sulle prestazioni predette.

 

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, redatta secondo un modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia del documento d’identità.

 

La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

 

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

 

Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: S.Na.P.E.L.

 

La misura del contributo dovuto a favore dell’Organizzazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell’atto di delega.

 

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

 

L'Istituto verserà all’ Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art.8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

 

L'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale, sui servizi on line, applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Mediante l’applicazione predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

L’ Organizzazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,80 (ottanta centesimi) per singola delega.

 

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

 

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Organizzazione stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

 

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

L’Organizzazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

 

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

 

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di  gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione.

 

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione.

 

 

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a favore del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.), sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2):

 

  • GPA25588 – per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.); 
  • GPA11588 – per la rilevazione del debito verso il Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.)da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

  

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare al Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

 

I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11588 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall'art. 6 della convenzione in oggetto.

 

 

Si comunica che la sede legale del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) è in via d’Annunzio, n.18 – Salice Salentino (LE).

 

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato