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Circolare numero 62 del 16-03-2017


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 16/03/2017
Circolare n. 62
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Assegno straordinario di accompagnamento alla pensione di cui al decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali in settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro mediante la possibilità di erogare assegni straordinari di accompagnamento alla pensione. Con la presente circolare si illustrano i requisiti e le modalità di accesso all’assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento di cui al decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016.

 

INDICE:

1.  Il quadro normativo

2.  Caratteristiche del Fondo di solidarietà

3.  Assegno straordinario

3.1 Requisiti del datore di lavoro

3.2 Requisiti del lavoratore

3.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola principale

3.4 Presentazione della domanda

3.5 Modalità di calcolo/Misura

3.6 Procedure di liquidazione

3.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza

3.8 Regime tributario

3.9 Contribuzione correlata

3.10 Cumulabilità

3.11 Ricorso amministrativo

3.12 Contributo straordinario

3.13 Versamento anticipato della provvista mensile

3.14 Contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

3.15 Istruzioni contabili

 

1. Il quadro normativo

 

In data 21 dicembre 2015 è stato stipulato l’accordo collettivo provinciale tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni, e CGIL, CISL, UIL del Trentino, con il quale è stato costituito il Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento, denominato “Fondo di solidarietà del Trentino” ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 148/2015.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Trento, ha recepito il citato accordo collettivo con decreto n. 96077 del 1° giugno 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2016 – che ha istituito presso l’Inps il “Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento”.

 

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

 

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps; gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

La circolare n. 197 dell’11/11/2016 ha illustrato le caratteristiche, le finalità e il campo di applicazione del Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (d’ora in avanti Fondo).

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.

Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.

 

3. Assegno straordinario

 

Il Fondo, tra le finalità di cui all’art. 2 del citato decreto del 1° giugno 2016, prevede  l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, al personale dipendente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (il più prossimo tra i due trattamenti) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In particolare, sono destinatari dell’assegno straordinario i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Sono invece esplicitamente esclusi dalla prestazione i dirigenti, i dipendenti pubblici e i lavoratori a domicilio.

Per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria.

 

3.1 Requisiti del datore di lavoro

 

L’accesso all’assegno straordinario è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva. Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

Il datore di lavoro presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che indichi, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente, non dirigente, in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.

Insieme con l’accordo de quo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione di responsabilità denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 1).

 

3.2 Requisiti del lavoratore

 

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina l’erogazione al perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa (e adeguati agli incrementi dell’aspettativa di vita), utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Il diritto all’accesso all’assegno straordinario deve essere verificato con riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

Si richiama in proposito la circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi e anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Laddove previsto, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario:

-      sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;

-      coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno straordinario con i contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.

I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia titolare, ovvero abbia in corso una domanda, di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dal datore di lavoro tenendo conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore. Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti conto certificativi.

 

3.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola principale

 

La Sede Inps che ha in carico la matricola principale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi aziendali di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che al datore di lavoro richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione 7V.

La medesima Sede provvede a trasmettere alla Direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme alla dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento del contributo straordinario.

La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro, ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile.

 

3.4 Presentazione della domanda 

 

La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante aziendale, deve riportare i dati identificativi dell’azienda e le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, la Sede Inps competente per la liquidazione è la cosiddetta Sede Polo di cui al messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015, e successive integrazioni e modifiche.

La Sede Inps deve tempestivamente segnalare agli interessati eventuali discordanze tra quanto indicato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.

 

3.5 Modalità di calcolo/misura

 

Il calcolo dell’assegno straordinario si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare, l’art. 8 del decreto stabilisce che:

1. l'accesso all'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali;
2. l'importo dell'assegno straordinario è pari alla somma delle seguenti voci:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

 

1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011).

Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria: 

  • nel sistema di calcolo misto, viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
  • nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno.

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che ad esempio:

  • non viene trattenuto il contributo ONPI;
  • non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
  • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
  • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
  • non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sull’assegno straordinario possono essere effettuate trattenute per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, per recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.

Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

L’assegno straordinario è una prestazione “diretta” e non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario goduto.

 

3.6 Procedure di liquidazione  

 

La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso all’assegno straordinario, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.

L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.

 

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto in rate mensili anticipate.

La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.

 

3.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza

 

A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.

Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.

 

3.8 Regime tributario

 

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria.

Di conseguenza, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e successive modifiche e integrazioni, sull’assegno straordinario vengono attribuite, se spettanti e a seguito della presentazione della relativa richiesta, le detrazioni per lavoro dipendente e/o le detrazioni per familiari a carico.

 

3.9 Contribuzione correlata

 

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Si richiamano, in proposito, le indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11/2013 punto 7.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del lavoratore tempo per tempo vigente.

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2017 è pari a € 100.324,00.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.

 

3.10 Cumulabilità  

 

L’assegno straordinario è cumulabile, ai sensi del comma 5 dell’art. 8, con il reddito derivante da eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento dell’assegno, nel limite della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nella domanda di assegno straordinario il datore di lavoro deve indicare l’importo della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il lavoratore che intraprende una nuova attività in costanza di assegno straordinario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Sede INPS che ha in carico la prestazione straordinaria.

 

3.11 Ricorsi amministrativi

 

Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f), i ricorsi amministrativi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione provinciale Inps di Trento, al quale spetta decidere in unica istanza.

 

3.12 Contributo straordinario

 

Per l’assegno straordinario in caso di esodo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.

Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Si applica anche l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione.

 

3.13 Versamento anticipato della provvista mensile

 

 Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento degli assegni.

La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Tale importo viene reso disponibile:

•  in ambiente Imspn, procedura Agenda1, funzione Paes, per la Sede Inps indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata;

•  sul sito internet www.inps.it “Servizi online” nella sezione “Accedi ai servizi” sotto la funzione “Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti”, selezionando dalla lista dei servizi la voce “prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” per i datori di lavoro. Il servizio de quo consente l’accesso al Portale prestazioni atipiche: selezionando la funzione “Pagamenti”, alla voce “Prospetto rata mese”, si accede all’analitico  dell’importo da versare per la copertura della provvista mensile  anticipata della prestazione (il totale indicato riporta l’importo lordo derivante dalla provvista e dalle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti o importi a credito). L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice Pin. Il codice Pin (o la sua estensione) per accedere alle informazioni del Portale deve essere richiesto alla Sede Inps presso la quale avviene il versamento mensile della provvista anticipata.

L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.

La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione Paes, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.

Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte dei datori di lavoro sui conti di Tesoreria di Sede sono state illustrate con i messaggi n. 9607 del 12 dicembre 2014 e n. 2256 del 20 maggio 2016.

 

3.14 Contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

 

Ai fini dell’esposizione e denuncia sul modello Uniemens dei lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, all’interno dell’elemento <Qualifica1> verrà valorizzato il valore “T” che assume il più ampio significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’esodo”.

Nell’elemento <Qualifica2> verrà valorizzato il valore già presente nel flusso mensile relativo all’ultimo mese di attività lavorativa.

Per i lavoratori percettori di assegno straordinario del Fondo del Trentino dovrà essere sempre valorizzato l’elemento <Qualifica3> con il codice di nuova istituzione “E”, che assume il significato di: “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del Trentino”.

Nell’elemento <TipoLavoratore> dovrà essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore percettore di assegno straordinario, uno dei codici già esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice di nuova istituzione “M162” che assume il significato di: “Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà del Trentino a carico dei datori di lavoro”.

 

3.15 Istruzioni contabili

 

Con la circolare n. 197 del 11/11/2016, è stata istituita la gestione contabile rappresentativa del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento – Fondo di solidarietà del Trentino, regolamentato dal D.I. 96077 del 1 giugno 2016, nonché fornite le istruzioni operative e contabili per la riscossione dei contributi ordinari di finanziamento del Fondo medesimo e per il pagamento diretto degli assegni ordinari.

Nell’ambito della nuova gestione TNR, si istituiscono i seguenti ulteriori conti, al fine di rilevare l’onere per gli assegni straordinari di cui all’art. 5, comma 2, lettera a) e all’art. 8, del D.I. n. 96077/2016, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente aggiornata, nonché il debito nei confronti dei lavoratori beneficiari, interessati da processi di agevolazione all’esodo:

TNR30115 – Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) e all’art. 8, del D.I. n. 96077/2016;

 

TNR10115 – Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) e all’art. 8, del D.I. n. 96077/2016.

 

Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al nuovo conto TNR24131, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.

 

Eventuali assegni riaccreditati andranno evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione:

“3161 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 2, lettera a) e art. 8, D.I. n. 96077/2016 – TNR”.

 

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno registrati al nuovo conto TNR10132, a cura della Direzione generale.

 

La contabilizzazione di eventuali recuperi di prestazioni indebite è da imputare al nuovo conto TNR24131, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

 

“1144 – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 2, lettera a) e art. 8, D.I. n. 96077/2016 – TNR”.

 

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno registrate al nuovo conto TNR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.

 

Il citato codice bilancio “1144” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

 

I saldi dei nuovi conti di debito e di credito, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti già istituiti: TNR55150 e TNR55151.

 

La rilevazione della trattenuta sugli assegni straordinari, in caso di eventuale superamento del limite previsto dall’articolo 8, comma 5, del citato D.I. n. 96077/2016, andrà effettuata al conto di nuova istituzione TNR24153.

 

Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti e valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice “M162”, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.14, si istituiscono i seguenti conti:

TNR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti;

TNR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso.

 

In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi corrispondenti all’esodo, mediante trasferimento economico dal Fondo di solidarietà in oggetto alle gestioni pensionistiche di iscrizione dei lavoratori, le relative imputazioni al nuovo conto TNR32140, da movimentare in sezione “DARE”,  in contropartita del conto FPR22041 (per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti) e dei conti della serie xxx22143 (dove, per xxx si intendono le varie Casse/Fondi pensionistici), restano a cura della Direzione generale.

L’imputazione contabile del contributo straordinario a copertura degli assegni in oggetto, dovuto dalle aziende esodanti a titolo di provvista e riscosso con le modalità di cui al messaggio n. 2256 del 20/05/2016, dovrà essere effettuata, a cura delle Sedi, al nuovo conto TNR21115.  

Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele