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Circolare numero 56 del 23-04-2020


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Legale
Roma, 23/04/2020
Circolare n. 56
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Iscrizione delle aziende non agricole alla contribuzione agricola unificata. Riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore: effetti sui rapporti di lavoro e recupero delle prestazioni erogate ai lavoratori nel caso di riclassificazione del rapporto di lavoro

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata ed in particolare sulle attività di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 che comportano l’iscrizione dei lavoratori addetti alla contribuzione agricola unificata. Sono chiariti, inoltre, gli effetti della riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla riclassificazione del rapporto di lavoro.

 

INDICE

 

1. Premessa

2. Assoggettamento delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata

3. Riclassificazione delle imprese dal settore agricolo ad altro settore

4. Recupero delle prestazioni a sostegno del reddito indebite a seguito di riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore

5. Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite a seguito di riclassificazione del rapporto di lavoro

 

 

1. Premessa

 

Con la circolare 20 giugno 2019, n. 94, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori considerabili operai agricoli ai fini previdenziali ed assistenziali.

 

Con riferimento a tale ultima categoria, per fornire riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, richiamate le disposizioni che identificano i lavoratori dipendenti di alcune tipologie di imprese quali operai agricoli, la presente circolare fornisce precisazioni per l’individuazione delle attività di cui alla lettera e) dell’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 e ss.mm, che comportano l’iscrizione nel settore agricolo dei dipendenti addetti alle medesime attività anche se assunti da imprese non agricole.

 

 

2. Assoggettamento delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata

 

Ai fini dell’assoggettamento delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata, deve prendersi in esame, in particolare, il disposto contenuto nella lett. d) del citato articolo 6, secondo cui: “Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da […] d) imprese non agricole singole e associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli […]”.

 

Pertanto, ciò che in definitiva rileva, ai fini dell’inquadramento contributivo, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).

 

Su tale scia la circolare 16 dicembre 2009, n. 126, al paragrafo n. 4.2., nel dare attuazione alla norma citata, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, ha testualmente affermato che deve privilegiarsi ”ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro”.

 

Tutto ciò premesso, in riscontro ai numerosi quesiti pervenuti con riferimento al paragrafo n. 8 della circolare n. 94/2019, concernente “Le imprese non agricole”, ferme restando le indicazioni del paragrafo n. 4.2 della circolare n. 126/2009, si evidenzia quanto segue.

 

L’articolo 6 della L. n. 92/1979, dopo aver elencato alla lettera d) alcune specifiche attività di lavoro che comportano l’identificazione dei lavoratori addetti quali operai agricoli, rinvia nella successiva lettera e) ai lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde. Al riguardo, la mancanza di una puntuale individuazione dei lavori e dei servizi discende dall’ampiezza e dalla varietà dell’attività agricola identificata dall’articolo 2135 del codice civile, che non consente di formulare un elenco esaustivo delle attività riconducibili alla predetta lettera e) dell’articolo 6, fermo restando il collegamento al ciclo biologico.

 

Negli ultimi decenni si è assistito, inoltre, ad un graduale ammodernamento del settore agricolo collegato ad uno sviluppo sempre più accentuato dei servizi forniti da imprese terze agli imprenditori agricoli, stante le oggettive difficoltà tecniche e/o organizzative e gli alti costi che questi ultimi dovrebbero sostenere per svolgere talune attività in un settore caratterizzato da stagionalità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un'elevata frammentazione produttiva, con ricadute negative sulla redditività.

 

L’evoluzione dello svolgimento dell’attività agricola ha, infatti, condotto ad una nuova visione delle attività che grazie al contributo della legislazione speciale ha, da un lato, arricchito di contenuti le attività effettuate da soggetti che operano nel settore commerciale, turistico ed industriale con riferimento all’attività agricola e, dall’altro, determinato la specializzazione e la valorizzazione dei servizi e dei lavori connessi all’attività di produzione agricola.

 

Considerata l’evoluzione della normativa speciale, per la quale assumono sempre maggiore rilievo le attività collegate al ciclo biologico, nonché quelle destinate all’accrescimento del valore della produzione, si precisa che per identificare le attività di cui alla lettera e) dell’articolo 6 della L. n. 92/1979, è necessario fare riferimento alle attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione – attività che non assumono le caratteristiche proprie dell’attività dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile - nonché ricomprendere le attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati.

 

In particolare, considerato che le attività da ricondurre alla lettera e) dell’articolo 6, della citata legge n. 92/1979 devono essere individuate tenendo conto delle diversità e della complessità delle attività, per preservare e accrescere la specifica produzione, sono da ricondurre in tale ambito, a titolo esemplificativo, l’aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle vite infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento.

Le imprese non agricole, comprese le aziende agromeccaniche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che operano nell’ambito dei servizi in agricoltura nei termini sopra indicati, devono assicurare alla contribuzione agricola unificata i soli operai addetti a tali attività.

 

Resta ferma la necessità di verificare, in ogni caso, che la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione sia connotata da un’effettiva struttura imprenditoriale tanto da potersi configurare nel caso concreto l’ipotesi del c.d. appalto genuino.

 

 

3. Riclassificazione delle imprese dal settore agricolo ad altro settore

 

L’Istituto, con la circolare n. 126/2009, al fine di evitare il rischio del pagamento di prestazioni indebite, ha fornito puntuali indicazioni per l’attività di accertamento delle giornate di lavoro effettivamente prestate, evidenziando, nel paragrafo n. 3 della richiamata circolare, la rilevanza che assume l’acquisizione della prova certa debitamente circostanziata, sia in fatto che in diritto, del diverso inquadramento aziendale.

 

Nel settore agricolo il disconoscimento dell’inquadramento dell’azienda assume particolare rilievo in quanto la riclassificazione con effetto retroattivo determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli, con il conseguente recupero delle prestazioni previdenziali eventualmente già erogate agli stessi e l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori anche ai fini del diritto e della misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

Si evidenzia, quindi, che nel caso in cui si accerti la carenza dei requisiti per configurare l’azienda quale impresa agricola, è necessario, altresì, accertare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell’articolo 6 della L. n. 92/1979; ciò al fine di individuare i lavoratori che, in funzione dell’attività alla quale sono stati addetti, mantengono l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell’azienda nel settore non agricolo.

 

 

4. Recupero delle prestazioni a sostegno del reddito indebite a seguito di riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore

 

Da quanto sopra consegue che, laddove sia stato accertato che il lavoratore dell’impresa riqualificata nel settore non agricolo abbia svolto un’attività lavorativa riconducibile, per quanto premesso, ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo (OTD e/o OTI) e, pertanto, conserva il diritto alle prestazioni previdenziali, già corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.

 

Nel caso, invece, in cui, con la riqualificazione dell’azienda venga anche accertato che l’attività di lavoro svolta dal dipendente – già denunciato quale lavoratore agricolo – non rientri tra quelle identificabili quali agricole ai sensi del già richiamato articolo 6 della L. n. 92/1979, al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e conseguente aggiornamento della posizione assicurativa corrisponde anche la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo e del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (indennità di disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia, indennità di maternità).

 

Tali prestazioni – parzialmente o totalmente indebite – debbono essere, pertanto, riesaminate per la quantificazione dell’importo non dovuto, il quale deve essere acquisito in procedura Recupero Indebiti per l’accertamento del credito dell’Istituto e la successiva notifica all’interessato.

 

Non trattandosi di un “indebito di condotta”, l’acquisizione in procedura RI e la successiva gestione dell’azione di recupero deve seguire le modalità ordinarie già in uso, non dovendosi utilizzare, quindi, la funzione “Recupero PSR con AVA” realizzata per l’acquisizione e la gestione degli indebiti derivanti da disconoscimento di rapporti di lavoro fittizio con emissione dell’avviso di addebito.

 

Per quanto riguarda, in particolare, le indennità di disoccupazione agricola, laddove le stesse siano risultate totalmente indebite a seguito del predetto nuovo inquadramento del lavoratore nel settore non agricolo, nel caso in cui, per il singolo lavoratore, dovessero sussistere i requisiti sostanziali e formali, può essere eventualmente riconosciuta l’indennità di disoccupazione non agricola (NASpI), con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

 

Tuttavia, la trasformazione delle domande di prestazione (da disoccupazione agricola a NASpI) può avvenire solo su apposita istanza dell’interessato e solo nel caso in cui le domande di indennità di disoccupazione agricola risultino presentate nel rispetto dei termini legislativamente previsti anche per le domande di indennità di disoccupazione NASpI (cfr. messaggio 31 luglio 2018, n. 3058).

 

 

5. Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite a seguito di riclassificazione del rapporto di lavoro

 

Come già precisato nei paragrafi precedenti, qualora con la riqualificazione dell’azienda venga anche accertato che l’attività di lavoro svolta dal dipendente – già denunciato quale lavoratore agricolo – non rientri tra quelle identificabili quali agricole ai sensi del già richiamato articolo 6 della L. n. 92/1979, il disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e l’aggiornamento della posizione assicurativa, nonché la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo, possono determinare la perdita del diritto, totale o parziale, alla prestazione pensionistica che sia stata eventualmente già erogata.

 

Nel caso si verifichino dette circostanze, il provvedimento di revoca/ricostituzione della pensione può generare una prestazione indebita, totale o parziale, da cui sorge il diritto alla ripetizione dei relativi importi entro i termini prescrizionali ordinari, il cui dies a quo comincia a decorrere dalla data del verbale ispettivo.

 

Per quanto concerne i criteri, i termini e le modalità di recupero, si richiamano le disposizioni contemplate nella determinazione presidenziale 26 luglio 2017, n. 123 e le indicazioni fornite con la circolare 16 marzo 2018, n. 47. A tal fine, detti indebiti vanno preliminarmente qualificati propri o “di condotta” a seconda che dagli accertamenti ispettivi emerga chiaramente che la riclassificazione del rapporto di lavoro sia stata o meno correlata a comportamenti omissivi o commissivi da parte del soggetto debitore. 

 

Per quanto concerne, infine, le modalità operative, tali indebiti vengono gestiti con la procedura “RI- Recupero Indebiti” con le consuete modalità.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele