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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 78 del 14-05-2013


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Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Vigilanza
Roma, 14/05/2013
Circolare n. 78
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 comma 11, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente. Chiarimenti

SOMMARIO:

1.   Premessa.

2.   Evoluzione normativa e giurisprudenziale.

3.   Istruzioni operative

4.   Oneri accessori

1.   Premessa

 

In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, nonché per dar conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, si ritiene utile ricordare il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26 ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.

 

2.   Evoluzione normativa e giurisprudenziale.

 

Come è noto, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede letteralmente che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…(omissis)”.

 

L’Istituto, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.

 

Di conseguenza, l’applicazione del criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.

 

Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, questo Istituto ha proceduto – in presenza dei rispettivi requisiti – ad imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate.

 

In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore che, con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208, disponendo come segue: “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.

 

La successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione, ribadendo che “l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente” (Cass. S.S.U.U., 17076/11; dello stesso tenore, Cass. S.S.U.U., 17074/11).

 

Infatti, “la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.” (Cass. sez. VI civ., 3839/12).

 

 

3.   Chiarimenti in ordine ai requisiti di partecipazione personale ed abituale all’attività lavorativa. Istruzioni operative

 

 

In considerazione del fatto che la norma in parola è “una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata” (Cass., sez. lav., 5678/12), con conseguente valenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.

 

Pertanto, nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

 

Ne consegue che devono intendersi superati i chiarimenti forniti con il messaggio 14905/99, nella parte in cui risulta in contrasto con la sopravvenuta norma, facendosi riserva di diramare ulteriori precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici approfondimenti.

 

In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali si atterranno a quanto sin qui esposto, procedendo ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in giudizio.

 

In particolare, dall’istruttoria devono emergere idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede.

 

Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa.

 

Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita (Cass. Sez. lav., 11804/12). Parimenti, può ritenersi abituale un’attività di vendita di merce on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.

 

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con Ris. 126/E del 16 dicembre 2011, i “connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimenti di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.”.

 

La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell’abitualità spetta all’Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell’abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l’onere probatorio venga compiutamente assolto ed , a tal fine, che l’attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco.

 

Indubbiamente la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine della valutazione: di recente la suprema Corte ha confermato di ritenere compiuta la prova dell’esercizio dell’attività da parte del socio in presenza della semplice domanda di iscrizione e dell’assenza di lavoratori ad eccezione dell’altro socio (Cass. Sez. lav., 11685/12).

 

A tal proposito, è da tener presente che “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. sez. lav., 5360/12).

 

Le istruzioni che precedono saranno utilizzate anche in sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi, nella duplice ottica di esercitare i diritti di imposizione contributiva confermati dal legislatore e, nel contempo, di non aggravare il contenzioso giudiziario con provvedimenti non supportati da idoneo corredo probatorio.

 

 

4.   Oneri accessori

 

In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto la disposizione normativa in parola, si ritengono ravvisabili i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 della legge 388/00, pertanto si dispone la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

 

Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/10, recante la disposizione di interpretazione autentica.

 

Per i periodi successivi, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri di cui alla legge n. 388/00, art. 116, comma 8.

 

Con successivi messaggi, si provvederà a fornire informazioni relative alla modulistica on-line ed al rilascio di idonea procedura informatica.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori