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Circolare numero 48 del 02-04-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 02/04/2014
Circolare n. 48
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Art. 13, commi 19 e 20, del DL 23 dicembre 2013, n. 145.

Esclusione, per l’anno 2014, dell’indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Il DL 145/13, all’articolo 13, c. 19, ha disposto, per l’anno 2014, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, mantenendo l’incidenza di dette indennità, nella misura del 50 per cento, sulla determinazione della base pensionabile. Con la presente circolare si illustrano le modalità operative cui le aziende dovranno attenersi per la concreta operatività della norma.

Generalità.

 

Sulla GU n. 300 del 23 dicembre 2013  è stato pubblicato il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.

 

Il citato decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (24/12/2013), è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9[1].

 

Il provvedimento legislativo, dai molteplici contenuti, all’articolo 13, c. 19, è intervenuto sul regime contributivo dell’indennità di volo, così disponendo:

 

Per l’anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

 

Al fine di comprendere la portata della norma, il cui testo non è stato modificato dalla legge di conversione, appare utile premettere quanto segue.

 

 1) Indennità di volo. Fonte legale e disciplina fiscale e contributiva.

 

Come noto, l’indennità di volo è una componente della retribuzione, spettante al personale aeronavigante in ragione dei peculiari rischi legati alle condizioni di lavoro.

 

Fonte legale della predetta indennità è il disposto dell’art. 907 del codice della navigazione secondo cui “Al personale di volo …………., oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita [ dalle norme corporative e in mancanza ] dagli usi”.

 

Stante la mancanza nel settore del trasporto aereo privato di contratti collettivi nazionali di lavoro, la concreta determinazione degli importi spettanti a titolo di indennità di volo alle varie tipologie del personale aeronavigante, è demandata ai singoli contratti collettivi aziendali.

 

Il regime fiscale delle indennità di volo (riferite sia al settore di lavoro pubblico che privato) è attualmente determinato dall’art. 51, co. 6, del TUIR il quale, al riguardo, stabilisce che “le indennità…..di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.

 

Per effetto dell’unificazione dell’imponibile fiscale e previdenziale, disposta dal D.Lgs. n. 314/97, le indennità in argomento sono assoggettate a contribuzione nella stessa misura del 50 per cento.

 

 2) Esclusione dell’indennità di volo dalla base imponibile.

 

Il primo periodo del comma 19 dell’articolo 13 del D.L. 145/13 dispone l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, limitatamente all’anno 2014.

Stante il tenore letterale della norma, tale esclusione, ovviamente, non incide sul regime fiscale delle indennità in argomento, che continua, quindi, ad essere determinato dall’art. 51, co. 6, del TUIR.

 

La disposizione di cui al secondo periodo della predetta norma, mantiene l’incidenza di dette indennità, in termini del 50 per cento, sulla determinazione della base pensionabile, al fine di evitare penalizzazioni sulla misura delle future pensioni dei lavoratori interessati.

Alla copertura dell’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 19 provvede il successivo comma 20.

 

 3) Lavoratori ed imprese interessate.

 

Destinatario dell’art. 13, co. 19, D.L. n. 145/2013 è il personale navigante dell’aviazione civile, individuato dagli artt. 731 e ss. del codice della navigazione.

Come noto, tale personale, è obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo).

Le aziende che hanno alle dipendenze iscritti al predetto Fondo, assolvono la contribuzione su posizioni contributive contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

 

C.S.C.

C.A.

1.15.04

A prescindere dal CA

 

 

 4) Criteri per l’applicazione della disposizione di legge.

 

Per l’anno 2014, le aziende destinatarie della disposizione in argomento non assoggetteranno a contribuzione obbligatoria le indennità di volo contrattualmente erogate al predetto personale.

Si precisa che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, le aziende interessate saranno comunque tenute all’osservanza dei minimali di legge.

 

 

5) Modalità di compilazione del flusso Uniemens.

 

Tenuto conto di quanto disposto dalla norma  in ordine alla computabilità, nel limite del 50 per cento, delle indennità di volo nella determinazione della base pensionabile, ai fini della compilazione delle denunce mensili Uniemens, le predette aziende si atterranno alle modalità di seguito illustrate.

 

In <DenunciaIndividuale>à<DatiRetributivi>à<DatiParticolari> è stato istituito il nuovo elemento <IndVolo50PerCento>.

I datori di lavoro esporranno nel sottoelemento <ImportoIndVolo50PerCento> l’ammontare della predetta indennità erogata al lavoratore e non soggetta a contribuzione ai sensi della disposizione di cui all’art. 13, comma 19, del DL 23 dicembre 2013, n. 145.

 

Per la gestione delle situazioni connesse a periodi pregressi è stata istituita la sezione <IndVolo50PerCentoArr>, in cui le informazioni saranno relative ai periodi indicati in <AnnoMeseIndVoloArr>.

I datori di lavoro si atterranno alle modalità di seguito descritte.

 

Nel sottoelemento <ImportoIndVoloArr> dovrà essere indicato, per i mesi per i quali non sia stato utilizzato il sopra citato elemento <ImportoIndVolo50PerCento>, l’ammontare delle indennità di volo erogate nella misura del 50% e non soggette a contribuzione.

 

Qualora le aziende avessero già assolto alla contribuzione non tenendo conto della nuova disposizione di legge, sarà possibile effettuare il recupero indicando l’ammontare della contribuzione nell’elemento <RecContribIndVoloArr>, e in tal caso l’elemento <IndVoloGiaDichiarata> sarà valorizzato con “S”. Si precisa che il recupero dovrà essere effettuato nel rispetto dei minimali di legge (cfr. punto 4).

 

Si fa presente che le operazioni sopra descritte potranno riguardare esclusivamente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014.

 

Nel DM2013, sulla base dei dati sopra esposti, la procedura provvederà a ricostruire i codici causale di nuova istituzione “M153” avente il significato di “Indennità di volo 50 per cento” e “L616”, avente il significato di “Recupero contribuzione su indennità di volo 50 per cento”. La causale “M153” quindi darà evidenza all’indennità di volo esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi sia relativamente al periodo corrente che ad eventuali periodi arretrati (gennaio – maggio 2014).

 

Di seguito è mostrata la struttura della nuova sezione <IndVolo50PerCento>.

 

                                                  ImportoIndVolo50PerCento

 IndVolo50PerCento-----------                                                                AnnoMeseIndVoloArr

                                                 IndVolo50PerCentoArr                         IndVoloGiaDichiarata

                                                                               0.5                          ImportoIndVoloArr

                                                                                                              RecContribIndVoloArr

 

6) Istruzioni contabili

 

Per l’anno 2014, in applicazione della normativa in oggetto, la rilevazione contabile dell’onere per la copertura delle minori entrate contributive per il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché per le altre gestioni contabili interessate (calcolato dalla procedura di ripartizione DM, sulla base dei dati valorizzati dal nuovo codice causale “M153”), essendo posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAZ (Gestione oneri vari), dovrà avvenire con imputazione al nuovo conto:

 

GAZ32115 – Onere per la copertura delle minori entrate contributive per le diverse gestioni contabili, interessate dall’applicazione dell’art. 13, commi 19 e 20, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

 

La procedura automatizzata rileverà l’onere a carico GIAS  e la rifusione alle diverse gestioni, a copertura delle minori entrate contributive, mediante la scrittura contabile:

 

GAZ32115  a 

 (onere GIAS)                          

diversi

 

VLR22094 (Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente

                  dalle aziende di navigazione aerea)

PTA22194 (Gestione dei trattamenti dell’ASpI)

PTD22094 (Gestione dei trattamenti di famiglia)

PTH22094 (Gestione dei trattamenti di integrazione salariale ai lav.

                    dell’industria)

PTO22094 (Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto)

PTP22094  (Gestione delle prestazioni economiche di malattia e

                   maternita’)

 

                       (per il trasferimento da GIAS a copertura delle minori entrate

                        contributive nell’ambito delle specifiche gestioni contabili).

 

I conti sopra elencati xxx22094 (ovvero il conto PTA22194),  in questa sede,  vengono resi movimentabili da procedura automatizzata.

 

Il rimborso ai datori di lavoro dell’ammontare della contribuzione sulle indennità di volo erogate nella misura del 50%, già versata per i mesi precedenti, nonché della contribuzione eventualmente versata erroneamente (codice causale “L616”), dovrà essere rilevato con imputazione ai seguenti conti, nell’ambito delle gestioni sopra citate:

 

VLR34000

PTA34100

PTD34000

PTH34000

PTO34000

PTP34000

(per la rilevazione del rimborso di contributi).

 

Il conto PTA34100 è di nuova istituzione.

 

Anche in questo caso, essendo l’onere per la mancata contribuzione a carico dello Stato, la procedura provvederà ad effettuare, per pari importo, la scrittura:

 

GAZ32115   a  diversi

                   

VLR22094

PTA22194

PTD22094

PTH22094

PTO22094

PTP22094

I rapporti finanziari con lo Stato saranno curati direttamente dalla Direzione generale.

 

Si riportano, in allegato, le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


[1] La legge 21 febbraio 2014, n. 9 è stata pubblicata nella GU n. 43 del 21-2-2014.



Allegato N.1

                                        VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAZ32115

 

 

Denominazione completa

Onere per la copertura delle minori entrate contributive per le diverse gestioni contabili, interessate dall’applicazione dell’art. 13, commi 19 e 20, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145

 

 

Denominazione abbreviata

ON.COP.MIN.ENTR.CTR GEST.ART13 C19 E 20 DL 145/13

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

PTA34100

 

 

Denominazione completa

Uscite varie – rimborso di contributi

 

 

Denominazione abbreviata

USCITE VARIE - RIMBORSO DI CONTRIBUTI