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Circolare numero 231 del 30-12-2016


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30/12/2016
Circolare n. 231
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016.

SOMMARIO:

Variazione allo 0,1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

 

Variazione allo 0,1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

 

 

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,1%, di cui al Decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

 

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2017.

 

 

 

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato  

 

 

 

Note:

 (1) Circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002