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Circolare numero 68 del 06-04-2017


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 06/04/2017
Circolare n. 68
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto.

   

 1. Premessa

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

 

L’articolo 1, comma 277, della citata legge così dispone: “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.

 

Con i messaggi n. 587 del 10 febbraio 2016 e n. 781 del 19 febbraio 2016 sono state fornite le prime indicazioni, anche procedurali, per la presentazione delle istanze, entro il 1° marzo 2016, a pena di decadenza dal predetto beneficio previdenziale riconosciuto dalla citata norma.

 

Sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 (Allegato 1) con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione del richiamato comma 277 per il riconoscimento del beneficio ivi previsto ai lavoratori interessati, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

 

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 6953 del 25 novembre 2016, si forniscono le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in argomento.

 

2.   Normativa di riferimento

 

L'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.  257, recante “Norme relative alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto”, nella versione richiamata dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015 e dall’articolo 4 del decreto ministeriale 12 maggio 2016, dispone che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.”

 

3.   Destinatari

 

Come chiarito all’articolo 2 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 2016, destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori:

 

a)   del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro nel sito produttivo, in modo diretto ed abituale, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

 

b)   che hanno svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;

 

c)   non titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

4.   Beneficio

 

L’articolo 4 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 2016 riconosce, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL (vedi punto 5), per il coefficiente dell’1,5, previsto l'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.  257, anche se di durata inferiore ai dieci anni.

 

Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.

 

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.

 

5.   Accertamento del diritto al beneficio: esame preliminare delle istanze a cura delle sedi Inps e rilascio della certificazione tecnica da parte dell’Inail

 

Le sedi territoriali Inps effettuano un esame preliminare delle istanze presentate entro il 1° marzo 2016 e qualora riscontrino domande presentate successivamente alla predetta data, ovvero, da lavoratori titolari di trattamento pensionistico, ovvero, da lavoratori non appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, notificano ai richiedenti il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti.

 

Si precisa che, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, rilevano le seguenti codifiche delle attività economiche ATECO 2007:

 

-      Gruppo 30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;

-      Classe 30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;

-      Categoria 30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere;

-      Sottocategoria 30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane;

-      Sottocategoria 30.20.02Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere.

 

Per quanto riguarda la classificazione dei datori di lavoro che svolgono le descritte attività, si evidenzia che i codici statistico contributivi (c.s.c.) sono i seguenti:

 

-      c.s.c. 10604 e c.s.c. 40604 per il codice Ateco 2007 30.20.01;

-      c.s.c. 10668 e c.s.c. 40668 per il codice Ateco 2007 30.20.02.

 

Inoltre, ai fini del diritto al beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, nell’ambito del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario deve intendersi contemplata anche l’attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori), la quale è caratterizzata dall’Ateco 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 e 40668.

 

Come previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale, a conclusione delle verifiche preliminari, le domande di accesso al beneficio in argomento sono trasmesse tempestivamente all’Inail e, segnatamente, alle Direzioni regionali competenti in base al criterio della sede legale del datore di lavoro, al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 3.

 

Il decreto ministeriale, all’articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale.

 

Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell’Inail, le sedi Inps richiedono al suddetto datore di lavoro[1] apposita dichiarazione da rendere mediante la compilazione dello specifico modulo allegato alla presente circolare (cfr. allegato 2),  nel quale risulti:

 

1) l’effettivo svolgimento, nel sito produttivo di materiale rotabile ferroviario, di operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto e della loro durata;

2) la presenza del lavoratore nel sito produttivo per l’intera durata delle operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto;

3) la mancata dotazione dei predetti lavoratori degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto.

 

Inoltre, ai fini di un efficace riscontro di quanto affermato dal datore di lavoro, questi deve allegare alla propria dichiarazione i seguenti documenti relativi allo specifico sito produttivo:

 

a) documentazione attestante l’esatta durata del periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio/termine lavori);

b) documentazione attestante la durata d’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza in lavoro).

 

Nelle situazioni in cui il datore di lavoro non fornisca l’apposita dichiarazione con tutta la predetta documentazione di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l’istanza verrà rigettata essendo improcedibile.

 

In tali fattispecie, l’istanza non deve essere trasmessa all’Inail in quanto priva degli elementi documentali necessari all’effettuazione dell’accertamento tecnico di competenza.

 

Una volta definita la fase istruttoria di acquisizione della dichiarazione con l’annessa documentazione, l’Inps trasmette alle sedi competenti Inail, ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale del 12 maggio 2016, oltre alla domanda di accesso al beneficio, i seguenti documenti:

 

  • dichiarazione del datore di lavoro;
  • documentazione di cui ai punti a e b sopra citati.

 

Nell’ipotesi di riscontrate incongruenze, l’Inail effettua le necessarie verifiche, anche al fine di accertare, ai sensi della norma in oggetto, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965.

 

L’Inail, come disposto dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, all’esito delle verifiche effettuate, trasmette tempestivamente all’Inps la certificazione tecnica di competenza attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a e b del punto 3 di questa circolare.

 

6.   Adempimenti successivi a cura dell’Inps

 

I provvedimenti di rigetto di cui al punto 5, sono trasmessi agli interessati a cura delle sedi territoriali, con indicazione della possibilità di presentare, avverso gli stessi, ricorso amministrativo ai competenti Comitati centrali dell’Inps.

 

Con riguardo invece ai soggetti con certificazione positiva rilasciata dall’Inail di cui alla lettera a) del punto 5, gli operatori acquisiscono negli archivi il periodo di lavoro da rivalutare, come certificato dall’INAIL, con apposito codice contributo, che sarà comunicato alle sedi successivamente, e trasmettono agli interessati la certificazione tecnica positiva rilasciata dall’Inail con la precisazione che il beneficio di cui al punto 4 sarà riconosciuto solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015.

 

7.   Monitoraggio

 

Il beneficio in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse assegnate ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

Tali risorse costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al punto 4, tenendo conto dei relativi oneri anche in via prospettica.

 

Pertanto, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’Inps effettua il monitoraggio delle domande di certificazione del diritto a pensione attraverso l’analisi delle informazioni concernenti:

 

- la data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;

- l’onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;

- la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

 

Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici.

 

8.   Certificazione del diritto a pensione

 

All’esito delle operazioni annuali di monitoraggio l’Istituto comunica all’interessato:

 

a) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento è indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui al punto 8;

c) il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni.

 

Nel caso in cui l’interessato abbia presentato domanda di certificazione del diritto a pensione con il riconoscimento del beneficio previsto, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma essendo nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, l’Istituto comunica l’accoglimento di cui alla lettera a) del presente punto con riserva. In tali casi, l’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro l’anno di riferimento.

 

9.    Domanda di pensione e decorrenza dei trattamenti pensionistici

 

I soggetti in possesso dei prescritti requisiti e della certificazione del diritto a pensione devono presentare domanda di pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

 

I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui al punto 4 non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.

 

10.  Procedure

 

Con successivo messaggio saranno diramate le relative istruzioni procedurali.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 



[1] Nel rinviare, per la definizione giuridica del datore di lavoro, all’articolo 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si fa presente che, ai fini dell’attestazione suddetta, nessun problema si pone nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia subito variazioni rispetto al momento in cui sono stati svolti i lavori di cui alla norma in oggetto.

Irrilevanti appaiono anche le variazioni relative al titolare dell’azienda, del domicilio e della residenza del titolare stesso, della sede legale, del cambiamento di ragione sociale, del trasferimento dell’azienda. Nell’ipotesi di vero e proprio subentro di un soggetto giuridico diverso nella titolarità dell’impresa, (cessione o conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, scissione societaria, etc), le dichiarazioni dovranno essere rese da quest’ultimo soggetto.