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Circolare numero 83 del 20-05-2016


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 20/05/2016
Circolare n. 83
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.4
OGGETTO:

Requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Riepilogo e chiarimenti.

   

Premessa

 

La presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  fornisce un riepilogo organico in ordine ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) è stato soppresso ed è confluito nell’I.N.P.S. tra le forme previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Parte 1

 

1. I lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

 

I lavoratori dello spettacolo sono iscritti alla gestione ex ENPALS in ragione dell’elencazione di cui all’articolo 3 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  del 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni.

 

Gli interventi normativi succedutisi nel tempo, in particolare, i decreti di armonizzazione n. 166 e n. 182 del 30 aprile 1997, i decreti ministeriali del 10 novembre 1997 e del 15 marzo 2005, il decreto legge del 30 aprile 2010, n. 64 convertito con legge 29 giugno 2010, n. 100 in favore dei ballerini e tersicorei, nonché, da ultimo, il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, hanno ampliato la platea delle categorie dei lavoratori dello spettacolo ed hanno modificato la disciplina relativa ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal fondo (allegato 1).

 

1.1 L’evoluzione della disciplina nel tempo.

 

L'anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno.

 

1.1.1 Disciplina vigente anteriormente al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

 

I lavoratori dello spettacolo con l’obbligo del versamento contributivo all’ex gestione E.N.P.A.L.S. erano convenzionalmente suddivisi in 2 Gruppi (D.L.C.P.S. n. 708/1947), a prescindere dal fatto che l’attività svolta fosse strettamente subordinata od autonoma:

 

-      al 1° Gruppo apparteneva il personale artistico e tecnico, con rapporto di lavoro saltuario o a tempo determinato;

-      nel 2° Gruppo erano inseriti i lavoratori dell’impresa con qualifica operaia o impiegatizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In particolare:

 

  • fino al 31/12/1992, il requisito dell'annualità di contribuzione veniva perfezionato, secondo quanto previsto dal citato D.L.C.P.S. n. 708/1947 come integrato successivamente dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, con un numero di contributi giornalieri pari a:

        

-      60 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo (categorie dal nr. 1 al nr. 14 di cui all’art. 3 del  D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952);

        

-      180 gg. per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo (categorie dal nr. 15 al nr. 22 di cui all’art. 3 del  D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952).  

                                              

  • A decorrere dal 1° gennaio 1993, la riforma introdotta con Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 503 ha modificato il requisito dell'annualità di contribuzione in:

                                                                          

-      120 gg. per le categorie appartenenti al 1° Gruppo;

                                     

-      260 gg. per le categorie appartenenti al 2° Gruppo. 

 

1.1.2 Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997.

 

 

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1997, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 2, comma 22, della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto significative modificazioni al  regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo.

 

Con l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto, la citata distinzione convenzionale tra il 1° ed il 2° gruppo cessa di avere efficacia.

 

La norma, infatti, nell’individuare i requisiti di accesso e le modalità di calcolo delle prestazioni, introduce una terza categoria di lavoratori. Nell’inquadramento dei lavoratori in questo terzo gruppo non rileva la circostanza che i lavoratori  esplichino attività artistica o tecnica, in quanto è la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’elemento su cui si fonda l’appartenenza al terzo gruppo (c.d. raggruppamento).

 

A partire dal 1° agosto 1997, pertanto, le categorie di lavoratori iscritti al Fondo vengono suddivise nel modo seguente:

 

  1. Un primo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. 
  2. Un secondo gruppo dove vengono inseriti coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto a). 
  3. Un terzo gruppo di lavoratori al quale appartengono coloro che prestano attività a tempo indeterminato.

 

Con il citato decreto di armonizzazione n. 182/1997 e con i successivi decreti ministeriali del 10 novembre 1997 e del 15 marzo 2005, per i lavoratori assicurati alla gestione ex ENPALS, inquadrati nei tre gruppi come sopra individuati, ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva necessaria per il perfezionamento del diritto alle relative prestazioni pensionistiche, il requisito dell'annualità di contribuzione viene così distinto:        

                           

-      120 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo A;

                           

-      260 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo B;

                           

-      312 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo C.

 

 

1.1.3 Accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione.

 

Tenuto conto di quanto previsto dalle suindicate disposizioni di legge, ai fini dell’accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione va precisato che:

  • per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.1992, il requisito dell’annualità di contribuzione deve intendersi perfezionato al raggiungimento di 60 contributi giornalieri, per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche appartenenti al previgente gruppo 1, ed al raggiungimento di 180 contributi giornalieri per le altre categorie appartenenti al gruppo 2; 
  • per le anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1992, invece il requisito dell’annualità di contribuzione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992 che ne ha disposto l’elevazione, va commisurato, rispettivamente a 120 e 260 contributi giornalieri; 
  • l’elevazione a 312 contributi giornalieri prevista per i lavoratori inquadrati nel gruppo C di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182/1997, dispiega i suoi effetti per le anzianità contributive maturate dal 1° agosto 1997.

 

Per quanto esplicitato, quindi, i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31.12.1992, dal 1.01.1993 sino al 31.07.1997 e successivamente a tale data (V. circolare ex-Enpals n. 10 del 1997, p.to 1.1). 

I contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste  nei vari periodi, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l’annualità relativa al gruppo prevalente (A, B o C). 

 

1.1.4 Diritto a pensione.

 

Tenuto conto delle particolari annualità richieste nei vari periodi, come sopra illustrato, per la maturazione del diritto a pensione occorre perfezionare due requisiti:

 

  1. l’anzianità assicurativa, ovvero l’arco temporale che deve trascorrere dal primo contributo versato o accreditato fino alla decorrenza della pensione (es. Pensione di vecchiaia: 20 anni dal primo contributo); 
  2. il numero delle giornate che si richiedono per la copertura del periodo assicurativo richiesto.

 

In caso di lavoratore che maturi il requisito contributivo prima di quello assicurativo, il diritto  a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.

 

1.1.5 Inquadramento dei lavoratori.

 

Il D.M. 10 novembre 1997, tenuto conto dei criteri enunciati nell’articolo 2 del d.lgs. n. 182/1997, ha distinto le categorie dei lavoratori dello spettacolo in tre gruppi: A, B e C.  

Successivamente il D.M. 15 marzo 2005, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.C.P.S. n. 708/1947, come sostituito dall'art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha  rimodulato la composizione dei tre raggruppamenti ed ha inserito nuove figure professionali.

In particolare il D.M. del 2005 ha trasferito una serie di categorie professionali, la cui attività risulta strettamente connessa con la produzione e la realizzazione di attività di spettacolo, dal 2° gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 182/1997,  al 1° gruppo della medesima disposizione normativa.

 

Si specifica, infine, che la disciplina dettata dal DM del 2005 non può applicarsi retroattivamente posto che, i diversi Decreti, si applicano  “ratione temporis” (schema esemplificativo allegato 2).

 

1.2 Passaggi di gruppo.

 

L’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 182/1997 disciplina le ipotesi di passaggio dell’assicurato tra i diversi gruppi.

 

In particolare, il comma 3 dell’articolo sopra citato prevede che per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio tra diversi gruppi, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza sono riproporzionati in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

 

Il successivo comma 4 precisa che, ai fini del diritto alle prestazioni ed all’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.

Pertanto, in sede di liquidazione della pensione, ai fini dell’attribuzione del gruppo/categoria di appartenenza, opera il criterio della prevalenza contributiva in luogo del criterio dell’anzianità assicurativa, di cui all’art 11 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 espressamente abrogato.

 

Il comma 5 del medesimo articolo, abrogando l’articolo 11 del D.P.R. n. 1420/1971, ha dunque, delineato un collegamento tra categoria e gruppo (non esistente prima del 1997 in quanto l’unico criterio era quello della categoria), collegamento, peraltro, già definito dal comma 1, dell’articolo 2, del d.lgs. n. 182/1997, con riguardo all’intera vita lavorativa.

 

Ciò posto, per il periodo intercorrente tra il primo contributo versato e la decorrenza della pensione, la qualifica lavorativa rivestita dall’assicurato è inquadrata nella categoria e, quindi, nel gruppo così come disciplinato dal comma 2, dell’articolo 2, del decreto legislativo citato.

Da ciò consegue che il criterio della prevalenza può modificare l’appartenenza ad un gruppo/categoria sino alla maturazione del requisito e quindi può determinare un effetto differente ai fini del calcolo della contribuzione mancante per il diritto(c.d. requisito personalizzato).

 

A titolo esemplificativo:

 

  • n. 5744 contributi giornalieri accreditati nell’arco assicurativo di anni 20 in ragione dell’appartenenza al gruppo C;
  • n. 960 contributi giornalieri accreditati nell’arco assicurativo di anni 9 nel gruppo A.

 

In virtù del criterio della prevalenza, l’assicurato appartiene al gruppo C. Il numero complessivo dei contributi giornalieri utili ai soli fini del diritto alle prestazioni risulta essere n. 8240 ([960*2.6]+5744).

 

 

Annualità fino al 31.12.1992

60

Ex gruppo 1

180

Ex gruppo 2

Annualità dall’1.1.93 al 31.07.1997

120

Ex gruppo 1

260

Ex gruppo 2

Annualità dall’1.08.1997

120

Raggruppamento A

260

Raggruppamento B

312

Raggruppamento C

 

 

 

 

 

Rapporti tra gruppi

da C a A

312/120

/2,6

da A a C

120*312

*2,6

da B a A

260/120

/2,16667

da A a B

120*260

*2,16667

da C a B

312/260

/1,2

da B a C

260*312

*1,2

 

2. Valutazione della contribuzione del FPLS. Rapporti con la contribuzione versata/accreditata presso altre gestioni.

 

 

L’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971 prevede che, i soggetti che possono far valere contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni.

 

Le modalità attuative di tale disposizione, sono illustrate nella Convenzione stipulata in data 3 dicembre 1973 e nella Circolare n. 713 Prs. - n. 4871C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974.

 

Con messaggio n. 14371 del 1 giugno 2007 sono stati forniti chiarimenti relativamente ai casi di lavoratori titolari di contribuzione presso la gestione ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’istituto.

 

In particolare, è stato chiarito che l’accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell’interessato, deve essere condotto valutando:

 

  1. In primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex ENPALS e il FPLD;
  2. qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del FPLD;
  3. in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.

 

In tale ultima ipotesi la contribuzione accreditata presso la gestione ex ENPALS viene utilizzata, previo trasferimento presso il FPLD, con i criteri in vigore per la contribuzione accreditata in detta gestione e, di conseguenza, cumulata con quella da lavoro autonomo (V. messaggi n. 36579 del 28/04/1994, n. 37294 del 10/11/2005, n. 14371 del 2007).

 

Si rammentano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 4-ter della legge 17 marzo 1993 n. 63 di conversione del D.L. del 15 gennaio 1993, n. 6, circa la possibilità di cumulo gratuito della contribuzione versata al FPLS con la contribuzione accreditata presso la Gestione Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni.

 

La disciplina sopra illustrata non opera, a seguito della domanda dell’interessato, nei casi di prestazioni pensionistiche liquidate in favore dei lavoratori della gestione spettacolo in regime di:

 

  • computo nella Gestione Separata di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996;
  • totalizzazione di periodi assicurativi di cui al d.lgs. n. 42/2006;
  • Cumulo di periodi assicurativi di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 184/1997 come modificato dall’articolo  1, comma 76, lettera b) della legge n. 247/2007;
  • cumulo di periodi assicurativi non coincidenti di cui all’articolo 1, commi da 239 a 246, della legge n. 228/2012.

 

 

2.1 Gestione competente alla liquidazione della prestazione (Art. 16 del D.P.R. n. 1420/1971).

 

 

Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza ad erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva.

 

Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione valutati secondo la normativa vigente presso i due fondi.

 

La competenza è sempre attribuita alla gestione Spettacolo e Sport, qualora la contribuzione versata ed accreditata alla gestione dia diritto ad autonoma prestazione.

 

La competenza è altresì imputata alla gestione Spettacolo e Sport nei casi di pensione anticipata in favore dei ballerini e tersicorei, degli sportivi professionisti nonché della pensione di invalidità specifica ed anche in caso di lavoratore appartenente al gruppo A, tenuto conto che per questi ultimi i requisiti si devono verificare con la sola contribuzione ex ENPALS. In particolare, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del d.lgs. CPS n. 708/1947, ai sensi del comma 7 dell’articolo 4 del d.lgs. n. 182/1997, è infatti valorizzabile, ai fini del diritto alle prestazioni, esclusivamente la contribuzione che si riferisce ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

 

 

Gli adempimenti contabili intercorrenti tra i fondi relativamente alla segnalazione ed al successivo trasferimento della contribuzione, già regolamentati dalla circolare n. 151 del 10 luglio 1981 (Parte terza - Norme procedurali), sono richiamati con messaggio n. 3324 del 14 marzo 2014.

 

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA

 

 

 

TIPO

PRESTAZIONE

GRUPPO

DIRITTO

 

VO

INPS

 

  (anni) 20 x (settimane) 52 = 1040 x 6        = 6240

 

 

VO

FPLS

A

(anni) 20 x (contr. annuali) 120               = 2400

 (resta fermo il principio che per il gruppo A la

   competenza è sempre del FPLS)

 

B

 (anni) 20 x (contr. annuali) 260              = 5200

 

C

 (anni) 20 x (contr. annuali) 312              = 6240

 

 

RAPPORTI

                        Gruppo                                    A                     =         6240  : 2400 = 2,6

                        Gruppo                                   B                      =         6240  : 5200 = 1,2

                        Gruppo                                   C                      =         6240  : 6240 = 1

 

I coefficienti così determinati  (2,6- 1,2 – 1) sono uguali per tutti i tipi di prestazione e la competenza  è data dal confronto tra il numero delle giornate FPLS moltiplicate per il coefficiente relativo al raggruppamento prevalente e le settimane INPS rapportate a giorni.

 

3. Retribuzione pensionabile. Massimale giornaliero di retribuzione pensionabile. Contribuzione d’ufficio e contribuzione convenzionale. Retribuzioni superiori al massimale annuo (fasce di rendimento).

 

 

3.1 Retribuzione pensionabile e massimale giornaliero di retribuzione pensionabile.

 

 

La retribuzione pensionabile è individuata nella retribuzione presa a base di calcolo per la determinazione della quota di pensione.

 

L’articolo 12, comma 7, del D.P.R.1420/1971 ha fissato il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori iscritti al Fondo a 315.000 lire giornaliere.

 

L’art. 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182/1997 che ha modificato l’articolo 12 della sopra citata legge, ha mantenenuto il concetto di massimale di retribuzione giornaliera, precisando che “A decorrere dal 1 gennaio 1998 il limite delle 315.000 lire giornaliere è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT”.

 

Viene quindi, confermata altresì, l’indicizzazione delle retribuzioni giornaliere secondo le modalità indicate rispettivamente dall’art. 12, terzo comma, del D.P.R. n. 1420 del 1971 per le anzianità maturate sino al 31.12.1992 e dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 503 del 1992 per quelle successive a tale data.

 

3.2 I contributi d’ufficio.

 

A)   I contributi d’ufficio accreditabili fino al 31/12/1992.

 

I contributi d’ufficio accreditabili fino al 31/12/1992 in favore dei lavoratori del FPLS, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, spettano ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 nel testo modificato dalla legge n. 2388/1952.

 

I contributi d’ufficio sono accreditati sino al numero massimo di 50 all’anno e fino a raggiungere il limite di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest’ultimo numero, oltre alla contribuzione ex-ENPALS, anche la contribuzione derivante al fondo in virtù dell’articolo 16 del D.P.R n. 1420/1971 e l’eventuale contribuzione figurativa.

 

Ai contributi d’ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell’anno in considerazione.

 

I contributi sono utili sia per il diritto che per la misura della prestazione previdenziale, salvo nei casi di seguito elencati per i quali non concorrono alla determinazione del diritto:

 

  • pensione di vecchiaia anticipata ai ballerini e tersicorei;
  • pensione di anzianità ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 nel testo modificato dalla legge n. 2388/1952;
  • pensione di invalidità specifica.

 

Condizioni per l’accredito:

 

  • presenza nell’anno di almeno 50 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi;
  • retribuzione complessiva, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo dell’articolo 12 del citato D.P.R. n. 1420/1971, non superiore alla retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l’importo relativo al limite massimo della 26° classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

 

B)   I contributi d’ufficio accreditabili a partire dal 01/01/1993.

 

 

I contributi d’ufficio accreditabili a partire dal 01/01/1993 in favore dei lavoratori del FPLS, ai sensi dell’art. 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997, spettano ai lavoratori del gruppo A come individuati dal D.M. 10 novembre 1997.

 

I contributi d’ufficio sono accreditati per un massimo di 10 anni, nel limite di 60 contributi all’anno e sino a concorrenza dei 120 contributi giornalieri previsti per il perfezionamento dell’annualità ex-ENPALS.

 

L’accredito in parola opera nei riguardi dei trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 1997 (prima decorrenza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 182/1997).

 

I contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni.

 

Condizioni per l’accredito:

 

  • presenza nell’anno di almeno 60 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi;
  • retribuzione complessiva dell’anno non superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.

 

 

3.3 La contribuzione convenzionale.

 

La contribuzione convenzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 182/1997 per le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1997 superiori al milione di lire, è costituita dall’accredito di un numero di giorni di contribuzione fino ad un massimo di 8 giorni.

L’accredito di tale contribuzione è su base annua entro la capienza di 312 giornate ed è utile sia per il diritto che per la misura della prestazione secondo la sottostante tabella che viene rivalutata annualmente a partire dal 01/01/1997:

 

Fasce di retribuzione giornaliera

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

da Euro

ad Euro

Euro

731,01

1.463,00

731,00

1

1.463,01

3.657,00

1.463,00

2

3.657,01

5.851,00

2.194,00

3

5.851,01

8.045,00

2.925,00

4

8.045,01

10.239,00

3.657,00

5

10.239,01

13.164,00

4.388,00

6

13.164,01

16.090,00

5.120,00

7

16.090,01

in poi

5.851,00

8

 

 

3.4 Retribuzioni superiori al massimale annuo (fasce di rendimento).

 

Nel sistema di calcolo retributivo, l’aliquota di rendimento indica, in termini di percentuale della retribuzione pensionabile, l’importo della pensione per ogni anno di contribuzione.

L’art. 5 del d.l. n. 11 del 1993, dettando una norma di interpretazione autentica, ha esteso anche ai lavoratori assicurati presso l'ENPALS l'applicazione del citato articolo 21, comma 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67, valido per la generalità dei lavoratori.

 

Successivamente, l’articolo 4, comma 8, del d.lgs. 182 del 1997, ha stabilito che “ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.” 

L’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n 503/1992, peraltro, dispone che “le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle  relative  pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti  dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di  cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988,  n.  480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 20 maggio 1988, n. 160”

Ne deriva che, ferma restando l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 12 del d.lgs. n. 503/1992 in ordine alle aliquote di rendimento va tenuto comunque conto del limite del massimale di retribuzione pensionabile anno per anno determinato con riferimento agli iscritti ex Enpals. L’esistenza di un massimale di retribuzione pensionabile, per gli iscritti al FPLS (art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420/1971 così come modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182/1997), determina una limitazione al meccanismo delle aliquote di rendimento per le quote eccedenti il tetto, poiché le quote aggiuntive possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti del raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile.

 

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sollevata a seguito di ricorso giudiziario, si è pronunciata, in data 9 giugno 2008, la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 202, ha dichiarato inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da due diversi Tribunali in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 38 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento.

 

La differenza della disciplina sul massimale di retribuzione pensionabile tra lavoratori iscritti alla ex gestione ENPALS e la generalità dei lavoratori non costituisce una disparità di trattamento, secondo la Corte, anche sul presupposto che “non può essere trascurato, ai fini di una valutazione complessiva della prospettata questione, che il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo – anche in considerazione della particolarità di talune professioni e delle modalità di svolgimento delle medesime – è, per certi versi, un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce”.

La Corte ha inoltre evidenziato che “la  razionalizzazione  dei  sistemi  previdenziali  esige,  come  la  Corte  ha più  volte  ribadito,  valutazioni  e  bilanciamenti  di interessi  comportanti  scelte  politiche che,  nei  limiti  del  rispetto  dei  diritti  fondamentali,  competono  al  legislatore”.

 

Ciò premesso, il meccanismo del massimale opera nel modo seguente.

La quota di pensione è pari al 2% annuo della retribuzione percepita entro il limite del cosiddetto "tetto pensionabile" A.G.O. e decresce per le fasce di importi superiori.

Al di sopra del predetto tetto pensionabile, l'aliquota di rendimento del 2% si riduce.

Quando la media delle retribuzioni giornaliere supera il tetto vigente presso l'AGO e, tenendo presente quanto stabilito dalle norme in merito al calcolo pensionistico per le prestazioni liquidate a carico del FPLS relativamente al massimale di retribuzione giornaliera da applicare nel caso di eccedenza del limite, le aliquote di rendimento da applicare sono quelle indicate nella seguente tabella:

 

 

Fasce di Retribuzione Annua 2016

Aliquote

 

Fasce di Retribuzione Annua 2016

Aliquote

 

Quota A

 

Quota B

                   

 

 

 

 

Fino al massimale di retribuzione Euro 46.123

2%

Fino al massimale di retribuzione Euro 46.123

2%

(Retribuzione Giornaliera Max. 147,83)

(80%)

(Retribuzione Giornaliera Max. 147,83)

(80%)

 

 

 

 

                   
                   

Oltre Euro 46.123,00

1,50%

Oltre Euro 46.123,00

1,60%

e fino ad Euro 61.343,59 (33% oltre il max.)

e fino ad Euro 61.343,59 (33% oltre il max.)

(Retribuzione Giornaliera Max. 196,61)

(60%)

(Retribuzione Giornaliera Max. 196,61)

(64%)

                   
                   

Oltre Euro 61.343,59

1,25%

Oltre Euro 61.343,59

1,35%

e fino ad Euro 76.564,18 (tra il 33% e il 66% del max.)

e fino ad Euro 76.564,18 (tra il 33% e il 66% del max.)

(Retribuzione Giornaliera Max. 245,39)

(50%)

(Retribuzione Giornaliera Max. 245,39)

(54%)

                   
                   

Oltre Euro 76.564,18

1%

Oltre Euro 76.564,18

1,10%

(oltre il 66% del max.)

e fino ad Euro 87.633,70 (tra il 66% e il 90% del max.)

 

(40%)

(Retribuzione Giornaliera Max. 280,87)

(44%)

                   
                   
   

Oltre Euro 87.633,70 (oltre il 90% del max.)

0,90%

   
         

(36%)

                   

 

 

Pertanto si ha:

 

Fasce quota “A”  (Corrispondente alle anzianità maturate fino al 31/12/1992)

 

1) RMG (Retribuzione media giornaliera)      fino a RMG (C)              2%

2) da RMG (C)                                           al 1,33 RMG  (C)              1,50%

3) da 1,33 RMG  (C)                                  al 1,66 RMG  (C)            1,25%

4) oltre 1,66 RMG  (C)                               fino al max.                    1.00%

 

La somma dei singoli prodotti moltiplicata per il numero dei contributi maturati al 31/12/1992 determina l’importo annuo di pensione relativo alla quota “A”.

 

Per il calcolo della pensione a carico del FPLS secondo le fasce sopra illustrate, si definisce il coefficiente (C) il rapporto tra il numero massimo di contributi giornalieri accreditabili e il numero effettivo di contributi utili ai fini della determinazione della misura.

Con Delibera Commissariale n. 7084 del 26 marzo 1992 fu introdotto il cd correttivo del coefficiente C che consente l’applicazione della suddetta disciplina secondo la formula:   C = 12480/NR

 

Fasce quota “B” (Corrispondente alle anzianità maturate dal 01/01/1993)

 

1) RMG (Retribuzione media giornaliera)     fino a RMG                     2,00%

2) da RMG                                                  al 1,33 RMG                   1,60%

 3) da 1,33 RMG                                         al 1,66 RMG                   1,35%

4) da 1,66 RMG                                         al 1,90 RMG                    1,10%

5) da 1,90 RMG                                         fino al max.                    0,90%

 

La somma dei singoli prodotti moltiplicata per il numero dei contributi maturati  successivamente al 31/12/1992, determina l’importo annuo relativo alla Quota “B”.

 

4. Il calcolo della pensione a carico del FPLS.

 

4.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

 

  • Sistema di calcolo in vigore fino al 31 dicembre 1992

 

Fino al 31 dicembre 1992 la pensione a carico della gestione veniva determinata sulla base di una quota unica di pensione, la retribuzione giornaliera pensionabile era costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa, entro il limite del massimale di retribuzione giornaliera (315.000 lire).

Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che concorrevano al perfezionamento del diritto a pensione era inferiore alle 540 giornate, la retribuzione giornaliera pensionabile era costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai soli contributi giornalieri accreditati in favore del lavoratore nell'arco della carriera assicurativa.

 

  • Sistema di calcolo in vigore a partire dal 1° gennaio 1993

 

Tra il 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 2011secondo le novità introdotte, in primo luogo dall’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successivamente da quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182, la pensione è calcolata sulla base di due quote: la Quota "A" e la Quota "B".

                  

La Quota "A" si riferisce all'anzianità contributiva (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto) maturata fino al 31/12/1992.

                                                                          

La Quota "B" riguarda invece l'anzianità contributiva maturata dal 01/01/1993 in poi.

                           

Per il calcolo della Quota "A" occorre ricavare la media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco della vita lavorativa. Le retribuzioni sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione, ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero.

        

Per il calcolo della Quota "B" , secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 - lettere a-b-c del citato d.lgs. n. 182/1997, occorre effettuare una distinzione in base all’appartenenza ai Raggruppamenti A, B e C:

                  

  • per gli appartenenti al Gruppo A la media viene calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere, 1900 (a regime dal 1° gennaio 1998), tra le migliori fra quelle accreditate. La rivalutazione opera su tutte le retribuzioni del periodo di riferimento ad eccezione dell'anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. I coefficienti di rivalutazione sono determinati dagli indici di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, aumentati di un punto percentuale per ogni anno solare compreso nel periodo di riferimento. La retribuzione rivalutata non può essere utilizzata al di sopra del massimale giornaliero previsto che, per il 2016, è di 230,40 euro.                                              
  • per gli appartenenti ai Gruppi B e C la media è calcolata sulle ultime  retribuzioni giornaliere, 2600 (a regime dal 1° gennaio 2000) per il gruppo B, 3120 (a regime dal 1° gennaio 2002) per il gruppo C rivalutate come esposto per il gruppo A e con lo stesso criterio relativamente al massimale di retribuzione giornaliero.

                                     

 

In particolare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2011, a seguito dell’emanazione della nuova disciplina intesa ad armonizzare i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici di cui alla legge del 8 agosto 1995 n. 335 e, per quanto riguarda la gestione spettacolo e sport professionistico, dei decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 30 aprile 1997, emanati a seguito della delega contenuta nella citata legge n. 335/1995, viene previsto uno spartiacque tra i soggetti in possesso di anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 -  per i quali la pensione continua ad essere calcolata in forma interamente retributiva -  ed i soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 ai quali il trattamento di pensione  è calcolato in forma mista con una quota retributiva per la contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 1995 ed una quota contributiva per la contribuzione dal 1° gennaio 1996.

 

La pensione è in forma interamente contributiva per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, con primo contributo versato/accreditato a partire dal 1° gennaio 1996.

 

  • Sistema di calcolo in vigore fino al 31 dicembre 2011

 

Secondo il regime di calcolo in vigore fino al 31/12/2011, la pensione è così calcolata:

 

1)           in forma interamente retributiva con due quote (Quota A + Quota B) per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995:

 

Quota A retributiva riferita ai periodi fino al 31/12/1992 calcolata sulla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere nell’arco della carriera lavorativa, rivalutate ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero per gli appartenenti al Raggruppamento A, B e C del Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo;

 

Quota B retributiva riferita ai periodi dal 01/01/1993 fino alla decorrenza della pensione calcolata sulla media delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere nell’arco della carriera lavorativa (in caso di gruppo A) o, delle ultime 2.600 retribuzioni giornaliere (in caso di gruppo B) o, delle ultime 3.120 retribuzioni giornaliere (in caso di gruppo C);

 

2)           in forma mista con tre quote (Quota A + Quota B + Quota C)  per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995:

 

Quota A e Quota B calcolate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1);

 

Quota C contributiva riferita ai periodi dal 01/01/1996 fino alla decorrenza della pensione.

 

 

 

  • Sistema di calcolo in vigore dal 1° gennaio 2012

 

Dal 1° gennaio 2012, anche per le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto che con riferimento alle anzianità contributive maturate a tale data, la quota di pensione, corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Conseguentemente per:

 

a) assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, la pensione è calcolata:

    

  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B) ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi o migliori anni di vita lavorativa (migliori 540 retribuzioni giornaliere per la Quota A + migliori 1900 retribuzioni giornaliere in caso di gruppo A – ultime 2600 o 3120 retribuzioni giornaliere se gruppo B o C per quanto riguarda la Quota B); 
  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1° gennaio 2012 fino alla decorrenza della pensione;

 

b) assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, la pensione è calcolata:

 

  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B) ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi o migliori anni di vita lavorativa (vedi sopra punto a); 
  • per la quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1° gennaio 1996 fino alla decorrenza della pensione. 

 

 

4.2 Soggetti in possesso di anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995.

 

Ai lavoratori il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, della legge  8 agosto 1995 n. 335, l’importo della pensione annua nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi si calcola secondo il sistema contributivo.

 

 

Parte 2

 

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

 

Il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo assicura, al raggiungimento di determinati requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione le seguenti prestazioni pensionistiche:

 

  • pensione di vecchiaia anticipata (per le categorie artistiche con requisiti differenziati per il Gruppo Cantanti ed Orchestrali, per il Gruppo Attori e Conduttori – per il Gruppo Ballo);
  • pensione di vecchiaia (per le categorie dei dipendenti in aziende del settore cinematografico, teatrale, audiovisivo, di spettacolo viaggiante, di circoli sportivi, etc.);
  • pensione anticipata;
  • assegno ordinario d’invalidità;
  • pensione ordinaria di inabilità;
  • pensione di invalidità specifica (per particolari categorie artistiche – cantanti, orchestrali, ballerini, etc.);
  • assegno privilegiato di invalidità;
  • pensione privilegiata di inabilità;
  • pensione ai superstiti;
  • pensione supplementare (vecchiaia, invalidità, superstiti);
  • supplemento di pensione.

 

2. Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPLS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214/2011 - artt. 6, 7 e 8 D.P.R. n. 157/2013).

 

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere ai trattamenti previdenziali previsti dalla gestione spettacolo, secondo le specificità del Gruppo di appartenenza, in ottemperanza alle novità introdotte dalla legge n. 214/2011 nonché dal Regolamento di armonizzazione, emanato in favore delle categorie artistiche del settore con D.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157 (allegato 3).

 

3.  Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPLS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11 legge n. 214/2011 – art. 1, commi 3 e 4 D.P.R. n. 157/2013).

 

L’articolo 24 di cui al D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione di anzianità con la pensione anticipata.

Alle prestazioni pensionistiche in favore delle categorie artistiche iscritte al fondo come individuate dall’articolo 24, comma 18, del decreto legge sopra citato, armonizzate, come detto, dal D.P.R. n. 157/2013, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il  31 dicembre 2013, sono stati applicati i requisiti ed il regime delle decorrenze previgenti l’entrata in vigore della predetta legge n. 214 del 2011 (allegato 4).

 

4. Soggetti iscritti al FPLS con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il sistema di calcolo contributivo.

 

4.1. Pensione di vecchiaia.

 

Con riferimento ai soggetti iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, si precisa che sono esclusi dall’applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 214/2011 gli appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei per i quali i requisiti, nel regime contributivo, restano quelli stabiliti dall’articolo 6 del D.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

 

a)   maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, di seguito indicati, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia):

 

Periodo di riferimento

Età uomini

Età donne

Anzianità contributiva

Anno 2012

66 anni

62 anni

20 anni

Dal 01/01/2013 al 31/12/2014

66 anni e 3 mesi

62 anni e 3 mesi

20 anni

Dal 01/01/2014 al 31/12/2015

66 anni e 3 mesi

63 anni e 9 mesi

20 anni

Dal 01/01/2016 al 31/12/2018

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

20 anni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020

  66 anni e 7 mesi*

  66 anni e 7 mesi*

20 anni

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi;

b)   5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione, all’età di 70 anni sia per gli uomini sia per le donne; dal 1° gennaio 2013 l’età anagrafica deve essere incrementata, tempo per tempo, dei previsti adeguamenti alla speranza di vita.

 

4.2 Pensione anticipata.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

 

a) secondo la seguente tabella:

 

Periodo di riferimento

Anzianità contributiva Uomini

Anzianità contributiva Donne

Anno 2012

 42 anni e 1 mese

 41 anni e 1 mese

Anno 2013

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

Dal 01/01/2014 al 31/12/2015

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

Dal 01/01/2016 al 31/12/2018

  42 anni e 10 mesi

  41 anni e 10 mesi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020

   42 anni e 10 mesi*

    42 anni e 10 mesi*

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e che quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

 

b) secondo la seguente tabella:

 

Periodo di riferimento

Età Uomini e Donne

Anzianità contributiva

Anno 2012

 63 anni

20 anni

Dal 01/01/2013 al 31/12/2015

63 anni e 3 mesi

20 anni

Dal 01/01/2016 al 31/12/2018

63 anni e 7 mesi

20 anni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020

  63 anni e 7 mesi*

20 anni

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita.

 

 

Ciò a condizione che l’importo della pensione non risulti essere inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia).

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto).

Si precisa, infine, che l’importo di pensione calcolato in forma contributiva, si determina applicando al montante complessivo, accumulato e rivalutato annualmente, il relativo coefficiente di trasformazione individuato sulla base dell’età anagrafica maturata dal lavoratore alla data del pensionamento secondo la tabella A, allegato 2, della legge 24/12/2007 n. 247. I coefficienti sono periodicamente rideterminati sulla base dell'andamento demografico e del PIL, rispetto alle dinamiche dei redditi. Per i ballerini e tersicorei il limite dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione, a partire dal 1° gennaio 2013, è rapportato all’età massima dei 70 anni di età.

 

5. Deroghe all’accesso a pensione in base ai requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011 nonché dal D.P.R. n. 157/2013.

 

Si confermano le istruzioni già emanate con le circolari n. 35 e 36 del 2012, n. 16 del 2013 e n. 86 del 2014.

 

6. Le altre prestazioni erogate dal fondo.

 

 

6.1 L’Assegno Ordinario di Invalidità (art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222 – art. 6, comma 2, D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420).

 

L’Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione previdenziale erogata in favore dei lavoratori iscritti al FPLS, la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. L’assegno ha validità triennale e non è reversibile.

 

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

 

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale; 
  • 600 o 1300 o 1560 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità contributiva ed assicurativa secondo il gruppo di appartenenza del lavoratore) di cui almeno 360 o 780 o 936 contributi giornalieri (tre anni di anzianità contributiva ed assicurativa) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

L'assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto.

 

 

Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato in via definitiva, ferme restando le facoltà di revisione.

 

 

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile prevista per l’assicurazione generale obbligatoria ed in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 10, Legge 12/06/1984 n. 222).

 

 

La trasformazione in pensione di vecchiaia è peraltro possibile anche per le pensioni d’invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984, previa presentazione della domanda dell’ interessato.

 

È compatibile ma non cumulabile, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 30/12/1992 n. 503 come modificato dall’articolo 72 legge 23/12/2000 n. 388, con l’attività lavorativa.

 

L’assegno ordinario di invalidità è inoltre soggetto alla riduzione di una quota  percentuale in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa (articolo 1, comma 42 legge 8/8/1995 n. 335) secondo il seguente schema:

 

Reddito

Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

25%

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

50%

 

Ai sensi dell’articolo 1, commi 3, 4, 5, della legge n.222/1984 l’assegno è integrabile al trattamento minimo.

 

 

6.2 La Pensione di Inabilità (art. 2 legge 12 giugno 1984 n. 222 – art. 6, comma 2, D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420).

 

La pensione ordinaria di inabilità è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

Per le domande di pensione d’inabilità presentate dal 1° gennaio 2013 operano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che prevedono il cumulo della contribuzione disponibile (v. circolare n. 140 del 2013).

 

La pensione di inabilità è concessa in presenza dei seguenti requisiti:

 

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; 
  • 600 o 1300 o 1560 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva  secondo il raggruppamento di appartenenza del lavoratore) di cui almeno 360 o 780 o 936 contributi giornalieri (tre anni di anzianità assicurativa e contributiva) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

E', inoltre, richiesta:

 

  • a cessazione di qualsiasi  attività lavorativa; 
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione  ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;
  • la cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi, dagli albi professionali.

 

Per la decorrenza operano i principi di cui al punto 6.1.

 

La pensione d'inabilità è reversibile ed è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

 

La pensione d'inabilità non può essere cumulata con la rendita INAIL dovuta ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale riconosciuta per la stessa causa.  In ogni caso se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione a carico dei Fondi, il titolare riceve in pagamento la differenza  tra le due prestazioni.

 

 

La pensione di inabilità si calcola secondo le comuni regole del calcolo delle pensioni. All’importo ottenuto  si aggiunge la c.d. maggiorazione convenzionale (articolo 2, comma 3, legge n. 222/1984).

 

La maggiorazione convenzionale, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214/2011 (articolo 24, comma 2), si calcola secondo le regole del sistema contributivo.

Pertanto al montante individuale dei contributi si aggiunge un’ulteriore quota di contribuzione, per il periodo tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età, computata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi 5 anni di contribuzione rivalutate. L’anzianità complessiva non può superare i 40 anni.

 

 

6.3  La Pensione di Invalidità Specifica (art. 8, lettere a-b-c-d-e, del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420).

 

 

La Pensione di Invalidità Specifica è una prestazione esclusivamente gestita dal FPLS e spetta a talune categorie artistiche di lavoratori iscritti al FPLS, riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente.

 

Per attività abituale e prevalente s'intende quella che fornisce al lavoratore, in misura più cospicua, i mezzi necessari per il sostentamento.

 

La pensione d’invalidità specifica decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e può essere soggetta a revisione.

 

Come per la pensione di inabilità, la prestazione è reversibile ai superstiti.

 

Le categorie professionali che possono richiedere tale prestazione sono espressamente individuate dalla legge:

 

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • direttori d'orchestra e sostituti, figuranti e indossatori, artisti lirici;
  • professori d'orchestra, orchestrali, coristi, cantanti di musica leggera;
  • concertisti, ballerini e tersicorei.

 

 

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 i requisiti soggettivi, assicurativi e contributivi per la concessione della prestazione sono così stabiliti:

 

Requisiti soggettivi

Requisiti assicurativi

Requisiti contributivi

? Riconoscimento dello stato di invalidità permanente ed assoluto nell’esercizio dell’attività abituale e prevalente

 

? 30 anni di età anagrafica

5 anni di assicurazione

600* contributi giornalieri dei quali almeno 120 nel triennio precedente la domanda di pensione

 

*I contributi debbono riferirsi alla sola attività professionale svolta abitualmente ed in modo prevalente dal lavoratore.

 

 

6.4  L’Assegno Privilegiato di Invalidità e la Pensione Privilegiata di Inabilità (art. 6, comma 2, D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420).

 

Per queste due prestazioni previdenziali, riconosciute in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS dal nr. 1 al nr. 14 di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, valgono le stesse regole previste per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità, ovvero, quello di inabilità debbano essere imputabili a causa di servizio.

 

I requisiti richiesti per ottenere le prestazioni sono:

 

a)   Soggettivo: riconoscimento dello stato d'invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che renda il lavoratore inabile al servizio stesso;

 

b)   Assicurativo e contributivo:almeno 1 contributo giornaliero effettivamente versato.

 

L’assegno privilegiato d’invalidità e la pensione privilegiata di inabilità decorrono secondo i principi di cui al punto 6.1.

 

 

6.5 La Pensione ai Superstiti (R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 – D. Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903; D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420).

 

L’articolo 1, comma 41, della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche, ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.

Con riferimento ai superstiti di assicurati o pensionati iscritti presso il FPLS, si fa rinvio alle linee guida e istruzioni operative fornite con circolare n. 185 del 2015.

 

6.6 Ratei di pensione maturati e non riscossi (RMNR).

 

 

Con il termine ratei di pensione maturati e non riscossi si definiscono tutte le competenze maturate e non percepite a  titolo di pensione  dal dante causa all'atto del decesso.

 

L’articolo 90, comma 4, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 prevede che le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori, in mancanza anche dei figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Dette somme entrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di diritto civile.

 

Qualora vi siano più eredi, ognuno di essi può formulare autonoma richiesta di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse, oppure delegare uno degli eredi a riscuotere anche la propria quota.

 

7. Pensioni Supplementari (art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338).

 

 

L’iscritto all’ex gestione ENPALS che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare nel FPLS, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 1338/1962. Tale normativa è applicabile in virtù del richiamo espresso alle norme dell’ AGO presente nell’articolo 1 DPR n. 1420 del 1971 e nell’articolo 7 del D.lgs. n. 182 del 1997 nonché nell’articolo 16 della Convenzione del 3 dicembre 1973.

 

Il trattamento spetta anche ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (sentenza Corte Costituzionale 9 maggio 2002 , n. 198). 

In particolare i requisiti per l'ottenimento della Pensione Supplementare sono:

 

  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di uno dei fondi come individuati in precedenza; 
  • avere almeno un contributo giornaliero; 
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma presso il FPLS; 
  • aver compiuto l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
    In merito al predetto requisito anagrafico come chiarito con messaggio n. 219 del 2013, punto 3, si precisa che per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si deve fare riferimento esclusivamente alle nuove età anagrafiche introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 da adeguare, tempo per tempo, agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.
    Si rammenta altresì che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche secondo il parere fornito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni sulla salvaguardia del diritto a pensione non si applicano  alle pensioni supplementari. 
  • il richiedente deve aver, inoltre, cessato l'attività lavorativa dipendente.

 

 

La prestazione non spetta se si è:

 

 

  • titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.); 
  • titolari di pensione a carico del FPLD/INPS, poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e la gestione ex ENPALS prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Fondi (Convenzione del 3 dicembre 1973); 
  • titolari di pensione esteradi un Paese non convenzionato con l’Italia; 
  • titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto i periodi di lavoro svolti all'estero o in Italia sono totalizzati ai fini della liquidazione della pensione pro-rata; 
  • titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori Parasubordinati.

 

 

 

Caratteristiche e calcolo della prestazione:

 

 

  • la pensione, in presenza di tutti i requisiti di legge, decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda; 
  • l'importo che scaturisce dal computo della contribuzione presso il Fondo cui si è fatta richiesta non è integrabile al trattamento minimo; 
  • il versamento di ulteriore contribuzione in data successiva alla decorrenza della pensione liquidata dà diritto previa richiesta alla liquidazione di un supplemento di pensione.

 

 

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

 

Per quanto concerne la disciplina delle varie tipologie di pensione supplementare (vecchiaia, invalidità e superstiti) si richiamano, in analogia, le istruzioni già fornite per i trattamenti erogati a carico dell’AGO.

 

 

8. Supplemento di pensione (art. 19 D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - art. 7, commi 4-5-6, legge 23 aprile 1981 n. 155).

 

 

Il supplemento di pensione a carico del FPLS è un incremento del trattamento liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. La contribuzione utilizzabile ai fini della liquidazione del supplemento può essere versata sia al FPLS sia al FPLD dell’Istituto (Convenzione del 3 dicembre 1973). 

 

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi.

 

Il supplemento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti.

Il supplemento di pensione può essere richiesto:

 

  • dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento; 
  • per una sola volta, dopo due anni, se si è compiuta l’età pensionabile prevista per le categorie dei lavoratori iscritti al FPLS, dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi 4-5-6, delle legge n.155/1981).

 

 

I supplementi liquidati a titolari di pensioneintegrata al trattamento minimo, vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

 

 

 

 

8.1 Convenzione ex ENPALS/INPS in caso di supplemento. Precisazioni.

 

 

Come è noto l’articolo 16 del DPR n. 1420/1971 e la Convenzione del 3 dicembre 1973, ratificata con circolare esplicativa n. 713 Prs. del 16 aprile 1974, nei casi di contribuzione mista (FPLD-FPLS), al fine di agevolare la definizione dei trattamenti pensionistici in favore degli assicurati titolari sia di una posizione assicurativa presso la Gestione Spettacolo e Sport sia di altra contribuzione presso il FPLD dell’Istituto, prevedono la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.

 

L’articolo 13 della citata Convenzione, peraltro, dispone che i contributi versati dopo il pensionamento debbano essere trasferiti presso la gestione che ha liquidato la pensione, quando venga richiesta la liquidazione di un supplemento.

 

 

Ai fini del riconoscimento del supplemento, previsto dall’articolo 13 della Convenzione, non rileva che la pensione sia stata liquidata da una delle due gestioni con l’utilizzo della sola contribuzione versata nel fondo destinatario del trattamento pensionistico.

 

Esempio:

 

  • un lavoratore dello spettacolo titolare di pensione a carico del FPLS calcolata sulla base della sola contribuzione ex ENPALS che, in data successiva al pensionamento, riprenda l’attività lavorativa con versamenti contributivi presso il FPLD dell’Istituto, ha facoltà di richiedere, nei termini previsti per legge, la liquidazione del relativo supplemento a carico del FPLS che ha liquidato il trattamento previdenziale. 
  • La stessa condizione è prevista nel caso contrario. 

 

Ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, i contributi versati ed accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, qualora siano stati cumulati, in applicazione dell’articolo 20 della legge n. 613/1966, con quelli di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ai fini del diritto alla pensione a carico della gestione medesima, non possono più essere utilizzati per la determinazione delle prestazioni a carico del FPLS.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi