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Circolare numero 8 del 10-01-2013


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Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Roma, 10/01/2013
Circolare n. 8
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Art. 3bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 7 maggio 2012  - modalità di computo del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

SOMMARIO:

Premessa 1. Istruzioni per la liquidazione delle prestazioni 2. Istruzioni per la compilazione delle denunce mensili 3. Regolarizzazione contributiva 3.1 Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi successivi a gennaio 2005 3.2. Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi anteriori a gennaio 2005

Premessa

 

Con la sentenza n. 119 del 7-10 maggio 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 promossa dal Tribunale di Monza, in relazione all’art. 3 della Costituzione.

 

Le citate disposizioni, modificando l’art. 3bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 hanno individuato quale base di computo del trattamento di fine servizio la retribuzione effettivamente percepita dai dipendenti pubblici nominati direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl e delle aziende ospedaliere.

 

Acquisito il parere dei Ministeri Vigilanti, l’Istituto si atterrà, pertanto, all’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale risultando, di conseguenza, superata ogni diversa indicazione precedentemente impartita.

 

1.   Istruzioni per la liquidazione delle prestazioni

 

Premesso quanto sopra, con riferimento ai direttori generali, amministrativi o sanitari di un’azienda sanitaria locale o di un’azienda ospedaliera, già dipendenti di una pubblica amministrazione e collocati in aspettativa per il periodo di svolgimento dell’incarico, che cessano dal servizio durante l’incarico stesso ovvero in coincidenza del suo termine, il trattamento di fine servizio dovrà essere calcolato tenendo conto del trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito entro i limiti del massimale di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (massimale annuo della base contributiva valevole per i dirigenti delle aziende industriali) rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’Istat, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 3bis del d.lgs. 502/1992.

 

Il predetto massimale, come indicato nel paragrafo 15 della circolare n. 21 del 9 febbraio 2012, per le cessazioni relative al 2012, è pari a € 175.265,00.

 

Per il calcolo della retribuzione contributiva utile relativa ad anni successivi o precedenti a quello corrente occorre far riferimento al valore del massimale riferito all’anno stesso e pubblicato dall’Istituto con appositi messaggi o circolari.

 

A tale riguardo si evidenzia che le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere possono regolarizzare, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro 3 mesi dall’emanazione della presente circolare, la posizione assicurativa e contributiva dei Direttori Generali, dei Direttori Amministrativi e dei Direttori Sanitari, a decorrere dalla data (31 luglio 1999) di entrata in vigore dell’art. 3bis del d.lgs. 502/1992, introdotto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229/1999, provvedendo al versamento, presso la Gestione ex INPDAP – INADEL, del differenziale contributivo corrispondente alla differenza tra la contribuzione ai fini del TFS/TFR, già versata sull’imponibile virtuale e quella calcolata sulla retribuzione contributiva utile corrisposta, nei limiti del massimale di cui sopra, secondo le aliquote previste ai sensi dell’art.11 della legge n.152/68 (6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell’80%, ripartito nella misura del 3,60% a carico del datore di lavoro e del 2,50% a carico del dipendente).

 

Si precisa che tale regolarizzazione deve essere effettuata, a decorrere dalla predetta data del 31 luglio 1999, sia per il personale in servizio che ancora riveste la carica di Direttore generale, amministrativo o sanitario, che per quello rientrato nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.

 

Per tutte le controversie in atto in sede giurisdizionale, i dirigenti degli uffici competenti, prima di procedere nei termini sopra indicati alla riliquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti, decurtato della somma corrispondente alla contribuzione a carico dell’iscritto,  dovranno autorizzare gli avvocati, che rappresentano in giudizio l’Istituto, ad adottare ogni iniziativa per la rinuncia agli atti dei giudizi in corso, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere connessa alla decisione di conformarsi all’indirizzo interpretativo dianzi descritto.

 

La contribuzione a carico della Struttura sanitaria  verrà recuperata mediante il ricorso agli strumenti ordinari di recupero contributivo ed  inserita tra i dovuti d’ufficio nel primo ECA utile.

 

 

2.   Istruzioni per la compilazione delle denunce mensili

 

Per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa a far data dall’emanazione della presente circolare, l’Amministrazione di appartenenza deve indicare nell’UniEmens, Lista PosPA, il relativo codice di sospensione con il quadro E0 o V1 (causale 2 o 5) relativo all’ultimo periodo denunciato antecedente alla data di collocamento in aspettativa.

 

Le strutture sanitarie, per i predetti dipendenti, collocati in aspettativa, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore generale, amministrativo o sanitario,  sono tenute a trasmettere le denunce mensili contributive, indicando i propri dati in riferimento all’elemento azienda, ente di appartenenza, sede di servizio e valorizzando, eventualmente, la sezione Altro Ente Versante per i contributi versati direttamente dall’Amministrazione di appartenenza.

 

La gestione previdenziale da valorizzare è quella prevista per le aziende sanitarie e cioè la gestione INADEL, codice 6.

 

Gli imponibili devono essere valorizzati nei limiti del massimale contributivo, specificando l’eventuale parte eccedente il massimale nello specifico elemento.

 

3.   Regolarizzazione contributiva

 

Per quanto concerne, invece, i periodi pregressi, la regolarizzazione contributiva andrà effettuata distinguendo a seconda che i periodi da regolarizzare siano antecedenti al 2005, ovvero successivi.

 

3.1.     Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi successivi a gennaio 2005

 

Per l’aggiornamento della posizione assicurativa e la regolarizzazione contributiva del personale ancora in servizio, anche nell’ipotesi in cui il personale sia rientrato nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, la Struttura sanitaria presso la quale l’interessato ha prestato o presta servizio come Direttore generale, sanitario o amministrativo, deve inviare dei quadri V1, casuale 7, per ciascun periodo di riferimento, valorizzando, se già disponibili, l’elemento CodiceMotivoUtilizzo con il codice “regolarizzazione da circolare” e l’elemento DescrizioneMotivoUtilizzo con i riferimenti della presente circolare (numero e data).

 

Il periodo di riferimento del V1, casuale 7, non potrà essere superiore al mese.

 

Nei quadri V1, casuale 7, dovrà essere indicata la gestione INADEL, tenendo conto che i relativi elementi  dovranno essere quantificati per il differenziale derivante dalle operazioni di ricalcolo della base imponibile riferita alla retribuzione contributiva utile nei limiti del massimale.

 

Per le regolarizzazioni contributive effettuate oltre il terzo mese dalla data di emanazione della presente circolare, la sezione Ente versante dovrà essere  valorizzata indicando il codice fiscale del dichiarante nonché l’ anno e il mese  corrispondente al terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare.

 

Si evidenza che, nel caso in cui le denunce mensili siano state inviate con l’erronea valorizzazione della gestione ENPAS, occorrerà compilare, oltre ai quadri V1, casuale 7,anche i quadri V1, casuale 5, valorizzando la gestione INADEL,al fine di annullare le denunce inviate in precedenza e sostituirle con quelle con l’iscrizione alla gestione INADEL.

 

3.2.         Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi anteriori a  gennaio 2005

 

Ove l’incarico sia stato espletato nel periodo intercorrente tra il 1999 e il 2005, le Sedi ex INPDAP dovranno acquisire dalle Strutture sanitarie i dati riepilogativi, distinti per anno, delle retribuzioni contributive utili, nei limiti del massimale e il valore dei corrispondenti elementi da inserire nella posizione assicurativa.

 

Gli imponibili discendenti dalle retribuzioni contributive utili dovranno essere confrontati con quelli virtuali, acquisiti dalle amministrazioni di provenienza, al fine di ricavarne il differenziale contributivo da corrispondere a questo Istituto.

 

Detto differenziale dovrà essere inserito dalle Sedi stesse tra i dovuti d’ufficio del primo  ECA utile.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori