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Circolare numero 43 del 09-03-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09/03/2018
Circolare n. 43
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2018

SOMMARIO:

Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e termini per il versamento della contribuzione. Comunica, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 45,07%.

 

INDICE

 

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali

 

2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

 

3. Sgravio contributivo ex articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Conferma dell’agevolazione per l’anno 2018 in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari

 

4. Riscossione del contributo di maternità

 

5. Modalità di versamento

 

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali 

 

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

 

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.

 

Pertanto, per il 2018 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è la seguente:

 

Anno 2018

Retribuzione convenzionale

Misura giornaliera

€  26,78

Misura mensile (25gg)

         €  670,00       

 

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2018, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

 

2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

 

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

 

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per l’anno 2018 l’aliquota contributiva per i pescatori resta ferma nella misura del 14,90%.

 

Tale aliquota risulta determinata come segue: 

 

 Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

  0,11

0,007383

Adeguamento

14,79

0,992617

Totale

14,90

1,000000

 

Il contributo mensile per l'anno 2018, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 99,83 euro come di seguito suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

   0,74

Adeguamento

     99,09

Totale

     99,83

 

 

3. Sgravio contributivo ex articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Conferma dell’agevolazione per l’anno 2018 in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari

 

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

 

L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) dispone che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.”

 

Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

 

Infatti, a seguito di approfondimenti compiuti dai Ministeri competenti e oggetto di condivisione nel corso di una riunione intergovernativa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota protocollo 1635 del 14 febbraio 2018 ha reso noto che “non appaiono sussistere motivi ostativi alla prosecuzione all’applicazione della normativa in discorso, senza soluzione di continuità rispetto al passato, normativa da ultimo confermata nei suoi contenuti, sebbene con una percentuale inferiore di sgravio, dal legislatore della legge di bilancio 2018”.

 

A far tempo dal periodo “gennaio 2018”, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura del 45,07%.

 

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 54,84 euro come di seguito suddiviso:

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

     0,41

Adeguamento

   54,43

Totale

   54,84

 

4. Riscossione del contributo di maternità

 

Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 sono state fornite indicazioni in merito all’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e ss.mm.ii..

 

Ai sensi dell’articolo 82, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

 

5. Modalità di versamento

 

Restano invariate le modalità di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

 

L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2018.

 

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele