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Premessa.
L’art. 3, co. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto la messa a regime - da “gennaio 2013” - della particolare indennità di mancato avviamento al lavoro, riconosciuta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’art. 17, co, 2 e 5, legge n. 84/94, nonché ai lavoratori dipendenti delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. b), della medesima legge n. 84/94[1].
Ai fini del relativo finanziamento, il successivo comma 3 dispone che “Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407”.
1) Soggetti obbligati.
In relazione alla previsione contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro, sono destinatarie della contribuzione in argomento:
Come già precisato nella circolare n.13/2013, la disposizione recata dall’art. 3, co. 3, legge n. 92/2012 estende in capo alle imprese sopra indicate solo l’obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
Tali imprese, quindi, da gennaio 2013, sono tenute al versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico di ciascun lavoratore).
Di seguito - a scioglimento della riserva contenuta al punto 2 della citata circolare n. 13/2013 - si forniscono le necessarie istruzioni operative per il versamento del contributo in argomento.
2) Istruzioni operative. Adempimenti a cura delle Sedi.
Con decorrenza “gennaio 2013” le Sedi provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive riferite alle imprese sopra indicate il codice di autorizzazione “2U” che assume il nuovo significato di “azienda destinataria del contributo ex art.3, co. 3, legge n. 92/2012” e, contestualmente, ad eliminare - ove presenti - i codici di autorizzazione 3X e 2E.
Le procedura di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 01/2013, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. Eventuali note di rettifica emesse in relazione al mancato versamento della sola contribuzione in argomento per i mesi di “gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013”, non conterranno oneri accessori.
3) Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile del contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale, previsto dall’art.3, comma 3 della legge n. 92/2012 è istituito il nuovo conto:
In allegato la variazione al piano dei conti. Allegato N.1
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