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Circolare numero 72 del 30-04-2013


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30/04/2013
Circolare n. 72
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS e la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati sulle prestazioni temporanee.

 

In data 7 marzo 2013 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto con la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati una convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 della legge 1991, n. 223 (all.1).

 

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.

 

I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012,  di disoccupazione speciale e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore della SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati mediante trattenuta sulle prestazioni predette.

 

Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.

La delega è priva di effetto se non è contenuta nel modello di domanda INPS oppure nel caso in cui non rechi la sottoscrizione del lavoratore o il timbro e la firma del legale rappresentante dell'organizzazione. 

 

Il codice identificativo della SI.NA.L.P.- Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati è “4801”.

 

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 legge 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il  datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.

 

In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.

 

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

 

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

 

Nel caso in cui l’INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione di detta revoca.

 

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

 

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

 

A tal proposito la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:

 

  • 4% sull'indennità di disoccupazione Mini ASpI e Mini ASpI 2012;
  • 2% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, indennità di mobilità e sussidio per  lavori socialmente utili).

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.

 

L’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,74 (settantaquattro centesimi) per singola delega.

 

L’eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), a seguito della quale la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati e alle vicende ad esso relative.

 

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

 

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

L’Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione dell’allegata convenzione, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

 

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Si comunica che la sede legale della SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati è in Via Francesco Benaglia n. 13, Roma.

 

I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio.

 

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati (SI.NA.L.P.), sono stati istituiti i seguenti conti:

  •  GPA25359 – per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee; 
  •  GPA35359 – per l'accreditamento alla SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati dei contributi associativi sopra citati; 
  •  GPA11359 – per la rilevazione del debito verso la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati.

 I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA11359, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

 

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati, devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

 

Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti alla definizione dei rapporti finanziari con la citata organizzazione si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

 

Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA11359, GPA25359 e GPA35359 sopra indicati.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori