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Circolare numero 63 del 19-05-2014


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 19/05/2014
Circolare n. 63
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Legge 28 giugno 2012, n. 92 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i. – Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo (articolo 4, commi da 1 a 7-ter) - Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.

SOMMARIO:
  1. Premessa
  2. Requisiti del lavoratore
  3. Eventuali modifiche normative sopravvenute
  4. Procedure di liquidazione
  5. Modalità di calcolo della prestazione
  6. Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni
  7. Pagamento della prestazione
  8. Determinazione della contribuzione figurativa correlata
  9. Codifica aziendale. Modalità di compilazione del flusso UNIEMENS, ListaPosPA
  10. Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità

 

1.   Premessa

 

L’articolo 1, comma 7, della legge n. 92/2012 stabilisce che: “Le disposizioni della presente legge, per  quanto  da  esse  non espressamente previsto,  costituiscono  principi  e  criteri  per  la regolazione dei rapporti di lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2,  del  medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui  all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo”.

Il successivo comma 8 del medesimo articolo 1 della legge in esame demanda al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’individuazione e definizione, anche mediante iniziative normative, degli ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Di  conseguenza, le disposizioni riportate nella legge in esame non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   D.lgs n. 165/2001, e  s.m.i. fino all’emanazione del prescritto provvedimento.

La normativa dell’art. 4 è applicabile, conseguentemente, ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nell’elencazione di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 anche se iscritti alle casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, quali ad esempio  i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alla predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della  depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione  per il regime previdenziale preesistente.

In particolare, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 della legge n.92/2012 in oggetto, con la presente Circolare si forniscono le specifiche indicazioni amministrative ed operative applicabili  ai dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ferme restando le istruzioni impartite nella Circolare n.119 del 1° agosto 2013 e nel Messaggio Hermes n. 17768 del 5 novembre 2013 alle quali si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento.

 

2.   Requisiti del lavoratore

 

La disciplina di cui all’art 4 della legge n. 92/2012, commi da 1 a 7-ter, trova applicazione per gli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici  che raggiungono i requisiti minimi contributivi ed anagrafici, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

 

A tal fine si richiama la circolare n. 37 del 14 marzo 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

 

3.   Eventuali modifiche normative sopravvenute

 

Si rende opportuno sottolineare che, come precisato al punto 5 della citata Circolare n.119/2013, la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.

 

4.   Procedure di liquidazione

 

La prestazione è erogata, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

La sede INPS competente per la Gestione Dipendenti Pubblici, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla determinazione dell’importo che sarà erogato a cura dell’INPS.

 

In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per la liquidazione e la gestione della prestazione, si fa riserva di successive comunicazioni.

 

5.   Modalità di calcolo della prestazione

 

Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.

Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per cessione del quinto dello stipendio, per mutui,  ecc.).

In particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni il pagamento deve essere interamente effettuato prima dell’accesso alla prestazione.

 

La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata, versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

 

6.   Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni

 

L’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 2011, ha stabilito che, per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. punto 8 della circolare n. 37 del 2012).

 

Tenuto conto che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 92 del 2012, dispone che al soggetto che accede all’esodo, il datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, la prestazione di che trattasi sarà soggetta alla riduzione di cui al comma 10 dell’articolo 24 prendendo a riferimento l’età anagrafica del soggetto al momento di accesso alla prestazione.

 

Qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 detta riduzione non opererà.

 

Il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, come modificato dall’articolo 4-bis della legge 125 del 2013, ed integrato dall’art.1, comma 293, della legge n. 147 del 2013, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria nonché per la donazione di sangue e  di  emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Al riguardo, si fa presente che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata.

 

Infatti, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del citato articolo 6.

 

7.   Pagamento della prestazione

 

Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni.

 

Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, anche per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

 

8.    Determinazione della contribuzione figurativa correlata

 

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (“imponibile di riferimento”).

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica a cui è iscritto il lavoratore in esodo.

 

In particolare, per il 2014, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 32,65% per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS ovvero al 33% per gli iscritti alla gestione CTPS.

Si evidenzia che per la generalità degli assicurati con contribuzione obbligatoria al 31.12.1995 la contribuzione correlata deve essere calcolata sull’imponibile di riferimento; per gli assicurati privi di contribuzione obbligatoria al 31/12/1995 sull’imponibile di riferimento nei limiti del massimale annuo determinato in
€ 100.123,00 per l’anno 2014.

 

Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. Nel periodo di esodo è dovuta la sola contribuzione pensionistica.

 

Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a restituire al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata versata in anticipo.

 

9.   Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA

 

La sede INPS - competente alla gestione della procedura autorizzativa di esodo, secondo quanto indicato al punto 4. della circolare 119 del 1° agosto 2013 - a seguito dell’accettazione della fideiussione ovvero a seguito della versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista in un'unica soluzione, in presenza di lavoratori iscritti alle casse pensionistiche della Gestione Dipendenti Pubblici provvederà a richiedere  alla Direzione Centrale Entrate, area Normativa e contenzioso amministrativo aziende e amministrazioni delle gestioni pubbliche l’apertura di una specifica posizione contributiva della Gestione Dipendenti Pubblici dedicata alla procedura di esodo.

 

L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione per i lavoratori in esodo,  dovrà valorizzare, nell’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente>relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, il  <codicecessazione> con il valore 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”.

 

L’azienda per indicare la contribuzione correlata del personale iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dovrà  utilizzare esclusivamente i codici (codice fiscale e codice progressivo) che identificano in modo univoco la posizione contributiva dedicata alla procedura di esodo.

 

In particolare, il codice progressivo attribuito dovrà essere utilizzato per valorizzare, nella sezione ListaPosPA l’elemento <PRGAZIENDA> al fine di denunciare la contribuzione correlata  dei dipendenti in esodo. I codici identificativi assegnati dovranno essere utilizzati anche per identificare l’Ente di Appartenenza e la Sede di servizio.

 

Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento  <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012” e gli elementi  <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 60 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012”.

 

All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>. L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.

 

Si segnala, infine, che eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato.

 

10.               Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità

 

Con specifico riferimento al recupero delle somme pagate ai sensi dell’art.5, comma 4, della legge n. 223/1991, previsto espressamente dal comma 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012 per l’ipotesi in cui gli accordi sindacali siano stati conclusi nell’ambito delle procedure ex art. 4 e art. 24 della citata legge n. 223/1991, l’eventuale conguaglio della tassa di ingresso della mobilità andrà indicata nel flusso Uniemens  secondo le istruzioni già contenute nella circolare n. 119/2013 al par. 15.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori