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Circolare numero 70 del 03-06-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/06/2020
Circolare n. 70
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità di accesso alla prestazione di assegno ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), del D.I. n 99296/2017.

 

INDICE

 

1. Premessa e quadro normativo

2. Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari

3. Assegno ordinario

3.1  Misura della prestazione

3.2 Durata dell’intervento

4. Contribuzione correlata

5. Contributo addizionale

6. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda

7.  Elementi della domanda

8.  Delibera di concessione

9. Pagamento delle prestazioni

10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento

10.1 Modalità di compilazione del flusso UniEmens riferite a lavoratori iscritti al Fondo speciale FS

10.2 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario - assegno ordinario per contratto di solidarietà 

11. Assegno ordinario e attività di lavoro

12. Assegno ordinario e altre prestazioni

13. Monitoraggio e rendicontazione della spesa

14. Istruzioni contabili

 

 

 

 

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.

 

In applicazione della suddetta norma, con l’accordo del 28 luglio 2016, stipulato tra le organizzazioni del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si è convenuto di adeguare la previgente disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane(di seguito, Fondo), di cui al D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015.

 

 

I contenuti dell’accordo del 28 luglio 2016 sono stati successivamente recepiti con D.I. 18 maggio 2017, n. 99296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18/07/2017.

 

La presente circolare fornisce le prime istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo in argomento.

 

Con successiva circolare verranno rese note le modalità di presentazione delle domande per l’accesso agli interventi formativi e le relative istruzioni operative e contabili.

 

 

 

 

2. Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari

 

Alla prestazione in oggetto sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti – iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo FS) o all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) – di aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato italiane detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, compresi i lavoratori a tempo determinato (cfr. nota MLPS prot. n. 29/6059 del 14 settembre 2015) e gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.

 

L’accesso alle prestazioni ordinarie non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.

 

 

 

3. Assegno ordinario

 

Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), e all’articolo 8, comma 4, del D.I. n. 99296/2017, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al D.lgs n. 148/2015.

 

L’assegno ordinario, nella misura e nei limiti di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi 3.1 e 3.2, consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e di CIGS, illustrate nelle circolari n. 197/2015, n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017, n. 2276/2017 (causali CIGO), nonché nelle circolari n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (causali CIGS) e nella circolare dell’Istituto n. 130/2017 limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.  

 

Le causali per le quali è possibile richiedere l’assegno ordinario sono le seguenti:

 

  1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  2. situazioni temporanee di mercato;
  3. riorganizzazione aziendale;
  4. crisi aziendale;
  5. contratto di solidarietà.

 

L’articolo 8, comma 2, del D.I. n. 99296/2017, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, prevede che per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni solo nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, con riferimento ai lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione della domanda (cfr. la circolare MLPS n. 16 del 28/08/2017).

 

In via eccezionale, al fine di consentire alle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di fronteggiare la crisi che ha investito il settore a causa dell’emergenza epidemiologica, attraverso una più rapida ed agevole fruizione degli strumenti a tutela del reddito dei lavoratori, è stata prevista una disciplina semplificata di accesso all’assegno ordinario, con l’introduzione delle seguenti causali:

 

  1. Emergenza COVID-19 d.l.9/2020;
  2. COVID-19 nazionale.

 

Con la circolare n. 38 del 12/03/2020 e con la circolare n. 47 del 28/03/2020, cui si rinvia per la disciplina di dettaglio, sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all’assegno ordinario con le summenzionate causali COVID-19.

 

 

 

3.1  Misura della prestazione

 

A norma dell’articolo 8, comma 6, del D.I. n. 99296/2017, l’importo dell’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, ridotta, ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti. Tale riduzione, pari al 5,84%, rimane nella disponibilità del Fondo.

 

La retribuzione mensile utile ai fini della determinazione della misura dell’assegno ordinario è calcolata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti  e continuativi  della  retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali  relativa  ai  12 mesi precedenti l'avvio delle procedure di cui all’articolo 7 del D.I. n. 99296/2017.  Sono  escluse,  a  titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e  ogni  altro  emolumento  ad  esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di  qualsiasi  natura  e titolo.

 

L’assegno ordinario deve essere, in ogni caso, di importo almeno pari all’integrazione salariale e non è previsto per esso l’applicazione di massimali.

 

 

 

3.2 Durata dell’intervento

 

La durata massima del trattamento, per ciascuna unità produttiva, non può essere superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, anche con riferimento all’utilizzo in via continuativa della prestazione.

 

In ogni caso, la durata massima complessiva del trattamento non può superare, per ciascuna unità produttiva, il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4 del D.lgs n. 148/2015).

 

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà si computa per la metà, per la parte non eccedente i 24 mesi, e, per intero, per la parte eccedente.

 

Per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto delineato dall’Istituto con la circolare n. 201/2015.

 

 

 

4. Contribuzione correlata

 

Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario, in favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, il Fondo provvede a versare alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura (art. 9, commi 7 e 8, del D.I. n. 99296/2017).

 

Il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

 

A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015.

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo.

 

In particolare, per il 2020, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS.

 

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2020 è pari a € 103.055,00.

 

 

 

5. Contributo addizionale

 

In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%  calcolato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017. Nello specifico, il medesimo è calcolato “sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni, prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio delle procedure” contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro trattamento economico ad esso connesso, premi ed erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo.

 

L’esposizione ed il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono secondo le modalità operative declinate nel successivo paragrafo 10.2.

 

 

 

6. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.I. n. 99296/2017, l’accesso alla prestazione a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge esistenti.

 

Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale.

 

Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto.

 

Ciascun intervento viene finanziato nei limiti delle risorse già acquisite al Fondo, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo.

 

La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la già citata circolare n. 201/2015, alla quale si rimanda.

 

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 122/2015, così come integrata dalla circolare n. 201/2015. Le istruzioni per la presentazione delle domande di assegno ordinario sono state fornite con il messaggio n. 981/2016.

 

Per la corretta individuazione dell’unità produttiva si rinvia a quanto già specificato nelle circolari n. 197/2015, n. 9/2017 e n. 56/2017.

 

Le domande di accesso all’assegno ordinario sono esaminate dal Comitato amministratore e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo (art. 8, comma 2, del D.I. n. 99296/2017).

 

 

 

 

 

 

7.  Elementi della domanda

 

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:

 

  • il periodo della prestazione richiesta, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore per le quali si richiede l’intervento del Fondo;
  • la data dell’accordo aziendale;
  • la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 3, del D.I. n. 99296/2017.

 

All’istanza di accesso alla prestazione di assegno ordinario dovrà essere allegata la stima della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.

 

 

 

8.  Delibera di concessione

 

La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

 

Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la medesima può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

 

9. Pagamento delle prestazioni

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura INPS competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per le operazioni di conguaglio o rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; inoltre la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il cassetto bidirezionale.

 

L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

 

A norma dell’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione ovvero dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS – cfr. la circolare n. 201/2015).

 

In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia a quanto già specificato con le circolari n. 197/2015, n. 201/2015 e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017.

 

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria, né sui flussi di regolarizzazione.

 

 

 

10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento

 

Per tutte le istanze presentate a partire da marzo 2020, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

 

I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.

 

Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.

 

Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.

 

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

 

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

 

Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

 

I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane sono i seguenti:

 

Codice

Descrizione

AOR

Assegno ordinario

ASR

Assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

Le matricole che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione “2M” del Fondo in trattazione.

 

Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.

 

Nell’Allegato n. 1 viene riportato l’algoritmo per il calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura della prestazione di assegno ordinario e della contribuzione correlata.

 

 

 

10.1 Modalità di compilazione del flusso UniEmens riferite a lavoratori iscritti al Fondo speciale FS

 

Qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia relativa a un lavoratore iscritto al Fondo FS, al fine di garantire la corretta acquisizione e gestione delle informazioni riferite alla totale o parziale assenza giornaliera di attività lavorativa, sarà necessario compilare esattamente gli elementi della sezione Fondo Speciale, e della sottosezione <Figurativi>, sia in ordine ai giorni di anzianità contributiva obbligatoria e figurativa, evitando duplicazioni, sia in ordine alla ripartizione analitica (L. 177/76, 13esima, CA, IIS) della retribuzione, avendo riferimento alle componenti degli emolumenti corrisposti, nonché ai valori costitutivi della retribuzione “persa”.

 

In particolare, i giorni in cui non viene resa affatto attività lavorativa dovranno essere conteggiati come figurativi, con conseguente valorizzazione delle quote di retribuzione “persa” nella sottosezione <Figurativi>.

 

Nel caso la riduzione della prestazione lavorativa abbia ad oggetto solo una frazione dell’orario giornaliero, il giorno dovrà essere conteggiato come obbligatorio se la restante parte è retribuita in virtù di prestazione lavorativa resa, ovvero di abbinamento con altro congedo retribuito per le residue ore fino a completamento dell’orario lavorativo. La retribuzione “persa” delle ore non lavorate per l’evento “AOR” ovvero “ASR” dovrà essere denunciata ripartita nella sottosezione <Figurativi> e sarà acquisita in estratto conto quale integrazione del dato obbligatorio. Ciò in quanto assente la valorizzazione dell’anzianità di diritto figurativa.

 

Nel caso la riduzione della prestazione lavorativa abbia ad oggetto solo una frazione dell’orario giornaliero, il giorno dovrà essere conteggiato come figurativo se la restante parte è abbinata con altro congedo totalmente coperto da contribuzione figurativa. Analogamente il giorno dovrà essere considerato figurativo se per le restanti ore fino a completamento dell’orario lavorativo il lavoratore abbia fruito di altro congedo NON coperto da contribuzione figurativa e totalmente NON retribuito. La connotazione figurativa del giorno fa sì che sia conteggiato nella sottosezione <Figurativi> con l’evidenza analitica delle corrispondenti quote retributive “perse” riferite alle ore non lavorate per l’evento “AOR” ovvero “ASR”.

 

 

 

10.2 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario - assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.

 

In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:

 

-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;

 

-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.

 

A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale già in uso:

 

Codice

Descrizione

A101

ctr. Addizionale su assegno ordinario

A102

ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

 

A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causale già in uso:

 

Codice

Descrizione

L001

Conguaglio assegno ordinario

L002

Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà

 

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

 

Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi di serie e documentate difficoltà finanziarie. In tali eventualità, laddove le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti Strutture territoriali dell’INPS possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. la circolare n. 197/2015 in materia di CIG).

 

Le sedi competenti, in tale ipotesi, dovranno verificare, al momento del pagamento che, per il periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come evidenziato al successivo paragrafo 12.

 

 

 

11. Assegno ordinario e attività di lavoro

 

Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

 

Al riguardo si rimanda a quanto già disciplinato con la circolare n. 130/2010 in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato. A tal fine si precisa che, stante gli orientamenti giurisprudenziali, l’incumulabilità, nelle varie manifestazioni di cui alla citata circolare, si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.

 

A norma dell’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM).

 

In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva.

 

 

 

 

12. Assegno ordinario e altre prestazioni

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 11, per i periodi di fruizione della prestazione, i lavoratori interessati maturano il trattamento di fine rapporto (TFR), che viene determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali in vigore. Gli oneri connessi al TFR relativo alla retribuzione persa dai lavoratori restano a carico dell’azienda.

 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è altresì dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

 

In materia di compatibilità dell’assegno ordinario con altre prestazioni, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

 

 

13. Monitoraggio e rendicontazione della spesa

 

Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine di assicurare il pareggio di bilancio il Comitato amministratore, o in sua vece l’Istituto in caso di inadempienza di questi, possono proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato amministratore del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (ad esempio, decadenza ai sensi del D.lgs n. 148/15; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc.).

 

Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione.

 

 

 

 

14. Istruzioni contabili

 

Ai fini delle rilevazioni contabili dell’erogazione delle prestazioni di assegno ordinario e di assegno ordinario per contratto di solidarietà del Fondo in commento, posti a conguaglio in UniEmens dal datore di lavoro con i codici evento “L001” ed “L002”, si istituiscono nell’ambito della gestione FE – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. – Decreto interministeriale n. 99296, del 18 maggio 2017 - contabilità separata FER i seguenti conti: 

 

FER30130 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;

 

FER30190 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso;

 

FER30132 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;

 

FER30192 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso.

 

La contabilizzazione della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da accreditare sul conto assicurativo dei lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni ordinari avverrà al seguente conto esistente:

 

FER32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari e di solidarietà.

 

L’accreditamento della contribuzione figurativa dell’assegno ordinario, anche per contratto di solidarietà, a carico del Fondo, avverrà sui conti già in essere del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPR22141) ovvero del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A (GFR22141) o di eventuali altri Fondi a cui risultano iscritti i lavoratori.

 

La rilevazione contabile della contribuzione addizionale sugli assegni ordinari e sugli assegni ordinari per contratto di solidarietà prevista dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, ed identificata in UniEmens rispettivamente con i codici evento “A101” ed “A102” secondo le modalità esposte nei paragrafi precedenti, avverrà ai seguenti conti di nuova istituzione:

 

FER21106 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;

 

FER21176   contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n.99296/2017, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso;

 

FER21126 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017  -  insoluto - competenza anni precedenti;

 

FER21186 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 -  insoluto - competenza anno in corso;

 

FER21108 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;

 

FER21178 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso;

 

FER21128 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per contratti di solidarietà di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 -  insoluto - competenza anni precedenti;

 

FER21188 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti di solidarietà di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 - insoluto - di competenza dell’anno in corso.

 

La contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione dell’articolo 8, comma 6, del D.I. n. 99296/2017, che rimane nella disponibilità del Fondo, deve avvenire al nuovo conto FER22100.

 

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele