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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 25 del 06-02-2017


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Direzione Generale
Roma, 06/02/2017
Circolare n. 25
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

 

Sommario: con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza di cui al D.Interm. 78459/2014. Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza

 

INDICE:

1. Premessa e quadro normativo.

2. Finalità e ambito di applicazione.

3. Prestazioni.

3.1. Tipologia.

3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni.

3.3. Ambito di applicazione: beneficiari.

4. Prestazioni ordinarie.

4.1. Programmi formativi.

4.1.1. Criteri e modalità di accesso. Modalità di presentazione della domanda di intervento.

4.1.2. Elementi della domanda.

4.1.3. Misura e durata del finanziamento.

4.1.4. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative.

4.2. Assegno ordinario.

4.2.1. Cause di intervento.

4.2.2. Criteri e modalità di accesso.

4.2.3. Misura della prestazione.

4.2.4. Durata dell’intervento.

4.2.5. Contribuzione correlata.

4.2.6. Contributo addizionale.

4.2.7. Assegno ordinario e attività di lavoro.

4.2.8. Assegno ordinario e altre prestazioni.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto.

4.2.9. Termini e modalità di presentazione della domanda.

4.2.10. Pagamento delle prestazioni.

4.2.11 Disciplina dell'assegno ordinbario in caso di superamento del tetto aziendale.

5. Istruzioni operative.

5.1. Istruttoria della domanda.

5.2. Delibera di concessione.

6. Monitoraggio e rendicontazione della spesa.

7.Istruzionbi contabili.

Premessa e quadro normativo

 

Con il decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici avente lo scopo di  fornire, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, uno strumento di supporto che favorisse il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzasse politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

 

Con la successiva entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stato disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 42, che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 fosse adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Con Decreto Interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2014, di recepimento dell’ accordo del 20 maggio 2013 stipulato tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore delle imprese assicuratrici, è stato istituito presso l’INPS il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, di seguito denominato Fondo, che, in attuazione del succitato art. 3, comma 42, ha adeguato la disciplina del preesistente Fondo, istituito con D.Interm. n. 33 del 21 gennaio 2011, alle disposizioni di cui all’art. 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

L’entrata in vigore del D.I. n. 78459 del 17 gennaio 2014, coincidente con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato, in applicazione dell’art. 3, comma 43, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’abrogazione del Decreto n. 33 del 21 gennaio 2011.

 

Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, il precedente Comitato amministratore, in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 4, comma 10, del D.Interm. n. 78459 del 17 gennaio 2014, ha continuato a svolgere le proprie funzioni, fino alla nomina, con D.M. del 22 aprile 2015, del nuovo Comitato amministratore, insediatosi in data 5 giugno 2015.

 

Con circolare n. 56 del 10 marzo 2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni relative alle prestazioni straordinarie e alla contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo, nonché le relative istruzioni operative e contabili.

 

Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.

 

A norma dell’art. 26, c. 7, tali Fondi sono obbligatori per tutti i settori che, non rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, occupano mediamente più di cinque dipendenti.

 

Il successivo comma 8 prevede che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano alle disposizioni del comma 7, entro il 31 dicembre 2015.

 

Si precisa, al riguardo, che la predetta disposizione deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo.

 

Con circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, nell’ambito della quale sono state illustrate le novità normative introdotte dal D.lgs. 148/2015 e aventi riflesso sulla disciplina dell’assegno ordinario, è stato specificato che per i fondi già vigenti, i cui decreti istitutivi siano conformi ai dettami dell’art. 26, comma 7, al fine di rendere più agevole il processo di transizione verso la nuova disciplina, non è necessario alcun adeguamento ai sensi del succitato comma 8.

 

L’art. 3, c. 1, del D.I. n. 78459, dispone, in conformità con l’art. 26, c. 7, del D.lgs. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore del personale dipendente, non dirigente, delle imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti.

 

Pertanto, rilevata la conformità del D.I. n. 78459 del 17 gennaio 2014 alle disposizioni del citato art. 26, c. 7, lo stesso non necessita di alcun adeguamento. I rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, a norma dell’art. 46, comma 5, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. n. 148/2015.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario e finanziamento di programmi formativi) erogate dal Fondo in argomento, con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 148/2015.

 

Al riguardo si evidenzia che, nonostante l’operatività del Fondo, sia nella fase transitoria, che in quella successiva alla costituzione del nuovo Comitato, stante l’assenza di domande di accesso alle prestazioni del Fondo, il Comitato non ha autorizzato nessuna prestazione.

 

 

2. Finalità e ambito di applicazione

 

Nell’ambito e in connessione con i processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e /o di rilevante riorganizzazione, aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo provvede, a finanziare specifici interventi che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo).

 

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente, non dirigente, delle imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti.

 

Gli interventi del Fondo sono, altresì, rivolti al personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza, svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

 

Ai sensi dell’art. 3, c. 3 e seguenti, il Fondo può, inoltre, intervenire anche nei confronti del personale dipendente da Enti di settore o Associazioni di categoria, subordinatamente ad una espressa richiesta congiunta di ammissione al Fondo, da parte dell’impresa e delle organizzazioni sindacali, e al parere favorevole del Comitato amministratore. In caso di ammissione al Fondo il Comitato si attiverà presso l’Inps per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo.

 

3. Prestazioni

 

3.1. Tipologia

 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 1 lett. a) e c) e dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.I. 78459/2014, il Fondo provvede, in via ordinaria, nei confronti dei soggetti aderenti:

 

  1. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
  2. al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Le prestazioni di cui al presente punto consistono in un assegno ordinario e in un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI a favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.

 

In relazione alla prestazione integrativa dell’indennità di disoccupazione ASpI a favore dei lavoratori sospesi, poiché a decorrere dal 24 settembre 2015 la prestazione è stata abrogata dall’art. 46, lett. q) del D.Lgs. n. 148/2015, considerato che non sono pervenute domande relativamente alla prestazione in commento, la stessa non è più concedibile.

 

3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni

 

Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale, e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.I. 78459/2014, l’accesso alle prestazioni ordinarie avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuove richieste di accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno, quindi, essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

 

A norma dell’art. 10, comma 7, ciascuna azienda che sia stata già ammessa alle prestazioni ordinarie e che abbia conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, prima di poter accedere alle prestazioni del Fondo, potrà essere chiamata a provvedere al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

 

3.3. Ambito di applicazione: beneficiari

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, alle prestazioni ordinarie sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente paragrafo 2, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato, ad esclusione dei dirigenti.

 

L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.

 

4. Prestazioni ordinarie

 

4.1. Programmi formativi

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.I. 78459/2014, il Fondo provvede, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.

 

4.1.1. Criteri e modalità di accesso. Modalità di presentazione della domanda di intervento

 

Ai sensi dell’art. 8 del D.Interm. 78459/2014, l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure legislative, ove presenti, e contrattuali di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’art. 9 dell’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.

 

Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale. Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto.

 

Ciascun intervento è determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (c.d. tetto aziendale).

 

Nei casi di ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie, le domande di accesso alla formazione saranno accolte in misura non superiore a 1,4 volte l’ammontare dei contributi dovuti dall’azienda istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo.

 

Nei casi in cui la misura dell’intervento risulti superiore al limite sopra richiamato la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

 

L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla sede INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori in formazione ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare 80 del 25/06/2014.

 

Le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo sono state fornite con circolare n 122 del 2015.

 

4.1.2. Elementi della domanda

 

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:

 

  • il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte;
  • l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
  • la data dell’accordo sindacale;
  • la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti:

a)   di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato.

b)   l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

 

Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

 

4.1.3. Misura e durata del finanziamento

 

La misura del finanziamento richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione dei programmi formativi, ridotta degli eventuali finanziamenti erogati da Fondi nazionali e/o comunitari.

 

A riguardo si ricorda che la paga oraria è quella individuata dalla contrattazione collettiva.

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del decreto citato, la domanda di finanziamento non potrà riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.

 

4.1.4. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.

 

A fini delle operazioni di conguaglio, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

 

all’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest> dovrà essere indicata la nuova causale “L122” che assume il significato di: recupero formazione Fondo di Solidarietà del personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza D. Interm. 78459/2014” e nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare.

 

Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui la delibera è comunicata all’azienda.

 

4.2. Assegno ordinario

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), punto 2 e dell’art. 11, comma 3, del D.Interm. n. 78459/2014, il Fondo assicura, a ciascun lavoratore interessato da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, un assegno ordinario, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo i criteri e i limiti di durata attualmente previsti, a seconda della causale invocata, per la cassa integrazione guadagni, così come disciplinato con le circolari Inps n. 197 e n. 201 del 2015.

 

4.2.1. Cause di intervento

 

L’assegno ordinario, nella misura e nei limiti di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi 4.2.3 e 4.2.4, consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, illustrate nella circolare Inps n. 197/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).

 

L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

 

Le istanze saranno valutate, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sulla base dei criteri di cui al decreto n. 95442/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come delineati con la circolare n. 139/2016 e che trovano applicazione rispetto alle istanze presentate a decorrere dal 29 giugno 2016 e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto ministeriale n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, che si applicano alle istanze presentate dal 9 febbraio 2016, nonché nei successivi emanandi decreti.

 

4.2.2. Criteri e modalità di accesso

 

Ai sensi dell’art. 8 del D.Interm. 78459/2014, l’accesso al finanziamento degli interventi a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività lavorativa, è subordinato al preventivo espletamento delle procedure legislative, ove presenti, e contrattuali di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’art. 9 dell’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.

 

Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale che, per i casi di accesso all’assegno ordinario, individui una pluralità di strumenti, secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

 

Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto.

 

Ai sensi del successivo art. 10, comma 4, ciascuna domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario o di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi e assegno ordinario, viene accolta in misura non superiore a 1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo.

 

Nei casi in cui la misura dell’intervento risulti superiore al limite sopra richiamato, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.  

 

4.2.3. Misura della prestazione

 

A norma dell’art. 11, comma 6 del citato decreto, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto, ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dall’art. 21 della medesima legge. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

 

L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria che, per il 2016, sono quelli previsti con circolare n. 48, qui di seguito richiamati:

 

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

 971,71

 914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

 1.167,91

1.099,70 

 

Gli importi sopra riportati sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione del 5,84%.

 

4.2.4. Durata dell’intervento

 

Stante il disposto dell’art. 46, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, la disciplina sulla durata massima, contenuta all’art. 11, comma 7 del D.I. n. 78459/2014, si intende riferita, a decorrere dal 24 settembre 2015, alle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. n. 148/2015, per cui la stessa non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.I. n. 78459/2014, la domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario non potrà riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.

 

Per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto delineato dall’Istituto con la circolare n. 201/2015.

 

4.2.5. Contribuzione correlata

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto 78459/2014, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, è dovuto a carico del Fondo, il versamento, alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata alla prestazione.

 

Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

 

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è dato dall’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

 

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente (art. 11, comma 13, del D.I. 78459/2014).

 

In particolare, per il 2016, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD è pari al 33%.

 

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.

 

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00.

 

4.2.6. Contributo addizionale

 

In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento di un contributo addizionale in misura non inferiore all’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell’1,5%.

 

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

 

4.2.7. Assegno ordinario e attività di lavoro

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 5 del citato decreto, la percezione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

 

Al riguardo si rimanda a quanto già disciplinato con la circolare n. 130 del 04/10/2010 in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con la circolare n. 57 del 06/05/2014 in materia di validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

 

Inoltre, si richiama quanto previsto dalla circolare n. 201 del 2015 sull’assegno ordinario che recepisce le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 all’art. 8.

 

4.2.8. Assegno ordinario e altre prestazioni

 

Stante il generale richiamo all’applicabilità della disciplina della cassa integrazioni guadagni ordinaria da parte dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, ai fondi di solidarietà è applicabile l’art. 3, c. 7, del medesimo Decreto, che stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.

 

Al riguardo, si conferma quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto con la circolare n. 201/2015.

 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto.

 

 

4.2.9. Termini e modalità di presentazione della domanda

 

Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, con le modalità indicate nella circolare n. 122/2015 così come integrata dalla circolare n. 201/2015, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

I termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

 

Come già indicato nella circolare n. 122/2015, in attesa dell’adeguamento delle procedure di presentazione della domanda, all’istanza di accesso alla prestazione di assegno ordinario dovrà essere allegata la stima della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.

 

Nel caso di imprese assoggettate a procedure concorsuali, esclusivamente laddove vi sia l’autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d’impresa, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore, previo esperimento delle procedure di cui al par. 4.2.2, presentano alla sede competente la domanda intesa ad ottenere l’assegno ordinario, le eventuali proroghe e i dati necessari alla liquidazione delle prestazioni in favore degli aventi diritto.

 

4.2.10. Pagamento delle prestazioni

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede INPS competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati; inoltre la delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Al riguardo, si evidenzia che con il D. Lgs. n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini perentori per il conguaglio e/o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell’art. 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi:

 

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;

 

Esempio:

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2015 al 15/06/2016
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2015
  • data decorrenza termine: 30/06/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata)
  • termine di decadenza: 31/12/2016
  • ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza dicembre 2016.

 

  • dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS;

 

Esempio:

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2015 al 15/06/2016
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2016
  • data decorrenza termine: 20/07/2016 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza del termine di durata)
  • termine di decadenza: 21/01/2017
  • ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza gennaio 2017

 

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, per cui l’ultima denuncia utile per operare il conguaglio è quella con competenza marzo 2016.

 

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione.

 

Con successivo messaggio verranno rese note le istruzioni relative al nuovo flusso Uniemens.

 

Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie. In tali eventualità, laddove le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti strutture territoriali dell’INPS possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. circolare n. 197/2015 in materia di CIG).

 

Le sedi competenti, in tale ipotesi, dovranno verificare, al momento del pagamento che, per il periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come evidenziato al paragrafo 4.2.7.

 

Nelle more del completamento della procedura che dovrà occuparsi della gestione end to end del processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni a carico dei fondi di solidarietà e delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle stesse, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

 

I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari all’erogazione delle prestazioni, continueranno ad avvalersi, per tali periodi, del mod. SR41.

 

Con successivo messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile.

 

 

4.2.11. Disciplina dell’assegno ordinario in caso di superamento del tetto aziendale

 

L’articolo 10, comma 5, del decreto interministeriale n. 78459/2014 prevede che, nei casi in cui, in conseguenza di riduzioni o sospensioni di orario concordate con le organizzazioni sindacali aziendali, la misura dell’assegno ordinario stimata dall’azienda con le modalità di cui all’articolo 11, risulti superiore al limite aziendale disciplinato dal comma 3 e 4 dell’articolo 9, la differenza di erogazione resti a carico del datore di lavoro.

 

In proposito, analogamente a quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14 aprile 2016, prot. 8482, per il Fondo di solidarietà del credito, gli accordi sindacali di sospensione dei rapporti di lavoro ai fini del ricorso alle prestazioni integrative del reddito sono legittimi ed esonerano il datore dall’obbligo di pagamento della retribuzione solo se i lavoratori interessati hanno conferito specifico mandato alle Organizzazione sindacali stipulanti, o ne ratifichino l’operato.

 

In assenza di tale mandato, la sospensione del rapporto di lavoro è legittima solo se viene riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’integrazione salariale e nel periodo per il quale l’autorizzazione è concessa.

 

Inoltre, come rappresentato dal citato dicastero, con nota prot. 15736 del 25 luglio 2016, relativamente al Fondo di solidarietà del credito, nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’articolo 10, risulti superiore al limite aziendale disciplinato dal comma 4 dell’articolo 9 del decreto interministeriale n. 78459/2014, la delibera di concessione dell’assegno ordinario coprirà l’intero periodo richiesto, ossia tutta la durata dell’intervento per il quale il Comitato ritiene sussistenti i presupposti della causale invocata a sostegno dell’istanza presentata, previa anticipazione da parte del datore di lavoro al Fondo degli importi eccedenti il c.d. tetto aziendale.

 

Nello specifico, nella delibera il Comitato indicherà gli importi autorizzati, nei limiti di cui all’articolo 9, comma 4 e gli importi eccedenti che, ai sensi del comma 5, i datori di lavoro sono tenuti a versare direttamente nella disponibilità del Fondo.

 

A tal fine, si ribadisce che l’azienda dovrà allegare alla domanda di accesso alla prestazione, come già indicato al par. 4.2.9, la stima della prestazione e della relativa contribuzione correlata.

 

L’Istituto, all’esito dell’istruttoria della domanda, comunicherà all’azienda, tramite PEC, gli importi eccedenti il c.d. tetto aziendale, dati dalla differenza tra la stima aziendale e l’importo del 1,4 dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre precedente la data della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni già deliberate. Entro 30 giorni dalla notifica della PEC l’azienda dovrà inviare, sempre tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it copia della contabile bancaria di avvenuto versamento tramite bonifico bancario della quota parte dell’assegno ordinario e della relativa contribuzione correlata a carico dell’azienda.

 

Il suddetto versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sulla contabilità speciale, presso la tesoreria provinciale dello Stato, intestata alla Sede dove è stata presentata la domanda di assegno ordinario con le seguenti distinte causali: «contributo a copertura assegno ordinario, art.10, comma 5, D.I. n. 78459/2014» e «contribuzione correlata all’assegno ordinario, art. 10, comma 5, D.I. n. 78459/2014».

 

Qualora l’azienda non provveda secondo quanto indicato, entro il suddetto termine di trenta giorni, si procederà, sussistendone i presupposti, con un accoglimento parziale della domanda, nei limiti degli importi rientranti nel c.d. tetto aziendale.

 

In tal caso, il datore di lavoro, per le somme non ricomprese nell’autorizzazione, continuerà ad essere interamente obbligato ai fini retributivi e contributivi, in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive (sono, infatti, applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di cassa integrazione, vedi Cass. S.U. n. 5454/1987; Cass., sez. lav., n. 15207/2010).

 

5. Istruzioni operative

 

L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e di assistenza. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al comitato della proposta di deliberazione, al pagamento della prestazione.

 

5.1. Istruttoria della domanda

 

All’atto della ricezione della domanda di prestazioni, le Sedi competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:

 

  • la completezza della domanda;
  • che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
  • la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
  • la disponibilità di risorse nel Fondo;
  • la coerenza della durata dell’intervento con le regole definite dal Fondo;
  • la proporzionalità tra l’importo richiesto e il c.d. tetto aziendale.

 

Inoltre, per l’assegno ordinario, dovrà essere verificato anche:

 

  • il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
  • l’integrabilità della causale;
  • la compatibilità dei lavoratori;
  • la presenza di prestazioni incompatibili con l’assegno ordinario (es.: contratto di solidarietà di tipo b o cig in deroga).

 

Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Sede predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione Generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.

 

Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Sedi.

 

5.2. Delibera di concessione

 

La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

 

I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del fondo.

 

Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

6. Monitoraggio e rendicontazione della spesa

 

L’art. 35, comma 1, del D.Lgs 148/2015, stabilisce che i Fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il Comitato può proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo nonché il dato degli importi deliberati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo deliberato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs 148/15; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc. etc.).

 

Con riferimento all’assegno ordinario, gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione. In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine le Strutture territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati. In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al già citato art. 7, c. 3, del D. L.gs. n. 148/2015 una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo. 

 

 

7. Istruzioni contabili

 

Per rilevare contabilmente l’onere per i programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale, di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), punto 1), del D.I. n. 78459/2014, evidenziato nel flusso UNIEMENS con il codice “L122”, dalle aziende che accedono al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi (cfr. istruzioni operative di cui al paragrafo 4.1.4), si istituiscono i nuovi conti nell’ambito della pertinente gestione ISR:

 

ISR30110 per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza degli anni precedenti;

ISR30170 per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza dell’anno in corso.

 

I suddetti conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM.

 

Relativamente agli assegni ordinari di cui al citato art. 6, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. in esame, si istituiscono gli ulteriori conti:

per l’imputazione dell’onere

 

ISR30100 - Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 78459/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

 

per l’imputazione del debito verso i lavoratori beneficiari, interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa

 

ISR10100 - Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 78459/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

 

La contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione dell’art. 11, comma 6, del D.I. in parola e che rimane nella disponibilità del Fondo, deve avvenire al nuovo conto ISR22100.

 

I nuovi conti verranno gestiti, in via automatizzata, dalla procedura informatica di liquidazione dell’assegno ordinario, con l’utilizzo della struttura in uso per i pagamenti diretti della CIG. Tale procedura accentrata dovrà essere, pertanto, opportunamente aggiornata. 

 

Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:

 

“3159 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), D.I. n. 78459/2014 – ISR”.

 

Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto ISR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.

 

Per la registrazione di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto ISR24131, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

 

“1142 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), D.I. n. 78459/2014 – ISR”.

 

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al nuovo conto ISR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

 

Il citato codice bilancio “1142” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

 

I saldi dei conti di credito e di debito di nuova istituzione, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti in uso ISR55150 e ISR55151.

 

Per l’imputazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà in esame, si istituisce il nuovo conto:

 

ISR32141 – Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari.

 

Per rilevare l’accreditamento della suddetta contribuzione dal Fondo in questione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quale gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, il nuovo conto ISR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita del conto in uso FPR22141, da imputare in “AVERE”.

 

Le operazioni contabili inerenti a tale trasferimento economico di contribuzione, verranno effettuate, in via automatizzata, dalla medesima procedura che dispone il pagamento accentrato degli assegni ordinari.

 

In relazione alle disposizioni illustrate nel paragrafo 4.2.11 – disciplina dell’assegno ordinario in caso di superamento del tetto aziendale – per la rilevazione contabile dell’anticipazione delle somme da parte del datore di lavoro unitamente alla contribuzione correlata, da versare tramite bonifico bancario sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale della Sede competente, si istituiscono i seguenti nuovi conti:

 

ISR21100 – Contributo a carico del datore di lavoro a copertura dell’assegno ordinario (quota parte eccedente il c.d. tetto aziendale), ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 78459/2014;

 

ISR21103 – Contributo a carico del datore di lavoro a copertura della contribuzione correlata dell’assegno ordinario (quota parte eccedente il c.d. tetto aziendale), ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 78459/2014.

 

 

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele