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Circolare numero 58 del 12-05-2014


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 12/05/2014
Circolare n. 58
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Legge 28 marzo 2014 n. 50: conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4. Eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena: proroga della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014: sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti.   

SOMMARIO:

Premessa

1. Eventi alluvionali che hanno colpito i territori della provincia di Modena

2. Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto

3. Periodo contributivo oggetto di sospensione

4. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012. 

Premessa

 

Con l’articolo 3, comma 2, lettera a), del Decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4,  è stata disposta la sospensione fino al 31 luglio 2014 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei soggetti colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena.

 

Il Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4 è stato convertito, con modificazioni,  in Legge 28 marzo 2014 n. 50 (allegato 1).

 

In sede di conversione, è stato prorogato il periodo di sospensione sino al 31 ottobre 2014 ed è stato precisato che gli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Modena si sono verificati nelle date del 17 e 19 gennaio 2014.

L’applicazione della sospensione dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti contributivi, per i soggetti residenti od aventi sede operativa nei territori di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, frazioni della città di Modena, è stata estesa alle ipotesi di inagibilità anche temporanea, oltre che totale, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda e di inagibilità totale o parziale del terreno agricolo, previa dichiarazione da rendere al comune competente. 

 

L’ambito territoriale ed i benefici previsti per l’alluvione di Modena sono stati estesi ai territori della regione Veneto colpiti tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici – allegato 1 bis alla Legge n. 50/2014 - condizionandone l’applicazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

Infine, per i soggetti colpiti dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, l’art.3 bis proroga per un periodo non superiore a due anni il termine di restituzione per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11 del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

 

1.   Eventi alluvionali che hanno colpito i territori della provincia di Modena

 

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014 è stato  dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, nel territorio della provincia di Modena (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2014).

 

Per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in oggetto, la Legge 28 marzo 2014 n. 50 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, all’articolo 3, comma 1, opera un differimento del termine finale di sospensione al 31 ottobre 2014.

Per i soggetti residenti od aventi sede operativa nelle frazioni della città di Modena di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, la norma subordina la fruizione del beneficio alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, oltre che della casa di abitazione, dello studio professionale e dell’azienda anche dei terreni agricoli ed alla successiva verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.

 

Restano valide le modalità di sospensione illustrate con circolare n. 26 del 14 febbraio 2014.

 

2.   Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto

 

Il comma 1 bis del Decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito in Legge n. 50/2014, estende l’applicazione delle medesime disposizioni emanate per l’alluvione che ha colpito la provincia di Modena il 17 e 19 gennaio 2014 ai territori colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nella regione Veneto, elencati nell’allegato 1 bis alla Legge, a condizione che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (30 marzo 2014), siano emanate le dichiarazioni dello stato d’emergenza.

 

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5-5-2014 (allegato 2) è stato dichiarato lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella Regione Veneto tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, in attuazione, nei termini previsti, dell’articolo 3 della Legge n. 50 del 2014.

 

Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 165 del 24 aprile 2014 - Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in Gazzetta Ufficiale n.102 del 5-5-2014- al comma 1, vengono confermati i territori individuati nell’allegato 1 bis alla Legge n. 50/2014.

 

Per poter fruire della sospensione contributiva, le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono avere la residenza ovvero la sede operativa alla data del 30 gennaio 2014 nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 bis; devono, altresì, essere regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali con data di inizio di attività antecedente al 30 gennaio 2014 ed essere operanti nelle zone colpite dall’evento.

 

In tali territori, l’ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dei terreni agricoli ed alla verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.

 

I contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 30 gennaio 2014 – 31 ottobre 2014.

 

I soggetti interessati all’alluvione che ha colpito la regione Veneto, per poter usufruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, dovranno produrre secondo le consuete modalità, apposita domanda (allegato 3) alla sede Inps competente.

 

Della medesima sospensione potranno beneficiare, altresì, i soggetti tenuti al versamento della contribuzione IVS nei confronti delle Gestioni ex Enpals indicando, nell’apposito campo “Matricola Inps ex Enpals” della domanda di cui all’allegato 3, il codice gruppo identificativo dell’impresa ed il codice dell’attività di impresa. Si ricorda che qualora dette attività siano più di una, dovranno essere indicati i codici relativi a ciascuna di esse.

 

Sarà cura della sede Inps che ha ricevuto la domanda, trasmetterne copia al Polo PALS cui compete la gestione della sospensione della contribuzione IVS afferente alle Gestioni ex Enpals.

 

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura  a disposizione sul sito dell’Istituto.

La Sede provvederà ad acquisire le domande dalla consueta funzione ‘Gestione Richieste di Sospensione Versamento‘ in ambiente EAP: opz. 26 – ‘Gestione sospensione versamenti’ del menu ‘gestione lavoratori agricoli’.

 

Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni.

 

L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

 

Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

Salvo diverse istruzioni, si fa rinvio alla circolare n. 26 del 14 febbraio 2014, di cui restano validi i codici e le modalità di sospensione, ed alle precedenti disposizioni  interne emanate dall’Istituto.  

 

3.   Periodo contributivo oggetto di sospensione

 

Per effetto delle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti alle seguenti scadenze:

 

GESTIONE

SCADENZE

Aziende con dipendenti, per i contributi dovuti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti e per le Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica

c.a. 0S e N963

periodi di paga da gennaio 2014 a  settembre 2014 

 

Artigiani e commercianti

  • IV rata sul minimale per l’anno 2013 (17/2/2014)
  • I rata sul minimale per l’anno 2014 (16/5/2014)
  • Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014 - I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi (06/6/2014);
  • II° rata sul minimale 2014 (16/8/2014).

 

Liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995

 saldo 2013 e primo acconto 2014, in coincidenza con i versamenti fiscali.

 

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (valore 17)

dal 16 febbraio 2014 al 16 ottobre 2014 (compensi erogati nei mesi da gennaio 2014 a settembre 2014)

Lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

  • 1^ rata 2014 ( 16/07/2014)
  • 2^ rata 2014  (16/09/2014)

 

Aziende agricole assuntrici di manodopera

(è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 4° trimestre 2013, 1°/2°/3°   trimestre 2014)

  • 3° trim. 2013 (17/03/2014)
  • 4° trim. 2013 (16/06/2014)
  • 1° trim. 2014 (16/09/2014)

 

contributi dovuti da datori di lavoro domestico

 

  • 1° trim. 2014 (10/04/2014) 
  • 2° trim. 2014 (10/07/2014)
  • 3° trim. 2014 (10/10/2014)

 

 

Sono, altresì, sospesi i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico che, a seguito di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui è indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento. Inoltre, le Sedi interessate provvederanno a sospendere la campagna “avviso bonario silenti” partita a marzo 2014.

 

Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, le Sedi, ove risulti già acquisita la sospensione, dovranno  procedere a revocarla e riacquisirla, secondo le disposizioni impartite con messaggio n. 3549 del 28/02/2013, per includere nella sospensione anche le rate in scadenza fino al 31.10.2014.

 

4.   Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine  di  restituzione  per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012

 

Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del Decreto-legge 10  ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge 24 giugno 2013, n. 71, (cfr per ultimo Messaggio N. 013051 del 12/08/2013), la  restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis del Decreto legge n. 4/2014, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla scadenza originaria,  esclusivamente nel caso in cui non si verificano sovracompensazioni dei danni subiti alla luce delle indicazioni comunitarie.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori