Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
1. Premessa
La legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel disporre la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha introdotto, nell’ambito dell’articolo 3, il comma 7 ter.
Il citato comma 7 ter prevede, nell'ultimo periodo, una disposizione riguardante i titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità.
La norma dispone quanto segue:
“I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, aidirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o dianzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la duratadell'incarico dirigenziale”.
La legge n. 125 in esame è entrata in vigore il 31 ottobre 2013.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni applicative.
2. Titolari di trattamento pensionistico dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici
Al fine di individuare i soggetti destinatari della sospensione della pensione, prevista dal menzionato articolo 3, comma 7 ter, le società devono trasmettere apposite dichiarazioni di responsabilità alle sedi territoriali.
2.1 Società interessate
La norma è riferita anche a società con esercizio in avanzo, controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis dello stesso articolo 3 in oggetto.
Dal tenore letterale della norma risultano esclusi dall’applicazione della stessa le società emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, nonché gli organismi con forma giuridica diversa dalle società come consorzi, fondazioni, istituzioni, aziende speciali.
Le società interessate sono quelle controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici.
Le società controllate sono definite dall’articolo 2359 del codice civile.
Sono pertanto considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
2.2 Titolari di trattamento pensionistico-dirigenti di società
La disposizione in argomento si riferisce ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- ricoprono, nell’ambito dell’amministrazione societaria, una posizione dirigenziale, come individuata dai contratti collettivi di lavoro;
- sono titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013.
La disposizione peraltro opera anche nei confronti di titolari di pensione anticipata, tenuto conto che la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2.3 Dichiarazioni delle società interessate
Al fine di procedere alla sospensione della pensione, le dichiarazioni delle società di cui al p. 2 devono recare ogni utile elemento di cognizione, in particolare devono attestare:
a) le generalità complete dei propri dirigenti, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’Inps, gestione privata e gestione pubblica;
b) la data dell’incarico dirigenziale conferito;
c) la durata dell’incarico stesso;
d) lo status di società controllata da amministrazioni o enti pubblici;
e) la sussistenza di esercizio in avanzo riferito all’anno 2012 ovvero all’anno precedente il conferimento dell’incarico dirigenziale.
La dichiarazione rilasciata dalla società deve essere trasmessa con la massima tempestività e deve essere riferita agli incarichi in essere al 31 ottobre 2013, conferiti ai predetti soggetti, nonché agli incarichi conferiti in data successiva ai soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità o anticipata alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della citata legge n. 125.
3. Sospensione della pensione
A seguito della dichiarazione della società l’Istituto procede alla sospensione della pensione di vecchiaia o di anzianità o anticipata corrisposta ai soggetti sopra indicati.
Le società devono pertanto rilasciare la dichiarazione con la massima tempestività, tenuto conto della sospensione che ne consegue e tenuto altresì conto che l’Istituto non risponde di ritardi imputabili alle società in argomento.
La sospensione della pensione decorre da data non anteriore al 1° novembre 2013 ed opera per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.
I soggetti interessati ricevono dall’Istituto la comunicazione della sospensione della pensione.
4. Ripristino del trattamento pensionistico sospeso
Il pagamento del trattamento pensionistico sospeso è ripristinato dalla data di prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell’incarico dirigenziale, come comunicata dalla società o dal dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro in data anteriore.
L’importo della pensione messo in pagamento è perequato secondo le regole di carattere generale.
5. Modalità operative
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni in merito all’acquisizione delle dichiarazioni rese dalle società, alla sospensione della pensione ed al recupero delle rate di pensione che nel frattempo sono state pagate nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della sospensione e la data di adozione del provvedimento.
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