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941129
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Circolare n. 314
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
DPR 21.9.1994, n. 613. Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni
di volontariato nelle attivita' di protezione
civile.
DIREZIONE CENTRALE
 CONTRIBUTI
Roma, 29 novembre 1994   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 314         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         Al COMMISSARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  DPR 21.9.1994, n. 613. Regolamento recante norme
          concernenti la partecipazione delle associazioni
          di volontariato nelle attivita' di protezione
          civile.
     L'art.  10  del DPR 21.9.1994, n. 613, (G.U. n. 259 del
05.11.1994)  disciplina  l'impiego  delle  associazioni   di
volontariato   nelle  attivita'  di  soccorso,  simulazione,
emergenza e formazione teorico pratica.
     La norma in esame  garantisce,  tra  l'altro,  entro  i
limiti  delle  disponibilita'    di  bilancio,  ai volontari
aderenti ad associazioni di volontariato  inserite  nell'ap-
posito  elenco,  impiegati  in  attivita'  di  soccorso e di
assistenza autorizzate delle competenti Autorita'  in  occa-
sione  di  pubbliche calamita', il mantenimento del posto di
lavoro pubblico o privato ed il mantenimento del trattamento
economico  e  previdenziale  da  parte  del datore di lavoro
pubblico o privato. Il datore di lavoro e' tenuto a  consen-
tire  il  predetto  impiego  per  un periodo non superiore a
trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni  nell'an-
no.
     I  benefici  si  applicano  anche  per  le attivita' di
simulazione, di emergenza e  di  formazione  preventivamente
autorizzate   dai  competenti  Organi  per  un  periodo  non
superiore a dieci giorni e fino  ad  un  massimo  di  trenta
giorni nell'anno.
     Per  i  datori  di  lavoro  pubblici  o  privati che ne
facciano richiesta, e previsto il  rimborso,  da  parte  del
Dipartimento della protezione civile, dell'equivalente degli
emolumenti versati al lavoratore.
     In relazione  a  richieste  di  chiarimenti  pervenute,
mentre  si conferma che nessun adempimento di rimborso degli
emolumenti di cui sopra e' previsto a carico  dell'Istituto,
si  precisa che i datori di lavoro sulle retribuzioni corri-
sposte ai volontari di cui trattasi per i giorni in cui  gli
stessi  sono impegnati nelle predette attivita' di soccorso,
di assistenza  e di simulazione devono effettuare il  versa-
mento  della  ordinaria contribuzione previdenziale ed assi-
stenziale secondo le vigenti norme atteso, tra l'altro,  che
la  norma in esame espressamente dispone il mantenimento del
trattamento economico e previdenziale da parte del datore di
lavoro pubblico o privato.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO