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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 82 del 16-05-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Risorse Strumentali
Roma, 16/05/2013
Circolare n. 82
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Certificazione ISE/ISEE per gli anni 2012 e 2013. Nuovo schema di Convenzione tra l’INPS ed il CAF approvato con Determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012. Pagamento e controlli sull’attività dei CAF .

SOMMARIO:

1. Premessa. 

2. Pagamento dei compensi per le DSU trasmesse dai CAF. 

3. Competenze dell’Istituto nell’ambito dei controlli sull’attività dei CAF.

4. Tipologia di controlli.

5. Procedimento di  verifica e diritto di difesa da parte dei CAF.

6. Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS.

                  

1. Premessa.

 

Con determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra l’INPS ed i Centri di Assistenza Fiscale (di seguito denominati CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013.

 

In prosecuzione con le precedenti convenzioni, il predetto schema affida ai CAF, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, il servizio per l’alimentazione del sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, ed a tal fine ne regolamenta l’attività che consiste nella ricezione e verifica della completezza delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (di seguito denominate DSU), nella loro trasmissione alla banca dati gestita dall’Istituto nonché nell’assistenza al soggetto dichiarante.

 

Lo schema di convenzione 2012-2013 prevede, tra le principali novità, la mancata compensazione di alcune fattispecie di DSU, nonché un sistema di controlli effettuati dall’Istituto sulla qualità del servizio reso dai CAF con il relativo regime sanzionatorio.

 

Facendo seguito al Messaggio n. 2277 del 5 febbraio 2013, contenente le prime disposizioni per l’attuazione della determinazione sopra citata, con la presente Circolare si forniscono le prime istruzioni operative sulle principali novità introdotte dallo schema di Convenzione 2012-2013.

 

 

2. Pagamento dei compensi per le DSU trasmesse dai CAF.

 

Si premette che l’affidamento ai CAF del servizio per l’alimentazione del sistema informativo dell’ISEE avviene in via non esclusiva ed a titolo oneroso.

 

Il pagamento del compenso ai CAF è preceduto dalla pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto del numero delle DSU fatturabili,  nonché del numero delle DSU rettificate e dell’elenco di quelle risultate non fatturabili al termine dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 6, 12 e 14 della convenzione. I dati contenuti nella suddetta pubblicazione afferiscono ad un arco temporale trimestrale.

 

I criteri di esclusione dai compensi delle DSU assunti alla base dei controlli automatici, di seguito descritti, comportano che non vadano retribuite le seguenti dichiarazioni:

 

1. DSU presentate dopo quella già certificata (dalla seconda in poi) con le seguenti caratteristiche:

-      stessa data di sottoscrizione o date diverse;

-      medesimo dichiarante o appartenente allo stesso nucleo;

-      stesso anno reddito;

-      stesso CAF o CAF diversi;

-      valori economici e anagrafici inalterati.

 

2. DSU presentate dopo quella già certificata (dalla seconda in poi) con le seguenti caratteristiche:

-      stessa data di sottoscrizione;

-      medesimo dichiarante o appartenente allo stesso nucleo;

-      stesso anno reddito;

-      stesso CAF o CAF diversi;

-      variazione dei valori economici e/o anagrafici.

 

3. DSU presentate dopo quella già certificata (dalla terza in poi) con le seguenti caratteristiche:

-      date diverse di sottoscrizione;

-      medesimo dichiarante o appartenente allo stesso nucleo;

-      stesso anno reddito;

-      stesso CAF o CAF diversi;

-      variazione dei valori economici e/o anagrafici.

 

4. DSU in cui il dichiarante o altro componente del nucleo risulti inesistente o deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione della DSU.

 

Si precisa che per DSU “certificata” si intende quella trasmessa e acquisita dal sistema informativo ISE/ISEE.

 

I CAF, consultando i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS, inviano le relative fatture alla Direzione Generale che provvede ad effettuare, sulla base dei soli dati fatturabili, il pagamento del 90% del loro importo a titolo di acconto, entro 90 giorni dalla loro presentazione e dalla verifica del D.U.R.C. del CAF  in corso di validità.

  

Il restante 10% a saldo è corrisposto successivamente all’espletamento dei controlli di cui all’articolo 14 della convenzione, e più precisamente a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell’Istituto.

 

A tal proposito si informa che a far data dal 1 gennaio 2013 la competenza in materia di fatturazione della certificazione ISEE (v. circolare n. 33 del 27 febbraio 2013) è stata trasferita dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali (di seguito denominata DCRS) alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (di seguito denominata DCPSR).

 

Pertanto, le fatture relative all’anno 2012 dovranno essere inviate alla DCRS, mentre quelle relative all’anno 2013 alla DCPSR.

 

Per la predisposizione delle proposte di pagamento è necessario che le convenzioni stipulate a livello territoriale siano inserite nella specifica procedura informatica complete dell’indicazione della data e luogo di sottoscrizione nonché delle firme dei soggetti che hanno stipulato la convenzione stessa.

In alternativa, copia delle convenzioni in parola dovranno essere trasmesse alle predette Direzioni Centrali che provvederanno alla liquidazione per l’esercizio di competenza.

 

 

3. Competenze dell’Istituto nell’ambito dei controlli sull’attività dei CAF.

 

Come anticipato in premessa, la Convenzione prevede che l’Istituto effettui annualmente dei controlli sulla qualità del servizio erogato dai CAF.

 

Il relativo procedimento di verifica è svolto dalle Strutture periferiche dell’INPS, che devono accertare il corretto adempimento da parte dei CAF degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In particolare, le Strutture periferiche competenti sulla base della residenza del dichiarante devono verificare se sussistano i casi d’inadempimento che danno origine a penale, espressamente previsti dall’articolo 14 (vedasi paragrafo 4).

 

Le Direzioni Regionali, invece, sono chiamate a coordinare le attività delle Strutture periferiche, nonché a monitorare ed a garantire il rispetto dei tempi prefissati.

 

Infine, la Direzione Generale attende alla funzione di indirizzo e coordinamento strategico, irroga la sanzione e paga il saldo finale al netto dei recuperi e delle penali successive alle verifiche amministrative.

La DCPSR è la Direzione amministrativa responsabile della gestione ordinaria di tale attività.

 

 

 

4. Tipologia di controlli.

 

Si premette che sulle DSU trasmesse dai CAF, sono previsti controlli automatici e controlli manuali.

 

 

I controlli hanno inizio con l’estrazione di un campione pari ad almeno il 3% delle DSU trasmesse dai CAF. Nel campione rientrano le DSU risultate “irregolari” a seguito dei controlli automatici e quelle che l’Istituto riterrà di sottoporre a controllo amministrativo.

 

Le Strutture periferiche, individuate in base alla residenza del dichiarante, procedono alla verifica delle DSU campionate, avvalendosi, nell’espletamento dell’attività di controllo, di un’apposita procedura informatica.

 

I controlli automatici riguardano le fattispecie di inadempimento di cui ai successivi punti 1, 3 e 4.

 

Per le DSU risultate irregolari a seguito del controllo automatico le Strutture periferiche non devono svolgere ulteriori attività di verifica, se non quelle necessarie all’esame delle eventuali controdeduzioni formulate dai CAF (vedasi paragrafo 5).

 

Sulle DSU non risultate irregolari a seguito del controllo automatico, facenti parte del campione estratto, vengono effettuati i controlli manuali di cui ai successivi punti 2, 5, 6 e 7. A tale fine le Strutture periferiche dovranno accedere, a tutte le informazioni presenti nella banca dati ISE/ISEE dell’Istituto nonché in altre banche dati (anagrafica ARCA, anagrafica tributaria, SIATEL, ecc.).

 

In ogni caso, i controlli devono essere tesi ad attivare tutti gli strumenti idonei alla verifica degli inadempimenti oggetto delle penali previste dall’articolo 14 della Convenzione.

In particolare, il predetto articolo contiene un’elencazione tassativa, che di seguito si riporta, delle fattispecie di inadempimento che danno origine a penale:

 

1)   Ritardo nella trasmissione delle DSU alla banca dati dell’Istituto (controllo automatico).

 

La trasmissione della DSU non deve avvenire oltre il termine di 10 giorni dalla data di presentazione. Nel conteggio dei giorni sono escluse le festività e per una sola volta il sabato e la domenica.

Va chiarito che, per l’impossibilità di trasmettere e quindi acquisire le DSU, sarà neutralizzato, ai fini del ritardo in esame, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ciascun anno e l’adeguamento, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, della procedura per il calcolo dell’ISE/ISEE. Tale adeguamento verrà comunicato con un apposito Messaggio.

 

 

 

2)   Difformità tra i dati trasmessi alla banca dati dell’Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione (controllo manuale).

 

In tal caso la Struttura periferica dovrà indicare il quadro (es. Nucleo Familiare Quadro A, F4, F5 ecc.) in cui tali difformità sono state riscontrate e precisare se le medesime incidano o non incidano sul valore finale ISE/ISEE. A tal fine è possibile utilizzare la funzione di simulazione del calcolo ISEE già disponibile nell’ambito del portale ISEE.

 

 

3)   Ritrasmissione dichiarazione con valori inalterati per un numero di volte superiore a due (controllo automatico).

 

Tale ipotesi riguarda le DSU presentate, dopo quella già certificata, da parte dello stesso dichiarante o dell’appartenente allo stesso nucleo familiare, per lo stesso anno di reddito, anche presso CAF diversi, con valori inalterati nelle componenti economiche ed anagrafiche.

Rientrano in tale fattispecie e verranno sanzionate anche le DSU ritrasmesse oltre le prime due nei seguenti casi:

-      presentazione di DSU con date diverse nell’anno di validità della DSU certificata per prima (se le DSU hanno la stessa data a maggior ragione sono soggette ad applicazione della penale);

-      DSU in cui vi sia uno scambio di ruoli tra gli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Non si considerano con valori inalterati le DSU in cui risulti variata una componente economica o anagrafica (ad es. un cambio di residenza consente, a parità di tutti gli altri elementi, di considerare variata la componente anagrafica).

 

Il CAF  prima di acquisire una DSU ha l’onere di consultare la lista delle dichiarazioni trasmesse al sistema informativo ISEE. In tale lista sono inserite in tempo reale le DSU acquisite on line e, entro 24 ore dalla trasmissione, quelle acquisite off line.

 

4)   Dichiarazioni presentate da soggetto inesistente o deceduto (controllo automatico).

 

L’ipotesi riguarda non soltanto le DSU in senso stretto presentate da soggetto inesistente o deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione della DSU, ma anche i casi in cui sia accertata l’inesistenza o il decesso di un componente del nucleo diverso dal dichiarante.

In tale ipotesi, sarà cura della Struttura territoriale acquisire dal CAF la schermata della banca dati SIATEL a dimostrazione dell’avvenuta consultazione della stessa da parte del CAF.

 

5)   Dichiarazioni recanti firma apocrifa (controllo manuale).

 

Per tale fattispecie di inadempimento il controllo avviene per lo più su segnalazione da parte dell’utente. Sarà cura della Struttura territoriale acquisire pertanto la copia della denuncia dell’utente all’autorità competente.

 

6)   Richiesta di corrispettivi all’utenza da parte del CAF (controllo manuale).

 

Anche per tale fattispecie di inadempimento il controllo avviene per lo più su segnalazione da parte dell’utente, che avrà l’onere di dimostrare, mediante documentazione in proprio possesso, l’avvenuto pagamento di un corrispettivo al CAF.

 

7)   Mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall’INPS (controllo manuale).

 

I CAF devono  produrre i documenti alle Strutture periferiche entro 30 giorni dalla pubblicazione dei dati.

 

La sistematica e reiterata ricorrenza delle ipotesi di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 comporta la risoluzione automatica della convenzione.

 

Si precisa comunque che le penali non sono cumulabili tra loro e che, pertanto, ove fossero riscontrabili per la stessa DSU molteplici inadempimenti,  si applicherà la penale più grave.

Alla luce di tale criterio, i controlli manuali sono eseguiti in ordine decrescente di gravità della penale. In particolare, la Struttura periferica deve accertare in via prioritaria le inadempienze descritte ai punti 5, 6 o 7, per le quali è prevista la medesima penale, e successivamente, nell’ipotesi in cui la DSU non risulti irregolare all’esito dei controlli di cui ad uno dei suddetti punti, l’inadempienza descritta al punto 2, per la quale è prevista una penale meno grave.

 

 

5. Procedimento di  verifica e diritto di difesa da parte dei CAF.

 

Il procedimento di verifica ha inizio con l’estrazione del campione di DSU da sottoporre a verifica che verrà messo a disposizione, tramite una procedura informatica, dei CAF nonché delle Strutture periferiche per lo svolgimento dei controlli in esame.

 

Per le DSU risultate irregolari a seguito dei controlli automatici, il CAF, entro 90 giorni dalla messa a disposizione dei dati delle DSU oggetto di controllo, potrà formulare le proprie controdeduzioni mediante la presentazione di osservazioni scritte ed eventuali documenti.

 

Le Strutture periferiche hanno altri 30 giorni per la valutazione delle osservazioni e della documentazione eventualmente prodotta dai CAF e per l’acquisizione dei risultati di tale riesame.

L’esito del medesimo può essere consultato dal CAF tramite la specifica procedura.

 

Invece, per le DSU che sono sottoposte a controllo manuale, il CAF dovrà far pervenire, entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei dati delle DSU oggetto di controllo, la copia in formato cartaceo o informatico della DSU e il documento di riconoscimento del dichiarante (vedasi articolo 14 della convenzione).

 

Una volta terminata la fase di controllo manuale, la Struttura periferica deve procedere ad acquisire gli esiti dello stesso entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione o dalla scadenza del termine per la produzione della stessa da parte dei CAF.

 

Gli esiti delle singole verifiche sono comunque consultabili in tempo reale dai CAF tramite l’apposita procedura.

 

I CAF possono presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione, le proprie controdeduzioni mediante la presentazione di osservazioni scritte ed eventuali documenti.

 

Le Strutture periferiche hanno altri 30 giorni per la valutazione delle osservazioni e della documentazione eventualmente prodotta dai CAF e per l’acquisizione dei risultati di tale riesame.

L’esito del medesimo può essere consultato dal CAF tramite la specifica procedura.

 

A conclusione di tutte le operazioni una apposita elaborazione centrale determinerà le penali a carico di ciascun CAF.

 

La riscossione delle somme dovute a titolo di penale avviene per compensazione in sede di pagamento del saldo pari al 10% del compenso e, per l’eventuale eccedenza, con apposita richiesta per recupero penale.

 

 

6. Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS.

 

Salva l’applicazione del sistema di penali, l’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in due casi:

 

a)   qualora  le dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni complessivamente verificate da parte dell’Inps ovvero da parte di qualunque altra Autorità; 

 

b)   nei casi di inadempienza grave del CAF.

 

Prima di esercitare la facoltà di recesso, l’INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola. 

 

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione Generale dell’INPS le proprie controdeduzioni, presentando osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

 

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine, di cui al precedente capoverso, per presentare le medesime, la Direzione Generale, tramite le Strutture territoriali, comunica al CAF il proprio recesso motivato, ovvero la volontà di non recedere in accoglimento di esse.

 

Il recesso ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione che avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

 

Nei casi di recesso, l’INPS ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso da quello della presente convenzione.

*      *      *

 

Si fa riserva di comunicare con successivo Messaggio l’inizio della fase dei controlli il cui svolgimento è propedeutico al pagamento del saldo del compenso pari al 10%.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori