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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 71 del 22-05-2012


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22/05/2012
Circolare n. 71
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Nuovi regolamenti comunitari: accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro; articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs.151/2001; articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009; periodi coperti negli ordinamenti previdenziali di Paesi dell’Unione europea e di Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale.

SOMMARIO:

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

Come noto, dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

 

L’articolo 12 del regolamento n. 987/2009 stabilisce che quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria.

 

Anche alla luce di tale disposizione, l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine  di chiarire i limiti della tutela in Italia di periodi al di fuori del rapporto di lavoro - corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale (articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs. n.151/2001) - che risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti previdenziali dei Paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati[1].

 

In base alla legislazione italiana, infatti, l’accredito ed il riscatto per maternità e congedo parentale sono possibili solo quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) in ciascuna delle gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo (in tal senso circolari INPS nn. 102 del 31 maggio 2002 e 61 del 26 marzo 2003. Inmateria di contribuzione figurativa, è di conforme avviso Cass.sez.Lav. n.12218/2004, a mente della quale “secondo i principi generali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione”).

 

Si ricorda che la problematica ha avuto recenti sviluppi in ambito comunitario, poiché, a decorrere dal 1° maggio 2010, il quinquennio contributivo necessario per procedere all’accredito ed al riscatto dei periodi maturati fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, D.lgs.151/2001), può essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE (vedi circolare INPS n. 41 del 25 febbraio 2011).

 

Per evitare che i periodi in argomento possano ricevere plurime coperture assicurative che potrebbero derivare da applicazioni distorte e non giustificate delle norme relative ai benefici in parola, il citato Ministero, come sopra evidenziato, è stato interessato a precisare se, in conformità ai principi generali operanti in materia, l’accredito ed il riscatto in discussione debbano essere preclusi, per le nuove domande di accredito e riscatto e per quelle non ancora definite, allorquando i relativi periodi risultino già coperti

-   da periodi esteri di assicurazione,

-   da periodi esteri di residenza,

-   da periodi equivalenti a periodi di assicurazione, siano essi collegati o meno alla maternità,

risultanti in Stati comunitari o in Stati legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato. 

 

Il citato Ministero ha chiarito, infine, che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009 in materia di totalizzazione, la qualificazione dei periodi italiani accreditati per congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sovrapposti a periodi esteri deve essere effettuata con riferimento alla legislazione italiana.

 
  Il Direttore Generale  
  Nori  


[1] Ai sensi dell’art.25, comma 2, del D.lgs.151/2001, in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art.35, comma 5, del suddetto decreto, per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.