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Circolare numero 57 del 11-03-2015


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 11/03/2015
Circolare n. 57
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Contributi volontari anno 2015: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

SOMMARIO:

1.Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.

2.Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)

4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.

5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti.

6. Versamenti volontari nella Gestione separata.

7. Chiarimenti

                  

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.

 

L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2013 - dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014, pari al 0,20%.

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

 

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2015:

 

  • la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
  • il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.

 

Dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall’incremento dello 0,50%, come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ed è pari al 32,87%

 

L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87% (allegato 1).

 

Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2015 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.

 

Anno

Retr. minima

settimanale

Prima fascia

retribuzione annua

Massimale art. 2

co.18, L. 335/95

Aliquota

IVS

2015

 €   200,76

 €      46.123,00

 €    100.324,00

32,87%

2014

 €   200,35

 €      46.031,00

 €    100.123,00

32,37%

2013

 €   198,17

 €      45.530,00

 €      99.034,00

2012

 €   192,40

 €      44.204,00

 €      96.149,00

31,87%

2011

 €   187,34

 €      43.042,00

 €      93.622,00

2010

 €   184,39

 €      42.364,00

 €      92.147,00

31,37%

2009

 €   183,10

 €      42.069,00

 €      91.507,00

2008

 €   177,42

 €      40.765,00

 €      88.669,00

30,87%

2007

 €   174,46

 €      40.083,00

 €      87.187,00

2006

 €   171,03

 €      39.297,00

 €      85.478,00

30,07%

2005

 €   168,17

 €      38.641,00

 €      84.049,00

2004

 €   164,87

 €      37.883,00

 €      82.401,00

29,57%

2003

 €   160,85

 €      36.959,00

 €      80.391,00

2002

 €   157,08

 €      36.093,00

 €      78.507,00

29,07%

2001

 £ 296.140

 £     68.048.000

 £   148.014.000

2000

 £ 288.640

 £     66.324.000

 £   144.263.000

28,57%

1999

 £ 284.100

 £     65.280.000

 £   141.991.000

1998

 £ 279.080

 £     64.126.000

 £   139.480.000

28,17%

1997

 £ 274.420

 £     63.054.000

 £   137.148.000

28,37%

 

 

2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.

 

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:

 

  • per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;

 

  • per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);

 

  • per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.

 

Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

 

X3 = aliquota IVS del 40,82%

Y3 = aliquota IVS del 37,70%

Z3 = aliquota IVS del 38,00%

 

 

3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)

 

Per l’anno 2015 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all’anno 2014, che si conferma quindi pari al 32,65%.

 

 

4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

 

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2015, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.

 

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2015

 

CATEGORIE

ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO

BASE

QUOTA PENSIONE

TOTALE

IVS

LAVORATORI DIPENDENTI

non agricoli (esclusi domestici)

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003947

27,76%

0,996053

27,87%

1,000000

AGRICOLI DIPENDENTI

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003887

28,19%

0,996113

28,30%

1,000000

PESCATORI soggetti

alla legge 250/58

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,010506

10,36%

0,989494

10,47%

1,000000

LAVORATORI occupati in

cantieri di lavoro

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,010055

10,83%

0,989945

10,94%

1,000000

DOMESTICI

Aliquota

Coefficienti

0,1375%

0,010579

12,86%

0,989421

12,9975%

1,000000

 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2015

 

CATEGORIE

ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO

BASE

QUOTA PENSIONE

TOTALE

IVS

LAVORATORI DIPENDENTI

non agricoli (esclusi domestici)

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003347

32,76%

0,996653

32,87%

1,000000

AGRICOLI DIPENDENTI

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003887

28,19%

0,996113

28,30%

1,000000

PESCATORI soggetti

alla legge 250/58

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,007383

14,79%

0,992617

14,90%

1,000000

LAVORATORI occupati in

cantieri di lavoro

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,007550

14,46%

0,992450

14,57%

1,000000

DOMESTICI

Aliquota

Coefficienti

0,1375%

0,007890

17,29%

0,992110

17,4275%

1,000000

 

 

5.   Artigiani e Commercianti

 

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).

 

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

 

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

 

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

22,65 %

22,74 %

collaboratori di età non superiore ai 21 anni

19,65 %

19,74 %

 

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2015. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

 

ARTIGIANI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1/1/2015)

 

 

Classi di reddito

 

Reddito medio imponibile

 

 

Contribuzione mensile

22,65 %

19,65 %

 1

Fino a € 15.548

15.548

293,47

254,60

 2

da €  15.549 a €  20.644

18.097

341,58

296,34

 3

da €  20.645 a €  25.740

23.193

437,77

379,79

 4

da €  25.741 a €  30.836

28.289

533,95

463,23

 5

da €  30.837 a €  35.932

33.385

630,14

546,68

 6

da €  35.933 a €  41.028

38.481

726,33

630,13

 7

da €  41.029 a €  46.122

43.576

822,50

713,56

 8

da €  46.123          

46.123

870,57

755,26

 

COMMERCIANTI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 01/01/2015)

 

 

 

          Classi di reddito

 

Reddito medio imponibile

 

Contribuzione mensile

 

22,74%

19,74%

 1

Fino a € 15.548

15.548

294,63

255,76

 2

da €  15.549 a €  20.644

18.097

342,94

297,70

 3

da €  20.645 a €  25.740

23.193

439,51

381,52

 4

da €  25.741 a €  30.836

28.289

536,08

465,35

 5

da €  30.837 a €  35.932

33.385

632,65

549,18

 6

da €  35.933 a €  41.028

38.481

729,21

633,01

 7

da €  41.029 a €  46.122

43.576

825,77

716,83

 8

da €  46.123          

46.123

874,03

758,72

 

 

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

 

6. Gestione separata

 

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

 

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2015, al 27% per i professionisti ed al 30% per i collaboratori e figure assimilate. Poiché nel 2015 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.664,40 su base annua e € 388,70 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

 

Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

 

Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.

 

 

7. Chiarimenti

 

A seguito di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

 

 

7.1  Autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori interessati da contratto di lavoro intermittente.

 

Da parte di più Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito all’utilizzo dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente, non interessati dall’obbligo di disponibilità (punto 7 circ. n. 33 del 20/03/2014).

 

Inoltre, è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ai lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra.

 

Come è noto, il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. da 33 a 40, del D.Lgs. 276/2003, prevede due tipologie: una caratterizzata dall’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; l’altra, invece, caratterizzata dall’assenza di un obbligo di disponibilità da parte del lavoratore con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro.

 

Facendo seguito a quanto illustrato al punto 7 della circolare n. 33 del 20 marzo 2014, si  conferma e si precisa quanto segue:

 

a)  Lavoratore intermittente con obbligo di risposta alla chiamata deldatore di lavoro.

 

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non può essere concessa, in quanto l’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione e concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

 

La presenza di tale indennità costituisce causa ostativa anche al pagamento della contribuzione volontaria per i soggetti già autorizzati.

 

b)  Lavoratore intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro.

 

Nel caso in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell’indennità di disponibilità, è possibile, ove ne sussistano i requisiti, procedere al rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria secondo le disposizioni di carattere generale di cui all’art. 5 e successivi del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Ciò in quanto, nella fattispecie in esame, il vincolo contrattuale per il lavoratore si instaura solo al momento in cui lo stesso risponde facoltativamente alla chiamata del datore di lavoro (circ. 41 del 13 marzo 2006).

 

Il contratto di lavoro intermittente che non preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell’indennità, è “un rapporto privo di qualsiasi garanzia in ordine sia all’effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura” (Interpello Ministero Lavoro n. 48 del 3/10/2008) e, pertanto, non costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione nei periodi intercorrenti tra un periodo lavorativo e l’altro.

            

Qualora l’interessato chieda l’autorizzazione ai versamenti integrativi della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di lavoro intermittente e faccia anche valere i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria  potrà, a domanda, essere autorizzato alla prosecuzione volontaria.

 

In tali ipotesi:

 

-      l’autorizzazione ai versamenti integrativi, rilasciata ex art. 36, comma 7, del D.Lgs. 276/2003 potrà essere utilizzata per la sola integrazione dei periodi correlati al lavoro intermittente;

-      l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 184/1997, avrà efficacia a tempo indeterminato e consentirà la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata, oltre che delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.

 

L’utilizzo di ciascuna delle autorizzazioni comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno avvenire:

 

-      entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, se finalizzati all’integrazione dei periodi di lavoro intermittente (pagamento in unica soluzione);

-      entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (pagamento trimestrale, per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente). 

 

 

7.2 - Autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro a tempo parziale. Sostituzione allegato 4 alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006.

 

A chiarimento di alcune segnalazioni pervenute dalle Sedi si precisano e  sostituiscono con quanto segue gli esempi dell’allegato 4 alla circolaren. 29del 23 febbraio 2006, in merito alla determinazione della retribuzione imponibile utile per il calcolo del contributo volontario in costanza di lavoro con contratto part-time.

                     

1° esempio

Domanda presentata in data 15 novembre 2004

da un assicurato che ha cessato l’attività in data 31/12/2002

 

 

Quinquennio anteriore alla domanda: 16/11/1999 – 15/11/2004

Periodo lavorativo complessivo:           1/9/2000 – 31/12/2002, per n. 122 settimane

 (18 + 26 + 26 + 52)

Periodo di attività a part-time:                         1/7/2001 – 31/12/2002

 

Il requisito contributivo di un anno nel quinquennio anteriore alla domanda risulta perfezionato

 

N.B. per la verifica del requisito si prendono in considerazione le settimane utili per il diritto a pensione

 

L’importo del contributo volontario dovuto per l’integrazione di un periodo di lavoro part-time deve essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nel periodo stesso, escludendo dal calcolo le eventuali retribuzioni percepite nello stesso anno in costanza di lavoro a tempo pieno e/o per altro periodo di lavoro a part-time.

 

 

anno

settimane

 

retribuzione

sett.riconoscibili

sett.integrabili

diritto

misura

diritto

misura

diritto

misura

2000

18

18

€  7.062,04

18

18

==

==

2001

26

26

€ 11.513,89

26

26

==

==

2001

26

16

€  6.905,03

26

16

==

10

2002

52

32

€ 14.183,00

52

32

==

20

 

L’interessato chiede di integrare gli anni di attività a part-time relativi agli anni 2001 e 2002.

 

  Dal prospetto sopra proposto si rileva:

 

-      nell’anno 2001, un periodo di attività a tempo pieno (26 settimane diritto e 26    settimane misura) e l’altro a tempo parziale (26 settimane diritto e 16 settimane misura);

 

-      nell’anno 2002, solo attività a tempo parziale (52 settimane diritto e 32 settimane misura).

 

 Ai fini del calcolo del contributo volontario integrativo relativo all’anno 2001:

 

-      si prende in considerazione solo la quota di imponibile relativa al periodo di lavoro part-time, escludendo la quota di retribuzione percepita per attività a tempo pieno;

-      si determina il valore della retribuzione media settimanale da assoggettare al contributo volontario (secondo l’aliquota IVS del 29,07%), dividendo l’importo del predetto imponibile per il numero delle settimane di part-time utili ai fini della misura della pensione.

 

anno

retribuzione imponibile complessiva

Settimane utili misura pensione

retribuzione media settimanale

Contributo volontario settimanale

2001

€  6.905,03

       16

€ 431,57

€ 125,46

 

Con analogo procedimento si determinano la retribuzione media settimanale e la contribuzione volontaria integrativa da versare per l’anno 2002, prendendo in considerazione l’intero imponibile che – in questo caso – è riferito esclusivamente ad attività part-time.

 

anno

retribuzione imponibile complessiva

settimane utili misura pensione

retribuzione media settimanale

Contributo volontario settimanale

2002

€  14.183,00

       32

€ 443,22

    € 128,85

 

Una  volta  effettuato  il  versamento  per  le  settimane  autorizzate,  l’anzianità contributiva e l’imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

 

 

anno

settimane

 

Imponibile

Imponibile da crt. volontari

Imponibile complessivo

diritto

misura

2001

52

42 + 10

€ 18.418,92

€ 4.315,70

€ 22.734,62

2002

52

32 + 20

€ 14.183,00

€ 8.864,40

€ 23.047,40

 

 

2° esempio

Domanda presentata in data 25 ottobre 2004

da un assicurato che ha cessato l’attività in data 31/8/2004

 

Quinquennio anteriore alla domanda: 26/10/1999 – 25/10/2004

Periodo lavorativo complessivo: 1/1/2000 – 31/8/2004, per n. 243 settimane (52+52 +52 + 52 + 35)

Periodo di attività a part-time: 1/1/2002 – 31/8/2004

Settimane a part-time, dichiarate dal datore di lavoro ai fini del diritto = 139

Settimane a part-time, effettivamente utili ai fini del diritto = 86

Il requisito contributivo di un anno nel quinquennio anteriore alla domanda risulta perfezionato

Sembrerebbe anche perfezionato il requisito dei tre anni nel quinquennio anteriore alla domanda, salvo verifica

 

 

N.B. per la verifica dei requisiti si prendono in considerazione le settimane utili per il diritto a pensione

 

 

anno

settimane

retribuzione

minimale settimanale

Sett.riconoscibili

sett.integrabili

diritto

misura

diritto

misura

diritto

misura

2000

52

52

€ 11.563,00

€   149,07

52

52

==

==

2001

52

52

€ 12.082,00

€  152,94

52

52

==

==

2002

52

21

€  4.974,00

€  157,08

32

21

==

31

2003

52

21

€  5.146,00

€  160,85

32

21

==

31

2004

35

14

€  3.518,00

€  164,87

22

14

==

21

 

 

Dalla tabella proposta si rileva che

 

b. per  il 2000 e il 2001,  lavorati  a  tempo  pieno,  la  retribuzione  media  settimanale (imponibile/settimane lavorate) supera il valore del minimale (si riconoscono perciò tutte le 52 settimane)

 

c. per  gli anni successivi la retribuzione media settimanale (imponibile/settimane lavorate) risulta sempre inferiore al minimale (l’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere contratta, in applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983)

 

L’anzianità contributiva complessiva, pari a 190 settimane, consente l’integrazione dei periodi di part-time. L’interessato sarà pertanto autorizzato a versare 31 settimane per gli anni 2002 e 2003 e 21 settimane per il 2004.

 

Tale anzianità contributiva consente di procedere anche all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

 

Calcolo del contributo volontario per i periodi di part-time - Si applica l’aliquota contributiva IVS vigente nell’anno interessato alla retribuzione media settimanale dello stesso anno, ottenuta dividendo l’imponibile complessivo per le settimane utili ai fini della misura della pensione.

 

anno

retribuzione imponibile

complessiva

settimane utili misura pensione

retribuzione media

settimanale

2002

€ 4.974,00

21

€ 236,86

2003

€ 5.146,00

21

€ 245,05

2004

€ 3.518,00

14

€ 251,29

 

Una  volta  effettuato  il  versamento  per  le  settimane  autorizzate,  l’anzianità contributiva e l’imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

 

anno

settimane

Imponibile

Imponibile da ctr. volontari

Imponibile complessivo

Minimale art. 7, L. 638

diritto

misura

2002

52

21 + 31

€ 4.974,00

€ 7.342,66

€ 12.316,66

€ 8.168,16

2003

52

21 + 31

€ 5.146,00

€ 7.596,55

€ 12.742,55

€ 8.364,20

2004

35

14 + 21

€ 3.518,00

€ 5.277,09

€   8.795,09

€ 5.770,45

 

Come sopra evidenziato, l’imponibile di ciascun anno risulta superiore al rispettivo minimale.  Conseguentemente, effettuati i  versamenti volontari   integrativi, l’interessato potrà contare, per ciascun anno, sull’anzianità massima sia ai fini del diritto,  sia  ai  fini  della  misura  della  pensione.

 

Tenendo  conto  delle  52 settimane relative al 2000 e al 2001 e delle 86 settimane a part-time, effettivamente utili ai fini del diritto, l’interessato può ottenere anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

 

Pertanto,  avendo  cessato  l’attività  lavorativa  il  31  agosto  2004  e  presentato la domanda il 25 ottobre 2004, potrà essere autorizzato a decorrere dal 30 ottobre 2004 (1° sabato successivo) ed effettuare versamenti per i periodi privi di copertura assicurativa nei sei mesi precedenti la domanda.

 

Calcolo del contributo volontario dovuto dal 30 ottobre 2004 e per il periodo pregresso

 

Il contributo volontario deve essere calcolato applicando l’aliquota contributiva IVS (29,57%) alla retribuzione media settimanale percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, ottenuta utilizzando l’imponibile relativo alle ultime 52 settimane utili ai fini della misura della pensione, cioè delle 14 settimane del 2004, 21 settimane del 2003 e 17 delle 21 relative al 2002.

 

Imponibile =  € 12.690,58 = € 3.518,00 + € 5.146,00 + 4.026,58 (17/21 di € 4.974,00)

Retribuzione media settimanale    =  €  244,05

Contributo volontario settimanale =   €    72,17 (244,05 x 29,57%)

 

3° esempio

Domanda presentata in data 25 ottobre 2004

da un assicurato che ha cessato l’attività in data 31/8/2004

 

 

Si ripropone l’esempio n. 2, ipotizzando che l’interessato chieda di coprire volontariamente, ai fini della misura della pensione, solo il numero di settimane strettamente necessario a raggiungere – in ciascuno degli anni interessati da part- time – la copertura intera ai fini del diritto a pensione.

 

Quinquennio anteriore alla domanda: 26/10/1999 – 25/10/2004

Periodo lavorativo complessivo: 1/1/2000 – 31/8/2004, per n. 243 settimane (52+52 +52 + 52 + 35)

Periodo di attività a part-time: 1/1/2002 – 31/8/2004

settimane dichiarate dal datore di lavoro ai fini del diritto = 139 settimane effettivamente utili ai fini del diritto = 86

settimane da “recuperare” ai fini del diritto = 53 (139 – 86)

 

anno

settimane

retribuzione

minimale settimanale

Sett.riconoscibili

Sett.integrabili

diritto

misura

diritto

misura

diritto

misura

2000

52

52

€ 11.563,00

€   149,07

52

52

==

==

2001

52

52

€ 12.082,00

€  152,94

52

52

==

==

2002

52

21

€ 4.974,00

€  157,08

32

21

==

31

2003

52

21

€ 5.146,00

€  160,85

32

21

==

31

2004

35

14

€ 3.518,00

€  164,87

22

14

==

21

 

Per  tutti  gli  anni  interessati  da  part-time,  la  retribuzione  media  settimanale (imponibile/settimane lavorate) risulta inferiore al rispettivo minimale.

 

Deve  essere  conseguentemente  riconosciuta  un’anzianità  contributiva  inferiore  a quella denunciata dal datore di lavoro ai fini del diritto per ciascuno di detti anni (vedi colonna “Settimane riconoscibili-diritto”).

 

 

Calcolo dei contributi volontari per i periodi di part-time (01.2002/08.2004)

 

anno

retribuzione imponibile complessiva

settimane utili misura pensione

retribuzione media settimanale

2002

€ 4.974,00

21

€ 236,86

2003

€ 5.146,00

21

€ 245,05

2004

€ 3.518,00

14

€ 251,29

 

 

Poiché l’interessato, per ciascun anno di part-time, intende effettuare i versamenti strettamente necessari a raggiungere l’anzianità massima ai fini del diritto a pensione, il numero dei contributi volontari necessari sarà pari al risultato, arrotondato per eccesso, ottenuto dividendo l’imponibile da maturare per la retribuzione media settimanale (imponibile maturato  diviso  settimane  utili  ai  fini  della  misura  della pensione)

 

anno

Sett.

Imponibile minimo richiesto

Imponibile maturato

Imponibile da maturare

settimane misura

retribuzione settimanale

settimane di VV

2002

52

€ 8.168,16

€ 4.974,00

€3.194,16

21

€ 236,86

14

2003

52

€ 8.364,20

€ 5.146,00

€3.218,20

21

€ 245,05

14

2004

35

€ 5.770,45

€ 3.518,00

€2.252,45

14

€ 251,29

9

 

Una  volta  effettuato  il  versamento  per  le  settimane  autorizzate,  l’anzianità contributiva e l’imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

 

anno

settimane

Imponibile

Imponibile da ctr.volontari

Imponibile complessivo

diritto

misura

2002

52

21 + 14

€ 4.974,00

€ 3.316,04

€ 8.295,04

2003

52

21 + 14

€ 5.146,00

€ 3.430,70

€ 8.576,70

2004

35

14 + 9

€ 3.518,00

€ 2.261,61

€ 5.779,61

 

Come sopra evidenziato, l’imponibile di ciascun anno risulta superiore al rispettivo minimale.  Conseguentemente, effettuati i versamenti volontari   integrativi, l’interessato potrà contare - per ciascun anno - sull’anzianità massima ai fini del diritto a pensione e su un incremento di 37 settimane ai fini della misura della pensione.

 

 

                                                      4° esempio

lavoratore a part-time misto, che ha presentato domanda il 30/10/2004 in costanza di attività lavorativa.

La prestazione lavorativa avviene a settimane alterne, per 26 nell’anno, con prestazione ad orario ridotto

 

Quinquennio anteriore alla domanda: 31/10/1999 – 30/10/2004

Periodo lavorativo complessivo: 1/5/1998 – 30/10/2004, per n. 170 settimane dichiarate dal datore di lavoro ai fini del diritto = 170

settimane effettivamente utili ai fini del diritto = 154

Il requisito contributivo (1 anno nel quinquennio) risulta maturato

 

Per gli anni di part-time fino al 2002, la retribuzione media settimanale (imponibile/settimane  lavorate)   risulta   inferiore   al   rispettivo   minimale,  con conseguente riconoscimento di un’anzianità contributiva inferiore a quella denunciata dal  datore  di  lavoro  ai  fini  del  diritto  per  ciascuno  di detti  anni  (vedi  colonna “Settimane riconoscibili-diritto”).

 

Effettuati i dovuti abbattimenti, si ottiene la situazione contributiva sotto riportata

 

anno

settimane

retribuzione

minimale

Sett.riconoscibili

 

diritto

misura

 

settimanale

diritto

Misura

1998

18

9

€ 2.121,42

€ 144,14

14

9

1999

26

13

€ 3.057,43

€ 146,73

21

13

2000

26

13

€ 3.302,23

€ 149,07

23

13

2001

26

13

€ 3.588,35

€ 152,94

24

13

2002

26

13

€ 3.645,00

€   157,08

24

13

2003

26

13

€ 4.146,00

€  160,85

26

13

2004

22

11

€ 4.718,00

€  164,87

22

11

N.B.    Poiché l’attività è ancora in corso, l’eventuale integrazione per il 2004 potrà essere effettuata solo ad anno concluso.

 

L’interessato intende integrare ai fini della misura il numero di settimane strettamente necessario a raggiungere le 26 settimane per il diritto in ciascuno degli anni nei quali risultano ridotte, rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro (1999, 2000 e 2001), coprire il 2002 e il 2003 fino a 52 settimane per  diritto e  misura della pensione (non è  possibile effettuare alcuna integrazione sul 2004, essendo ancora in corso l’attività).

 

 

Calcolo del contributo volontario per i periodi di part-time –

Il contributo volontario  deve  essere  calcolato  applicando  l’aliquota  contributiva  IVS  vigente nell’anno interessato alla retribuzione media settimanale dello stesso anno, ottenuta dividendo l’imponibile complessivo per le settimane utili ai fini della misura della pensione.

 

anno

imponibile complessivo

Settimane diritto

Settimane misura

retribuzione media settimanale

minimale settimanale

Imponibile da maturare

1999

€ 3.057,43

21

13

€ 235,19

€  146,73

€ 3.814,98

2000

€ 3.302,23

23

13

€ 254,02

€ 149,07

€ 3.875,82

2001

€ 3.588,35

24

13

€ 276,03

€ 152,94

€ 3.976,44

2002

€ 3.645,00

24

13

€ 280,39

€ 157,08

€ 10.935,21

2003

€  4.146,00

26

13

€ 318,93

€ 160,85

 € 12.438,27

 

 

Per determinare il numero delle settimane da integrare si dovrà dividere l’imponibile da maturare per la retribuzione media settimanale maturata ed arrotondare il risultato per eccesso.

 

anno

settimane diritto da

maturare

Imponibile minimo

Imponibile maturato

 

imponibile da maturare

settimane misura

retribuzione settimanale

settimane di VV

1999

+ 5

€ 3.814,98

€3.057,43

€ 757,55

13

€ 235,19

+ 4

2000

+ 3

€ 3.875,82

€3.302,23

€ 573,59

13

€ 254,02

+ 3

2001

+ 2

€ 3.976,44

€3.588,35

€ 388,09

13

€ 276,03

+ 2

2002

+ 28

€ 8.168,16

€3.645,00

€10935,21

13

€ 280,39

+ 17

2003

+ 26

==

€4.146,00

€12438,27

13

€ 318,93

+ 39

 

 

Una  volta  effettuato  il  versamento  per  le  settimane  autorizzate,  l’anzianità contributiva e l’imponibile dei rispettivi anni risulteranno incrementati come segue.

 

 

anno

settimane

Imponibile

Imponibile da ctr.volontari

Imponibile

Complessivo

diritto

misura

1999

26

13 + 4

€ 3.057,43

€     940,76

€  3.998,19

2000

26

13 + 3

€ 3.302,23

€     762,06

€  4.064,29

2001

26

13 + 2

€ 3.588,35

€     552,06

€  4.140,41

2002

52

13 + 17

€ 3.645,00

€ 10.935,21

€  14.580,21

2003

52

13 + 39

€  4.146,00

€ 12.438,27

€  16.854,27

 

I versamenti relativi agli anni dal 1999 al 2001, incrementando l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione ed il corrispondente imponibile, consentono di recuperare  le  settimane  abbattute  dall’applicazione  dell’articolo  7  della  legge  n.638/1983.

 

Il versamento di 39 contributi settimanali relativi al 2002 costituirà:

 

-   per  13  settimane,  un’integrazione  del  periodo  lavorato  ad  orario  ridotto  dichiarato dall’azienda (26 diritto e 13 misura, che diventano 26 per il diritto e 26 per la misura con conseguente recupero delle  settimane  abbattute  dall’applicazione  dell’articolo  7  della  legge  n. 638/1983);

 

-   per 26 settimane, un versamento a copertura delle settimane durante le quali non è stata prestata alcuna attività (26 settimane utili per diritto e misura).

 

 

Il versamento di 39 contributi settimanali relativi al 2003 costituirà:

 

-   per  13  settimane,  un’integrazione  del  periodo  lavorato  ad  orario  ridotto  dichiarato dall’azienda (26 diritto e 13 misura, che diventano 26 per il diritto e 26 per la misura);

 

-   per 26 settimane, un versamento a copertura delle settimane durante le quali non è stata prestata alcuna attività (26 settimane utili per diritto e misura).

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Cioffi