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Circolare numero 83 del 21-05-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 21/05/2013
Circolare n. 83
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale, previsto dall’art. 3, co. 3, legge n. 92/2012. Soggetti obbligati. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare vengono illustrati i contenuti dell’art.3, commi 2 e 3, della legge 92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro, in merito ai destinatari della contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per gli addetti di lavoro temporaneo occupati nel settore portuale, con le relative istruzioni operative e contabili.

Premessa.

 

L’art. 3, co. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto la messa a regime - da “gennaio 2013” - della particolare indennità di mancato avviamento al lavoro, riconosciuta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’art. 17, co, 2 e 5, legge n. 84/94, nonché ai lavoratori dipendenti delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. b), della medesima legge n. 84/94[1].

 

Ai fini del relativo finanziamento, il successivo  comma 3 dispone che “Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407”.

 

1)  Soggetti obbligati.

 

In relazione alla previsione contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro, sono destinatarie della contribuzione  in argomento:

 

  • le imprese autorizzate dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge n.84/1994;

 

  • le Agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell’art. 17, co. 5, legge n. 84/94;

 

 

  • le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. b), legge n. 84/94, per la fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale.  

 

 

 

Come già precisato nella circolare n.13/2013, la disposizione recata dall’art. 3, co. 3, legge n. 92/2012 estende in capo alle imprese sopra indicate solo l’obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.

 

Tali imprese, quindi, da gennaio 2013, sono tenute al versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico di ciascun lavoratore).

 

Di seguito - a scioglimento della riserva contenuta al punto 2 della citata circolare n. 13/2013 - si forniscono le necessarie istruzioni operative per il versamento del contributo in argomento.

 

2)  Istruzioni operative. Adempimenti a cura delle Sedi.

 

Con decorrenza “gennaio 2013” le Sedi provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive riferite alle imprese sopra indicate il codice di autorizzazione “2U” che assume il nuovo significato di “azienda destinataria del contributo ex art.3, co. 3, legge n. 92/2012” e, contestualmente, ad eliminare - ove presenti - i codici di autorizzazione  3X e 2E.

 

Le procedura di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 01/2013, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. Eventuali note di rettifica emesse in relazione al mancato versamento della sola contribuzione in argomento  per i mesi di “gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013”,  non conterranno oneri accessori.

 

3)  Istruzioni contabili.

 

Ai fini della rilevazione contabile del contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale, previsto dall’art.3, comma 3 della legge n. 92/2012 è istituito il nuovo conto:

 

  • GAU21174 contributo di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 dovuto dalle imprese, agenzie e società per la fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale – art. 3, comma 3, della legge n. 92/2012.

 

 

In allegato la variazione al piano dei conti.



[1] Cfr. circolare n. 1/2013.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

 

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU21174

 

 

Denominazione completa

Contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro  per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nel settore portuale – art. 3, comma 3, della legge n. 92/2012 (estensione obbligo contributivo di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407)