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Circolare numero 89 del 17-06-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 17/06/2019
Circolare n. 89
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Circolare n. 97 del 1° giugno 2017: modalità di accesso e disciplina delle prestazioni integrative. Chiarimenti e integrazioni

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle istruzioni operative illustrate con la circolare n. 97 del 1° giugno 2017.

INDICE

1. Premessa

2. Termini di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura

3. Compatibilità delle prestazioni integrative, sia della misura che della durata, delle indennità di ASpI/NASpI e di mobilità ordinaria con il trattamento di maternità

4. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative della misura. Compatibilità e cumulabilità nei casi di rioccupazione del lavoratore

4.1. Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura dell’indennità di disoccupazione ASpI /NASpI

4.2 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura dell’indennità di mobilità

4.3. Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della CIGS

5. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative di durata. Regime di compatibilità e cumulabilità, sospensione e decadenza

5.1. Prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata

5.2 Prestazione integrativa della durata dell’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa

5.3 Compatibilità del trattamento integrativo di durata della mobilità con l’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI

1. Premessa

Con la circolare n. 97 del 1° giugno 2017 sono state fornite le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo previste dal decreto interministeriale n. 95269/2016.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi utili alla corretta attuazione delle predette disposizioni.

2. Termini di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura

L’articolo 7, comma 4, del D.I. n. 95269/2016 prevede, esclusivamente per la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura della mobilità, un termine decadenziale di 60 giorni dalla data di licenziamento.

Tale disposizione, pertanto, non si applica anche alle prestazioni integrative della misura ASpI/NASpI. Conseguentemente, devono ritenersi non operative le disposizioni fornite per la prestazione integrativa della misura ASpI/NASpI al paragrafo 4.2.2 della citata circolare n. 97/2017, nella parte in cui prevedono che le domande devono essere presentate “entro i termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale (60 giorni dalla data di licenziamento)” e che “in considerazione della sussistenza del termine di decadenza, è onere del lavoratore richiedere al datore di lavoro (titolare o rappresentante legale dell’azienda) copia della domanda di accesso alla prestazione integrativa”.

3. Compatibilità delle prestazioni integrative, sia della misura che della durata, delle indennità di ASpI/NASpI e di mobilità ordinaria con il trattamento di maternità

In riferimento al regime di compatibilità tra la prestazione integrativa della misura dell’indennità ASpI/NASpI e l’indennità di maternità trovano applicazione le medesime regole di compatibilità previste per l’indennità ASpI/NASpI. Pertanto, la lavoratrice che entra in maternità durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione e della connessa prestazione integrativa del Fondo ha diritto all’indennità di maternità. In tali casi sia l’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI che la relativa prestazione integrativa sono sospese, per riprendere ad essere corrisposte al termine della maternità obbligatoria, per il periodo residuo spettante calcolato al momento della sospensione della prestazione principale ed integrativa. Viceversa, il trattamento di maternità non può essere riconosciuto alla lavoratrice che abbia terminato il periodo di ASpI/NASpI e stia percependo la prestazione integrativa di durata ASpI/NASpI.

Parimenti, anche nel caso in cui l’astensione obbligatoria per maternità intervenga durante la fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, in considerazione della ridotta capacità lavorativa della lavoratrice, l’indennità di maternità sostituisce sia quella di mobilità che la prestazione integrativa della misura. Ne deriva che, al termine dello stato di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto all’indennità di mobilità ordinaria e alla connessa prestazione integrativa della misura per il periodo residuo, fino al raggiungimento del limite naturale fissato dalla norma. Diversamente, nelle ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria per maternità intervenga durante il periodo di fruizione dell’indennità integrativa di durata della mobilità ordinaria, alla lavoratrice, non potendo essere riconosciuto il trattamento di maternità, continua ad essere corrisposta la prestazione integrativa di durata.

4. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative della misura. Compatibilità e cumulabilità nei casi di rioccupazione del lavoratore

Le prestazioni integrative della misura, stante la natura accessoria rispetto alle prestazioni pubbliche di riferimento, sono subordinate alla sussistenza di queste ultime, delle quali ne seguono le sorti.

Ciò premesso, ad integrazione di quanto specificato nella richiamata circolare n. 97/2017, ai paragrafi 4.1.4, 4.2.4 e 6.4, si chiarisce di seguito il regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative della misura nei casi di rioccupazione del lavoratore.

4.1 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura dell’indennità di disoccupazione ASpI /NASpI

Per quanto sopra esposto, considerata la natura accessoria del trattamento integrativo d’importo, la sospensione della prestazione di ASpI/NASpI comporta la sospensione, per il medesimo periodo, anche di quella integrativa del Fondo. Al termine del periodo di sospensione, entrambe le prestazioni saranno nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui sono state sospese.

Parimenti, la decadenza della prestazione di ASpI/NASpI determina la decadenza della prestazione integrativa del Fondo.

Si conferma, inoltre, che in tutti i casi di rioccupazione, con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che dia luogo ad una cumulabilità parziale del relativo reddito col trattamento ASpI/NASpI, la prestazione integrativa del Fondo continua ad essere erogata (cfr. le circolari n. 94/2015 e n. 142/2015).

4.2 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura dell’indennità di mobilità

La rioccupazione del lavoratore con contratto a tempo pieno ed indeterminato comporta la decadenza dall’indennità di mobilità, nonché la cancellazione dalle liste di mobilità e, conseguentemente, la decadenza dalla prestazione integrativa del Fondo.

Nelle ipotesi di rioccupazione con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo parziale (sia a tempo determinato che indeterminato), l’indennità di mobilità e la correlata prestazione integrativa del Fondo sono sospese con conseguente slittamento della data di fine prestazione che, comunque, non potrà essere superiore alla durata della prestazione principale inizialmente prevista. Viceversa, qualora il periodo di dette rioccupazioni sia superiore alla durata del trattamento di mobilità ordinaria, il beneficiario avrà diritto ad un trattamento per un periodo corrispondente alla durata naturale dell’indennità di mobilità decurtata dei mesi già goduti e dei mesi eccedenti.

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa, qualora si configuri una cumulabilità parziale del relativo reddito con l’indennità di mobilità, da circoscrivere ai casi di svolgimento di un’attività con remunerazione pari a 4.800 euro nell’anno solare in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative, la prestazione integrativa del Fondo continua ad essere erogata. In caso contrario, qualora il reddito percepito sia incompatibile con l’indennità di mobilità, in quanto superiore alle soglie di reddito sopra individuate, con conseguente decadenza dalla prestazione principale e cancellazione dalle liste di mobilità, il lavoratore decade anche dal trattamento integrativo (cfr. le circolari n. 67/2011, n. 170/2015 e n. 207/2015).

4.3 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della CIGS

La circolare n. 97/2017 è già intervenuta in materia di compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa del Fondo con una nuova attività lavorativa autonoma o subordinata in costanza di trattamento di integrazione salariale, specificando che, stante l’accessorietà della prestazione integrativa garantita dal Fondo con il trattamento di CIGS, alla stessa si applicano le medesime disposizioni previste dall’Istituto con la circolare n. 130 del 4 ottobre 2010, nella parte in cui disciplina la compatibilità e la cumulabilità delle integrazioni salariali con l'attività di lavoro autonomo o subordinato (con l’unica eccezione dei paragrafi 2.1 e 7, in quanto riferiti a disposizioni normative non più vigenti).

Al riguardo, si evidenzia che le circolari richiamate illustrano, tra le altre, le ipotesi di cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività lavorativa e le integrazioni salariali, prevedendo che il lavoratore, il quale dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all'integrazione salariale, ha diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

Da ciò consegue che il lavoratore beneficiario del trattamento di CIGS e della correlata prestazione integrativa del Fondo, che intraprenda un’attività di lavoro compatibile, avrà diritto ad una quota di CIGS pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito, nonché all’importo della prestazione integrativa del Fondo.

Si precisa infine che, analogamente ai casi di incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale, qualora i proventi derivanti dalla nuova attività lavorativa siano superiori all’integrazione di CIGS, sia la prestazione di CIGS che quella integrativa del Fondo non devono essere corrisposte.

5. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative di durata. Regime di compatibilità e cumulabilità, sospensione e decadenza

5.1 Prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata

Per quanto attiene al regime di compatibilità e cumulabilità del trattamento integrativo della durata dell’indennità di mobilità ordinaria con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e subordinato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la circolare n. 67 del 14 aprile 2011.

Pertanto, alla luce delle richieste di chiarimenti intervenute, con riferimento in particolare alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata, si precisa quanto segue.

La predetta circolare precisa che l’attività di lavoro autonomo o parasubordinata è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino non siano superiore a 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.

Conseguentemente, entro i limiti di reddito indicati, la prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata.

Tale compatibilità, nei termini su esposti, può assumere le forme della cumulabilità totale o parziale, come di seguito specificato.

La citata circolare n. 67/2011 chiarisce che la remunerazione da attività lavorativa autonoma o parasubordinata può cumularsi con l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità. In caso di superamento di tale limite, l’indennità di mobilità è ridotta fino a che la somma della stessa con la remunerazione da lavoro non eguagli la precedente retribuzione, cioè quella sulla cui base è stata calcolata l’indennità stessa.

Tale richiamo, ai fini del trattamento integrativo della durata della mobilità, deve essere inteso nel senso che la cumulabilità può sussistere solo nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito in misura pari o inferiore alla c.d. retribuzione lorda di riferimento, ossia la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità integrativa(cfr. l’allegato n. 1 alla circolare n. 132/2016). In caso di superamento di tale limite, la misura del trattamento integrativo di durata è ridotta fino a che la somma con il reddito da attività lavorativa non eguagli la retribuzione lorda di riferimento.

Pertanto, qualora la somma del reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e dell’importo del trattamento integrativo sia pari o inferiore alla misura dell’importo della retribuzione lorda di riferimento, si avrà una cumulabilità totale.

In caso contrario, qualora tale somma sia superiore alla misura dell’importo della retribuzione lorda di riferimento, si avrà una cumulabilità parziale, con conseguente riduzione del trattamento integrativo, nei termini sopra indicati.

5.2 Prestazione integrativa della durata dell’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Qualora durante il periodo di percezione della prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI il lavoratore disoccupato venga assunto con contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e percepisca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (che per il lavoro dipendente è pari a 8.000 euro), la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la stessa è nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui era stata sospesa.

Considerato che la prestazione integrativa del Fondo segue le regole dell’indennità di disoccupazione, i periodi di eventuale sospensione comportano uno slittamento in avanti anche della durata della prestazione integrativa per il periodo corrispondente alla sospensione.

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto nel periodo di percezione della prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI, con contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato e percepisca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della prestazione integrativa.

Nel caso in cui il lavoratore in corso di fruizione della prestazione integrativa di durata si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisca un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - il lavoratore continua a percepire la prestazione, cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. La prestazione è ridotta, però, di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, per mantenere il diritto al trattamento integrativo, deve comunicare all’Istituto, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione; ove, invece, il rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, si applica l’istituto della decadenza. Oltre alla comunicazione del reddito annuo previsto è necessario altresì che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla prestazione e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (cfr. l’art. 9 del D.lgs n. 22/2015).

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessi involontariamente da uno dei detti rapporti e percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire la prestazione integrativa di durata, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere. L’importo della prestazione è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. la circolare n. 94/2015).

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata o d’impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000 euro per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di disoccupazione, se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

In tal caso il trattamento integrativo è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la prestazione integrativa percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.

Per quanto non specificatamente previsto, si rimanda alla disciplina in materia di compatibilità e cumulabilità, sospensione e decadenza prevista per le indennità di disoccupazione, così come ulteriormente delineata con la circolare n. 174/2017, in materia di compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di reddito (ad esempio, compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionali, redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse), con il messaggio n. 1162/2018, con il quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine a particolari aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e/o alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura, nonché, da ultimo, con il messaggio n. 3059/2018, relativo alle ipotesi di rioccupazione con contratto a tempo determinato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato.

5.3 Compatibilità del trattamento integrativo di durata della mobilità con l’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI

L’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI non è compatibile con il trattamento integrativo della durata della mobilità ordinaria del Fondo.

Qualora l’erogazione della prestazione integrativa della durata della mobilità ordinaria sia autorizzata ad un lavoratore che sia divenuto beneficiario di una prestazione di ASpI/NASpI, gli importi erogati a seguito della indennità di ASpI/NASpI saranno recuperati, unitamente all’eventuale integrazione del Fondo, sul trattamento integrativo della durata della mobilità, essendo quest’ultimo prevalente in quanto di maggior favore.

 

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Damato