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Circolare numero 65 del 10-05-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 10/05/2019
Circolare n. 65
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199.  Legge di contrasto al caporalato in agricoltura. Adattamento del sistema Uniemens al settore della contribuzione agricola unificata

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell’agricoltura, ai fini dell’accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 99. Il nuovo sistema di trasmissione, obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2020, utilizza il sistema già in vigore per le aziende con dipendenti non agricoli, ossia la trasmissione mensile dei flussi Uniemens

 

INDICE

 

1. Premessa 

2. Quadro di riferimento 

3. Modalità e specifiche di trasmissione

3.1 Cadenze temporale degli adempimenti

3.2 Validazione del flusso Uniemens/PosAgri

3.3 La Denuncia aziendale e il flusso Uniemens/PosAgri. Precisazioni sulle modalità di compilazione

3.4 Flussi di variazione 

4. Estratto conto aziendale e recupero del credito 

5. Effetti sulla posizione assicurativa. Compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali e di variazione 

6. Attività di monitoraggio e verifica dei flussi trasmessi

7. Avvio della fase di sperimentazione

 

1. Premessa

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016, n. 199 (c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura), la quale all’articolo 8, comma 2, prevede che “nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. […]”.

L'articolo 1, comma 1136, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha prorogato al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all’INPS, mensilmente, attraverso il sistema Uniemens (cfr. il messaggio n. 278/2019).

Al riguardo, si rammenta che tale significativo cambiamento, previsto con decorrenza gennaio 2018 dall’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, era stato già in precedenza prorogato, al 1° gennaio 2019, dall’articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. il messaggio n. 892/2018).

La norma, dunque, modifica e introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le modalità di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell’agricoltura, ai fini dell’accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, tramite l’utilizzo del sistema già in vigore per le aziende con dipendenti non agricoli, ossia la trasmissione mensile dei flussi Uniemens.

Si evidenzia che, per espressa previsione di legge, il nuovo sistema di trasmissione non comporta modifiche relative alle vigenti tutele assistenziali e previdenziali dello specifico settore dell’agricoltura, ivi comprese la compilazione e la pubblicazione degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli; restano altresì invariate le procedure di calcolo, a cura dell’Istituto, della contribuzione dovuta dalle aziende e le relative scadenze di pagamento attualmente vigenti.     

 

2. Quadro di riferimento

 

Il sistema attualmente in vigore prevede che i flussi contributivi relativi ai rapporti di lavoro agricolo, ai fini dell’accertamento e riscossione dei contributi, siano trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso la dichiarazione di manodopera modello Dmag/Unico, che è composto da un unico documento, contenente i dati dei singoli mesi relativi al trimestre di riferimento.

L’informazione fornita trimestralmente dai datori di lavoro e/o loro intermediari, alla fine di ogni periodo trimestrale (c.d. emissione), viene elaborata a cura dell’Istituto per le successive fasi di calcolo (c.d. tariffazione) dei contributi dovuti dall’azienda, nei quali è compresa la quota a carico del lavoratore. Tale flusso informativo è anche finalizzato alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli con successiva implementazione del relativo conto assicurativo.

Pertanto, a decorrere dal mese di competenza gennaio 2020, le modalità di presentazione del flusso relativo alla manodopera occupata sono modificate come segue:

  • i dati retributivi saranno trasmessi tramite il flusso Uniemens, secondo le indicazioni contenute nel relativo Documento tecnico e Allegato tecnico, reperibili nel sito istituzionale (www.inps.it) inserendo, nella funzione cerca, “documento tecnico Uniemens”, quindi selezionando la Scheda prestazione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private” e infine aprendo la sezione “Domanda”;
  • la cadenza temporale di trasmissione del flusso sarà mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo a quello di competenza;
  • il canale di trasmissione sarà continuamente aperto, al fine di consentire all’Istituto il prelievo dei dati utili al calcolo della contribuzione dovuta dalle aziende alle scadenze di legge.

 

Restano immutati i seguenti termini:

  • il periodo temporale di insorgenza dell’autonoma obbligazione contributiva per ognuno dei quattro trimestri solari dell’anno;
  • i termini di versamento dei contributi, specificati di seguito:
    -  16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
    -  16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
    -  16 marzo dell’anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
    -  16 giugno dell’anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre;
  • il termine per la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale fissato al 31 marzo dell’anno successivo;
  • i termini degli elenchi trimestrali di variazione.

 

Per quanto sopra, appare evidente che i flussi, trasmessi mensilmente, forniscono le informazioni necessarie per il calcolo della contribuzione trimestrale, che verrà elaborata a cura dell’Istituto. I flussi mensili costituiscono, dunque, il titolo per l’insorgenza dell’obbligazione contributiva trimestrale da soddisfare entro i termini sopra citati. Pertanto, la trasmissione mensile dei flussi non dà origine ad autonome obbligazioni contributive mensili.

Allo stesso modo, relativamente alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi, i flussi mensili costituiscono gli elementi che danno origine alle iscrizioni, cancellazioni e/o variazioni.

 

3. Modalità e specifiche di trasmissione

 

3.1 Cadenze temporali degli adempimenti

 

A decorrere dal primo gennaio 2020, le cadenze temporali degli adempimenti saranno così articolate:

 

- “periodo di competenza”: è il tempo nel quale è effettivamente svolta la prestazione di lavoro; l’unità temporale è il mese solare e i singoli mesi, in sede di elaborazione dei dati dichiarati e di relativa tariffazione a cura dell’Istituto, saranno aggregati per trimestre di competenza solare;

- “periodo di emissione”: è il periodo temporale per il quale si effettua la tariffazione con conseguente insorgenza dell’autonoma obbligazione contributiva; l’unità temporale è il trimestre solare;

 

- “periodo di trasmissione”: è il tempo durante il quale sarà possibile trasmettere i flussi Uniemens ed è stabilito come di seguito:


a) primo periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° febbraio e fino al 31 maggio, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
b) secondo periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° maggio e fino al 31 agosto, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno e quelli di variazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
c)  terzo periodo di trasmissione, con decorrenza 1° agosto e fino al 30 novembre, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi luglio, agosto e settembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
d) quarto periodo di trasmissione, con decorrenza 1° novembre e fino all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.


Per gli anni successivi al 2020 sarà possibile trasmettere flussi di variazione anche relativi agli anni precedenti. Per l’invio dei flussi antecedenti al 2020 si dovrà continuare ad usare l’esistente sistema DMAG trimestrale, che rimarrà appositamente a disposizione dal 2020, ma non permetterà l’invio di DMAG trimestrali per periodi di competenza successivi al 2019.
I flussi di variazione, trasmessi per mese di competenza, saranno aggregati per trimestri solari al fine dell’elaborazione dei dati e della relativa tariffazione trimestrale;

 

- “periodo di tariffazione”: è il tempo entro il quale viene effettuato il prelievo dei dati necessari alle operazioni di calcolo della contribuzione dovuta e per l’elaborazione degli elenchi nominativi annuali e di variazione; esso costituisce, altresì, il momento spartiacque per contraddistinguere una dichiarazione di tipo principale (P) da una dichiarazione di tipo variazione (V).
L’inizio del periodo di tariffazione coincide sempre con la fine dei singoli periodi di trasmissione. Tale fase essenziale del procedimento costituisce il momento di demarcazione temporale per contraddistinguere un flusso di tipo principale da uno di tipo variazione. Tutti i flussi trasmessi prima del periodo di tariffazione sono di tipo principale se contengono dati relativi a periodi di competenza compresi nel periodo di emissione, mentre quelli trasmessi successivamente al periodo di tariffazione sono di tipo variazione qualora contengano dati riferiti a periodi di competenza inclusi in un periodo di emissione precedente.

Sulla base di quanto sopra esposto, si possono distinguere, pertanto, i seguenti tipi di dichiarazione:

•“Dichiarazione di tipo P=Principale”: è il flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza ricompreso nel periodo di emissione;
•“Dichiarazione di tipo V=Variazione”: è il flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza relativo ad un periodo di emissione pregresso;
•“Dichiarazione mensile”: è il flusso di trasmissione mensile relativo a dati di competenza di un singolo mese solare;

 

Infine, per completezza d’informazione, si chiarisce che la “tariffazione” consiste nella ricostruzione ed elaborazione, a cura dell’Istituto, dei dati trasmessi per singoli flussi mensili ricompresi nello stesso trimestre solare, le cui risultanze costituiscono la base per il calcolo della contribuzione trimestrale dovuta alle scadenze di legge.

 

3.2 Validazione del flusso Uniemens/PosAgri

 

Entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di competenza mensile le aziende, direttamente e/o attraverso gli intermediari autorizzati, trasmettono il flusso Uniemens/PosAgri utilizzando le procedure messe a disposizione dall’Istituto e già in uso per le aziende con dipendenti non agricole, secondo le specifiche pubblicate nel Documento tecnico e relativo Allegato.

I flussi Uniemens/PosAgri generati dalle aziende e/o dai consulenti potranno essere validati attraverso il software di controllo messo a disposizione dall’Istituto e scaricabile dal sito istituzionale (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazione e Servizi” > “Tutti i software” > “Per le aziende ed i Consulenti” > “Software di controllo UniEMens individuale”.

Il software di controllo Uniemens produrrà come risultato finale dell’elaborazione, in caso di validazione positiva, il file compresso, crittografato e firmato (file con estensione.Uniem), che potrà essere trasmesso all’Istituto attraverso la funzione “Invio flussi Uniemens” all’interno di “Servizi per le Aziende e Consulenti”.

In sintesi, il software di controllo sottoporrà i file Uniemens/PosAgri generati dalle aziende e/o dai consulenti alle seguenti fasi:

  1. “Validazione di conformità”: viene verificato che il file sia conforme allo schema che definisce la sintassi definita per Uniemens/PosAgri. Eventuali errori di non conformità bloccano la prosecuzione dell’elaborazione e dovranno essere rimossi correggendo gli errori segnalati;
  2. “Verifica delle Posizioni aziendali e prelievo delle caratteristiche contributive”: vengono prelevate dagli archivi dell’Istituto le caratteristiche che identificano e caratterizzano ciascuna posizione aziendale ai fini contributivi e retributivi;
  3. “Applicazione dei controlli estesi”: vengono identificate particolari situazioni di anomalia o non congruità nei dati dichiarati. Tali errori sono segnalati con la contestuale indicazione di ciascun errore bloccante e/o warning (errore forzabile dall’Utente) in corso.

 

Tra le fasi di validazione suddette si porta all’attenzione, per le peculiarità che caratterizzano le denunce <PosAgri>, quella di Verifica posizioni aziendali e prelievo delle caratteristiche contributive”. In particolare, per ciascuna posizione aziendale agricola dichiarata vengono prelevate dagli archivi INPS le seguenti informazioni che la identificano:

  • <CodiceIstatAzienda>
  • <CodiceProgressivoAzienda>
  • <TipoDitta1>
  • <TipoDitta2>

Nel caso in cui la denuncia sia presentata in qualità di azienda somministratrice viene verificato, sugli archivi dell’Istituto, se l’azienda presenti tale caratteristica e, in caso affermativo, per ciascun CIDA delle aziende somministrate presenti sul flusso, vengono prelevati i seguenti dati:

  • <CodiceIstatAzienda>
  • <CodiceProgressivoAzienda>
  • <TipoDitta1>
  • <TipoDitta2>

Nel caso di denunce riferite ad assunzioni congiunte, dichiarate da un Referente Unico, viene verificato che il <TipoDitta1>, prelevato dagli archivi dell’Istituto, corrisponda al codice che identifica tale tipologia di aziende e viene prelevata la lista dei CIDA delle aziende co-datrici associate al Referente Unico.

Inoltre, si evidenzia che nella Denuncia <PosAgri> non verranno più richiesti i dati anagrafici che, con particolare riferimento ai dati delle posizioni aziendali, verranno prelevati dagli archivi dell’Istituto.

Eventuali incongruenze relative ai suddetti dati, che costituiscono gli elementi identificativi dell’azienda, vengono segnalate con errori bloccanti durante la fase di applicazione dei controlli estesi. In tale caso l’azienda dovrà, attraverso le funzioni messe a disposizione sul Cassetto previdenziale per le aziende agricole e/o attraverso la Denuncia aziendale (DA), rimuovere tali incongruenze e sottoporre nuovamente il file Uniemens/PosAgri da trasmettere al software di controllo.

Il software di controllo evidenzierà, attraverso la segnalazione di specifici messaggi di warning, alcune particolari situazioni che, pur non essendo bloccanti ai fini della validazione del file, sono significative ai fini del trattamento delle denunce in sede di tariffazione.

Tali controlli riguarderanno in particolare la dichiarazione del <TipoDitta2>, che verrà confrontato con il dato prelevato dagli archivi dell’Istituto e, in caso di difformità con il dato dichiarato, verrà segnalato con specifico messaggio.

Ai fini della generazione del file compresso, crittografato e firmato (file con estensione .Uniem), è necessario prendere visione dei dati aziendali prelevati dagli archivi dell’Istituto ponendo attenzione ai dati anagrafici. Eventuali incongruenze riscontrate sui suddetti dati andranno rimosse attraverso l’aggiornamento degli stessi utilizzando le funzioni del Cassetto previdenziale per le aziende agricole e/o la Denuncia aziendale.

Le denunce Uniemens/PosAgri trasmesse verranno prese in carico dall’Istituto, elaborate e sottoposte in gestione a controlli di merito (controlli di secondo livello).

L’esito dell’applicazione dei suddetti controlli sarà visualizzato sulla consolle di consultazione delle denunce di manodopera agricola.

Eventuali correzioni da apportare ai flussi già trasmessi dovranno essere effettuate ritrasmettendo l’intero flusso corretto, che assumerà la natura di flusso di tipo principale se ritrasmesso entro il limite temporale sopra descritto (Periodo di trasmissione) e che comporterà la sostituzione completa del flusso già eventualmente trasmesso.

Nei casi sopra menzionati, le ritrasmissioni ovvero le nuove trasmissioni saranno contraddistinte come dichiarazioni di tipo principale, a condizione che la trasmissione avvenga in un periodo di emissione antecedente al periodo di tariffazione e ricomprendente i mesi del trimestre di competenza dei flussi che si ritrasmettono e/o si variano.

Pertanto, in tale ipotesi, l’ultimo flusso trasmesso andrà sempre a sostituire quelli trasmessi precedentemente, senza alcuna conseguenza sulla procedura di tariffazione. 

 

3.3 La Denuncia aziendale e il flusso Uniemens/PosAgri. Precisazioni sulle modalità di compilazione

 

La Denuncia aziendale (DA) ed il relativo CIDA, attribuito in sede di apertura della posizione contributiva, rappresentano gli eventi fondamentali di avvio di tutto il procedimento amministrativo di accertamento e relativa riscossione dei contributi dovuti per l’impiego di manodopera agricola.

In proposito, l’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, stabilisce che “i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale […]”.

Tanto premesso, appare utile richiamare le disposizioni amministrative impartite dall’Istituto relativamente alla gestione delle denunce aziendali, anche al fine di focalizzarne gli aspetti che hanno immediato impatto sul nuovo sistema di trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri.

Il CIDA non rappresenta soltanto l’identificativo numerico dell’azienda, ma sotto l’aspetto amministrativo, una volta assegnato, contiene in sé una serie di informazioni attinenti sia la corretta anagrafica (cognome, nome, denominazione, residenza, sede legale, ecc.) sia le caratteristiche contributive che hanno impatto sulla successiva procedura di tariffazione per il calcolo della contribuzione dovuta.

Da ciò discende che, al fine della trasmissione dei flussi, per ogni CIDA attivo deve corrispondere uno specifico flusso ovvero per ogni posizione contributiva deve corrispondere una specifica dichiarazione di manodopera, non essendo consentito adempiere agli obblighi contributivi con un unico CIDA per più aziende, seppure riconducibili allo stesso soggetto giuridico.

A tal proposito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 172/2010, in tema di posizione unica contributiva, fermo restando il principio dell’autonomia organizzativa e gestionale dell’imprenditore di cui alla circolare n. 55/1999. 

Il rispetto delle suddette semplificazioni assume rilevanza strategica nell’ottica dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende.

Infatti, in sede di trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri non verrà richiesto alle aziende di ripetere e comunicare, per ogni periodo, una serie di informazioni di cui già l’Istituto è a conoscenza.

Le aziende, avvenuta l’identificazione a mezzo del codice fiscale, dovranno limitarsi ad indicare, quale presupposto della dichiarazione di manodopera, il periodo di competenza al quale afferiscono i rapporti di lavoro che si stanno denunciando ed il codice CIDA.

A mezzo del CIDA indicato le procedure dell’Istituto, con riferimento ai dati anagrafici, al codice azienda (Istat provincia, Istat comune, progressivo) ed al tipo ditta 1 e 2, provvederanno direttamente alla ricostruzione del flusso con le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto e attribuite nella fase di iscrizione dell’azienda assuntrice di manodopera.

Per tale motivo è importante che gli archivi siano costantemente aggiornati con i dati correnti. I suddetti dati sono visibili ai soggetti interessati a mezzo del Cassetto previdenziale per le aziende agricole e, pertanto, i titolari/rappresentanti legali/intermediari sono nella condizione di verificare lo stato aziendale e richiedere le eventuali correzioni a mezzo della presentazione di una DA di variazione.

Si rammenta inoltre che le aziende sono tenute a comunicare, sempre a mezzo della procedura DA di variazione, ogni mutamento che incide in maniera significativa sul fabbisogno aziendale di manodopera, sulle caratteristiche contributive e sulle variazioni anagrafiche, di sede legale, rappresentante legale, ecc., così come previsto dalla circolare n. 88/2006.

A tal fine si evidenzia la necessità di dare corso, ove non ancora adempiuto, alle disposizioni contenute nel messaggio n. 3842/2017, al fine di pervenire ad un corretto allineamento dei dati relativi alle caratteristiche aziendali presenti negli archivi dell’Istituto.

Per quanto riguarda le denunce aziendali di Nuova iscrizione e di Variazione, si fa presente che gli adempimenti sopra esposti saranno posti in essere in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di semplificazione introdotta all’articolo 3, comma 1-undecies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Tale disposizione prevede che i dati contenuti nei quadri “F” e “G” (terreni e allevamenti) della Denuncia aziendale possono essere acquisiti d’ufficio dall’Inps dal Fascicolo aziendale gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le modalità operative e le relative istruzioni saranno comunicate con apposito messaggio.

Analoga semplificazione è prevista nella sezione lavoratori, laddove l’indicazione del solo codice fiscale dello stesso consentirà all’Istituto di completare il flusso direttamente con i dati anagrafici presenti negli archivi.

Restano, ovviamente, a carico dei dichiaranti gli obblighi relativi alla denuncia degli altri dati relativi al rapporto di lavoro ed incidenti sulla tariffazione.

In particolare, si richiama l’attenzione sulla corretta indicazione, sempre nell’elemento lavoratore, del codice “Istatprovinciacomune di lavoro” che, in presenza della posizione unica contributiva, può anche essere riferito a luoghi di lavoro diversi dal codice aziendale (Istat provincia, Istat comune, progressivo), ma che comunque è funzionale alla corretta tariffazione in relazione alle zone tariffarie dichiarate, nonché ad evidenziare eventuali discordanze con i luoghi ove sono ubicate le attività dichiarate nella DA.

I principi sopra esposti sono da ritenersi validi anche per le comunicazioni relative alle c.d. aziende senza terra, per le quali si raccomanda di procedere alla comunicazione dei dati del contratto e alle eventuali variazioni - sia in sostituzione sia in aggiunta o diminuzione - utilizzando la procedura DA di variazione.  

Per consentire una corretta gestione della somministrazione in agricoltura, che presuppone che le informazioni sulle caratteristiche di un’azienda discendano dall’archivio delle DA, e tenendo conto che non sarà più possibile per il dichiarante indicare il codice 77 nel flusso Uniemens/PosAgri, all’atto della compilazione del flusso sarà fornito, per le aziende somministratrici, anziché il campo con il codice 77, un campo con l’informazione AZIENDA SOMMINISTRATRICE = ‘SI’. In tal caso dovranno essere compilati i dati relativi alle aziende somministrate (CF e CIDA).

Inoltre, sono stati aggiornati i campi “ACCANTONAMENTI (Ultimo anno e totale)” necessari per gli scopi e la gestione del trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Fondo di Garanzia TFR). A tal fine i campi <AccantonamentoParziale> e <AccantonamentoTotale> devono essere compilati con il flusso del mese di competenza gennaio evitando di ripeterli, ai fini della ricostruzione del DMAG del primo trimestre, anche per i mesi di febbraio e marzo.

Infine, come precisato al paragrafo 2 della presente circolare, appare utile richiamare l’attenzione sul fatto che i flussi mensili della manodopera occupata danno luogo all’obbligazione contributiva trimestrale dovuta alle scadenze di legge. Pertanto, le dichiarazioni aziendali di responsabilità dovranno risultare coerenti per tutti i mesi facenti parte del trimestre. A tal proposito si sottolinea che la dichiarazione aziendale “NO” presente anche in un solo mese sarà ritenuta valida per l’intera obbligazione contributiva del trimestre. In tali casi la procedura, tenendo conto della possibile perdita dei benefici contributivi, segnalerà attraverso un warning la scelta negativa espressa, al fine di consentire la riproposizione del flusso per le correzioni di eventuali errori materiali.

Per tutte le altre modalità di compilazione del flusso Uniemens/PosAgri si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 153/2002 (istitutiva del modello Dmag/Unico) e successive integrazioni. In particolare si richiamano le istruzioni relative al conguaglio CISOA, Retribuzione Teorica e Retribuzione Persa, fornite con le circolari n. 174/2016, n. 77/2017 e con i messaggi n. 5085/2017 e n. 1653/2019.

Ai fini di una corretta gestione del flusso si raccomanda di attenersi alle disposizioni di cui alle circolari n. 88/2006 (istitutiva del nuovo modello di Denuncia aziendale di cui all’art5 del D.lgs 11 agosto 1993, n. 375) e n. 161/1998 (esplicativa delle disposizioni generali di cui al medesimo decreto legislativo).    

 

3.4 Flussi di variazione

 

La dichiarazione di variazione (V) è il flusso mensile di trasmissione di un mese di una competenza trimestrale, già estratta per la tariffazione, antecedente ad un altro periodo di emissione trimestrale.

Il momento essenziale per la qualificazione del flusso di variazione è il periodo di tariffazione, così come definito al paragrafo 3.1.

È considerato di tipo variazione il flusso trasmessoper la correzione di flussi già inviati con esito positivo nel periodo di emissione precedente.

Inoltre, rientra in tale ipotesi anche la trasmissione di flussi mensili omessi nel periodo di emissione precedente.

In ogni caso, la procedura di tariffazione provvederà anche alla determinazione delle sanzioni civili per il ritardo nei versamenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Di seguito a titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

  • flusso gennaio 2020, trasmesso entro il 29/2/2020;
  • flusso febbraio 2020, trasmesso entro il 31/3/2020;
  • flusso marzo 2020, omesso.

Se il flusso di marzo 2020 omesso viene trasmesso, anche se in ritardo, entro i termini fissati per la tariffazione del primo trimestre 2020, esso assumerà la natura di dichiarazione di tipo principale,in quanto nulla è stato ancora estratto dagli archivi per il mese di marzo 2020 e la procedura di tariffazione potrà includerlo nel calcolo della contribuzione dovuta per il primo trimestre di emissione, senza l’aggiunta di sanzioni civili.

Se, invece, il flusso di marzo 2020 omesso viene trasmesso oltre i termini previsti per la tariffazione del primo trimestre 2020, esso assumerà la natura di dichiarazione di tipo variazione,in quanto risultano già estratti i dati di tariffazione del primo trimestre di emissione entro cui cade la competenza di marzo 2020, con applicazione delle sanzioni civili ove previsto.

A tal proposito, si precisa che restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 153/2002. In particolare, le variazioni che possono essere trasmesse attraverso il flusso telematizzato sono esclusivamente quelle che apportano un aumento di lavoratori, giornate e/o retribuzioni e che, in ogni caso, determinano il calcolo di una contribuzione integrativa rispetto al flusso originario (importi a contribuzione differenziata). In tali casi, pertanto, la variazione riguarderà solo i dati integrativi, al netto di quelli già trasmessi.

Ovviamente anche i flussi di tipo variazione hanno come riferimento l’unità temporale mensile, per cui la variazione dovrà riguardare sempre il singolo mese, indipendentemente dalla circostanza che i dati del periodo di competenza che si intendono variare siano già stati aggregati per trimestre e tariffati.

La procedura di tariffazione provvederà al calcolo della contribuzione ad integrazione, aumentata delle sanzioni civili determinate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sono ammesse, per lo stesso periodo di trasmissione, una o più variazioni relative ai periodi di competenza che si intendono rettificare. Al pari di quanto previsto ai paragrafi precedenti, l’ultima dichiarazione di tipo variazione trasmessa sarà quella considerata valida ai fini del calcolo contributivo e dell’implementazione del conto assicurativo del lavoratore.

Eventuali modifiche da apportare in diminuzione dei dati precedentemente trasmessi o che, in ogni caso, comportano una riduzione del carico contributivo dovranno continuare ad essere richieste direttamente alle Strutture territoriali competenti.

Al fine di far confluire tali richieste nel fascicolo elettronico aziendale, per consentire la trasmissione degli allegati necessari e per agevolare lo scambio di comunicazioni tra l’azienda e l’Istituto, è stato reso disponibile, nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, un nuovo modello di Comunicazione Bidirezionale denominato “Rettifica DMAG”. Tutte le rettifiche relative ad eventuali variazioni che comportino una diminuzione dei dati occupazionali/retributivi già trasmessi tramite flusso Uniemens/PosAgri e conseguentemente del carico contributivo trascritto nell’estratto conto aziendale dovranno essere comunicate tramite tale apposito canale.

Al fine di facilitare e standardizzare le richieste sono state individuate le principali tipologie di rettifiche, che potranno riguardare le seguenti informazioni:

  • Giornate e/o retribuzioni;
  • Zona tariffaria;
  • Codice contratto lavoratore;
  • Tipo retribuzione;
  • Quadro delle dichiarazioni;
  • Indicazione Part-Time.

Tale modalità di comunicazione delle rettifiche che comportino una diminuzione dei carichi contributivi è operativa, anche per i flussi trasmessi tramite modelli DMAG, come previsto dal messaggio n. 1162/2019.

 

4. Estratto conto aziendale e recupero del credito

 

Tutte le informazioni provenienti dai flussi mensili determineranno, come attualmente già avviene, la tariffazione trimestrale i cui risultati saranno registrati nell’estratto conto aziendale con le seguenti informazioni:

  • il periodo di competenza, inteso qui non come mese ma come trimestre solare, coincidente con il periodo di emissione, nelle ipotesi di dichiarazioni di tipo principale e/o loro correzioni trasmesse prima del periodo di tariffazione;
  • il periodo di competenza, sempre inteso come trimestre solare, corrispondente ai mesi durante i quali si è effettivamente svolta la prestazione di lavoro e il periodo di emissione corrispondente al trimestre ricadente nel periodo di tariffazione.

In entrambe le ipotesi si origineranno autonome obbligazioni contributive con scadenze di versamento diverse, sia ai fini dell’aspettativa dell’Istituto a veder soddisfatto il credito sia ai fini del calcolo delle sanzioni civili.

Gli importi da versare per ogni periodo di tariffazione saranno comunicati alle aziende agricole, nelle attuali modalità, attraverso il Cassetto previdenziale per le aziende agricole, dove saranno visualizzabili, nella sezione “F24”, il prospetto di calcolo e gli estremi utili per la compilazione del modello “F24”.

In caso di mancato pagamento alle scadenze prestabilite dalla legge saranno attivate le procedure di recupero del credito già in uso.

 

5. Effetti sulla posizione assicurativa. Compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali e di variazione

 

Ai sensi della legge n. 608/1996 l’Istituto, sulla base dei dati assicurativi dichiarati dalle aziende, provvede alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli che, per espressa previsione legislativa, danno titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Poiché per espressa previsione dell’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, non è modificato il vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, anche per questa fattispecie l’Istituto provvederà all’adempimento secondo le vigenti disposizioni e con le modalità già in uso, compreso l’aggiornamento dell’archivio di gestione del conto assicurativo dei lavoratori.

 

6. Attività di monitoraggio e verifica dei flussi trasmessi

 

L’Istituto, fermi restando i controlli già in uso nel sistema DMAG, impronterà il sistema di monitoraggio e controllo dei flussi attraverso una diversa articolazione temporale.

L’innovativo sistema dei controlli coinvolgerà anche la Vigilanza Ispettiva, di concerto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di garantire l’esigenza fondamentale del corretto funzionamento del mercato del lavoro, anche sul piano della prevenzione e contrasto alle possibili azioni di concorrenza sleale.

Inoltre, a regime dal 1° gennaio 2020, tenuto conto dell’obbligatorietà della dichiarazione mensile della manodopera, l’omessa trasmissione del flusso mensile Uniemens/PosAgri alle scadenze previste determinerà i relativi effetti giuridici ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva.

Ne consegue che, da un lato, saranno tutelate le aziende che operano correttamente nel settore primario dell’agricoltura e, dall’altro, sarà verificata la veridicità delle denunce trasmesse sia per rendere sempre più efficace l’azione di contrasto al perdurante fenomeno della costituzione di falsi rapporti di lavoro finalizzati alla percezione indebita di prestazioni a sostegno del reddito, sia per rinvenire rapporti di lavoro non denunciati (lavoro nero) e, nei casi più gravi, per individuare fenomeni di c.d. caporalato e/o somministrazione illecita di manodopera.

 

7. Avvio della fase di sperimentazione

 

A decorrere dal secondo periodo di trasmissione dei flussi contributivi relativi al secondo trimestre 2019 (mesi di aprile, maggio e giugno) è stata avviata una fase sperimentale finalizzata a garantire una graduale operatività del nuovo sistema che, come sopra illustrato, diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2020.

La fase sperimentale consentirà alle aziende destinatarie del nuovo sistema di trasmettere, in parallelo, sia il flusso DMAG (secondo le specifiche in uso) sia il flusso Uniemens/PosAgri, secondo le specifiche di cui al paragrafo 3.

Durante la fase sperimentale farà in ogni caso fede ad ogni effetto di legge il flusso DMAG, restando priva di ogni effetto giuridico la trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri.

 

  

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele