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Circolare numero 87 del 08-07-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 08/07/2014
Circolare n. 87
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Art. 16 del DL 28 dicembre 2013, n. 149. Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà.

Aspetti di carattere contributivo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Aspetti contributivi riferiti alla previsione di cui all’articolo 16 del DL 28 dicembre 2013, n. 149. Modalità operative per l’assolvimento, da parte dei partiti e movimenti politici, della contribuzione in materia di Cigs e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

 Premessa.

 

Il DL 28 dicembre 2013, n. 149[1], recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”, all’articolo 16, dispone l’estensione ai partiti e movimenti politici del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché della disciplina in materia di contratti di solidarietà.

Con la presente circolare si affrontano i profili di carattere contributivo che discendono da detto provvedimento e si forniscono le istruzioni operative per l’assolvimento della relativa contribuzione.

 

1)  Art. 16 del DL n. 149/2013.

 

A decorrere dal 1 gennaio 2014, l’art. 16, co. 1, del DL n. 149/2013 estende ai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali - a prescindere dal numero dei dipendenti - le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

Per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in argomento – oltre a quanto versato dai partiti politici a titolo di contributo Cigs - il secondo comma dell’art. 16 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2016.

 

Infine, il terzo comma demanda ad un Decreto interministeriale (Lavoro- Economia) la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni in commento.

 

 

2)  DM 22 aprile 2014.

 

In data 22 aprile 2014 è stato emanato il Decreto interministeriale (allegato 1) con cui, in particolare, sono stati individuati i criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa fissati all’art. 16, comma 2, del DL n. 149/2013.

 

Nel dettaglio, l’art. 1 del DM, ribadisce l’estensione ai partiti politici delle norme in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi obblighi contributivi, nonché della disciplina in materia di contratti di solidarietà, specificando che trattasi dei CdS di cui all’art. 1 della legge 863/84 (contratti di solidarietà difensivi, cd di tipo A).

 

L’art. 2, primo comma, dispone che ai trattamenti straordinari di integrazione salariale nonché ai CdS indicati dal precedente articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Il secondo comma indica i criteri di priorità per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale. Il terzo comma, infine, dispone che i partiti politici “…sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni e del contributo di solidarietà, secondo le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria”.

 

L’art. 3 demanda all’INPS l’individuazione del limite di spesa annuo sulla base della somma degli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 2, del DL n. 149/2013 e dei contributi Cigs annualmente dovuti dai partiti politici. Detta individuazione deve avvenire entro il primo trimestre di ciascun anno.

 

L’art. 4, primo comma, affida all’Istituto il monitoraggio dei contributi dovuti dai partiti politici, dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni (integrazioni salariali) ed al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa. Il secondo comma, infine, stabilisce ulteriori criteri utili ai fini gestionali.

 

 

3)  Soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 16, DL n. 149/2013.

 

Come detto, destinatari dell’estensione della disciplina dei trattamenti straordinari Cigs e dei contratti di solidarietà sono i partiti e movimenti politici.

 

L’art. 2, co. 1, del DL 149/2013 definisce i partiti politici libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

 

L’art. 18, co. 1, chiarisce che “ Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10”.

 

I partiti, come sopra individuati, debbono essere iscritti all’apposito Registro di cui all’art. 4 del più volte citato decreto, tenuto dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

 

Ai sensi del 6° comma del predetto art. 4, i partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (28 dicembre 2013), nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti, entro dodici mesi, a trasmettere una copia autentica dello statuto alla suddetta Commissione.

 

Il successivo 7° comma dispone testualmente che “L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto….” Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di  entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari  di  fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'art. 16…..”.

 

L’accesso agli interventi di integrazione salariale straordinaria è, quindi, condizionato dall’iscrizione e dal mantenimento di tale iscrizione nell’apposito Registro.

 

Tuttavia, il medesimo comma 7 prevede che, nelle more della scadenza del termine di iscrizione (28 dicembre 2014), i partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2013 possono, comunque, accedere agli ammortizzatori sociali ivi contemplati.

 

 

4)  Adempimenti contributivi

 

  • Contributo ordinario.

 

Come noto, ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la Cigs viene finanziata attraverso il versamento di un contributo ordinario mensile da parte delle aziende, in misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,30% a carico dei lavoratori.

Il contributo è dovuto per le seguenti categorie di soggetti per i quali è possibile il ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario:

 

  • operai, intermedi, impiegati e quadri (anche con contratto a tempo determinato e/o part time).

 

Viceversa, il predetto contributo non è dovuto per i lavoratori esclusi dal novero dei destinatari della Cigs e, cioè:

 

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio.

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del DL 149/13, il contributo è dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.

 

 

  • Contributo addizionale.

 

Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di Cigs, sono, di regola, tenuti a versare un contributo addizionale, stabilito in misura diversa, determinata in base alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente.

 

Per le aziende fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale e pari al 3% dell'integrazione salariale corrisposta; per quelle con più di 50 dipendenti è pari al 4,5%.

 

Decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento Cigs, il contributo raddoppia, diventando pari al 6%, ovvero al 9%, dell’integrazione salariale corrisposta.

 

Si rammenta, infine, che nei casi di integrazioni salariali straordinarie autorizzate nell'ambito di un contratto di solidarietà difensivo ex art. 1, L. n. 863/84, il contributo addizionale non è dovuto.

 

 

5)  Inquadramento previdenziale dei partiti e movimenti politici –Riclassificazione.

 

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, i partiti politici sono attualmente classificati nel settore terziario con CSC 70703 e con ATECO 2007 94.92.00.

 

Per ottimizzare la gestione contributiva conseguente alla previsione di cui all’articolo 16 del DL n. 149/2013, si é ritenuto di riclassificare centralmente -da “gennaio 2014” -i partiti e movimenti politici di cui sopra con il nuovo CSC 70710 cui sarà accoppiato il medesimo ATECO 2007 94.92.00.

 

Non sono state interessate dalla modifica dell'inquadramento le posizioni contributive, contraddistinte dal C.S.C. 70703 con c.a. 9U, riferite al personale dirigente già assicurato ai fini pensionistici all'ex INPDAI, trattandosi di soggetti esclusi dalla disciplina.

 

La nuova classificazione comporterà l’obbligo del contributo Cigs 0,90% che, quindi, andrà ad aggiungersi alle altre voci contributive già previste con riguardo al precedente inquadramento con il CSC 70703 che, peraltro, resta comunque in essere per i periodi fino a dicembre 2013.

 

Inoltre, ricorrendone i presupposti (requisito occupazionale fino a 50 dipendenti) alle nuove posizioni contributive è stato centralmente attribuito il codice di autorizzazione “1J”, che assume il più ampio significato di ”datore di lavoro (fino a 50 dipendenti) tenuto al versamento del contributo addizionale di integrazione salariale in misura ridotta”.

 

 

6)  Modalità operative.

 

A partire dal periodo di paga "luglio 2014" i partiti e movimenti politici incrementeranno l'aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva dello 0,90% a titolo di Cigs.

 

 

6.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi.

 

In sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, DL n. 149/2013, il versamento del contributo Cigs dovuto per il periodo da "gennaio a giugno 2014" dovrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[2].

 

Ai fini dell'esposizione sul flusso Uniemens della regolarizzazione contributiva di cui trattasi, dovrà essere valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di < DatiRetributivi > il nuovo codice causale "M132" avente il significato di "Contributo Cigs ex art. 16, del DL 149/2013" e, nell'elemento <ImportoADebito>, la somma complessiva da pagare.

 

 

7)  Istruzioni contabili.

 

Per la rilevazione contabile del contributo ordinario dovuto per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, in applicazione dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 81401 del 22 aprile 2014, attuativo dell’art. 16, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), i seguenti nuovi conti, da movimentare a seconda che il contributo sia rispettivamente di competenza degli anni precedenti o dell’anno in corso:

 

GAU21116 – Contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, dovuto dai partiti e movimenti politici tenuti alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 16, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

 

GAU21176 – Contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, dovuto dai partiti e movimenti politici tenuti alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 16, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

 

La procedura di ripartizione DM, appositamente aggiornata, provvederà ad imputare in automatico l’importo di tale contributo ai suddetti conti. Relativamente al gettito contributivo dovuto per il periodo da gennaio a giugno 2014 e valorizzato sui flussi Uniemens con il nuovo codice causale "M132", la medesima procedura imputerà le somme al nuovo conto GAU21176.

 

Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


[1] Il DL 28 dicembre 2013, n. 149 -pubblicato nella GU n.303 del 28-12-2013 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – è stato convertito, con modificazioni, dalla legge. 21 febbraio 2014, n. 13 (G.U. 26/02/2014, n. 47).

[2] Cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.