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Circolare numero 90 del 01-08-2018


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 01/08/2018
Circolare n. 90
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Istruzioni operative e contabili

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustra la disciplina in materia di accesso alla prestazione di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

 

INDICE

 

1. Premessa

2. Mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

3. Istruzioni operative e modalità di pagamento

4. Istruzioni contabili

5. Regime Fiscale

1. Premessa

L’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

 

Secondo quanto stabilito nel comma 144 del medesimo articolo di legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le risorse finanziarie per l’applicazione dei commi 140, 141 e 142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, saranno proporzionalmente ripartite tra le Regioni.

 

Si ricorda che le aree di crisi complessa riconosciute nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, comunicate dal Ministero dello Sviluppo economico, sono Venezia-Porto Marghera (D.M. 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (D.M. 22 novembre 2017).

 

In attuazione del citato comma 144, in data 20 febbraio 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto n. 20, che assegna alla Regione Campania risorse pari a € 27.000.675,00.

 

 

2. Mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

 

Alle prestazioni di cui alla presente circolare si applicano, con i distinguo introdotti dalla norma, le indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 13 del 27 giugno 2017, relative all’analoga disposizione legislativa di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

In particolare, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione di trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all’ANPAL, in conformità da quanto previsto all’art. 1, comma 142,della legge n. 2015 del 2017, il Piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione (data “dal” e data “al”) ed il costo dello stesso.

 

Possono essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato la prestazione il 31 dicembre 2017, per i quali il trattamento non può essere considerato cessato alla data del 1° gennaio 2018, fissata dalla norma.

 

La prestazione è concessa per la durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Diversamente dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, il lavoratore decade dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria, comunica all’Inps e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere all’autorizzazione dei trattamenti previsti. Pertanto, una volta ricevuto l’assenso da parte del Ministero, la Regione emana il provvedimento di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso, alle valutazioni del Ministero vigilante.

 

I provvedimenti regionali da trasmettere all'INPS devono espressamente indicare il riferimento normativo dell’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di non creare “confusione contabile” con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Il provvedimento dovrà contenere, per ogni singolo beneficiario, anche la matricola INPS dell’azienda di appartenenza del lavoratore, la cui unità operativa/produttiva era ubicata nell’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

Spetta alla Regione, che se ne assume la responsabilità, l’accertamento in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa, la verifica dell’applicazione contestuale ai lavoratori delle misure di politica attiva individuate nel piano regionale e degli altri dati richiesti.

 

In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, la trasmissione all’INPS dei provvedimenti regionali di autorizzazione deve avvenire esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale “18020”. L’Istituto non darà seguito ai pagamenti in esecuzione di provvedimenti regionali inviati con modalità diverse.

 

Al fine del controllo sulla coerenza tra quanto autorizzato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto verificherà che l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti regionali.

 

Per l’anno 2018 l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a € 1.638,63, comprensivo di copertura figurativa e ANF; il suddetto dato viene utilizzato per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga.

 

Qualora, tenuto conto degli importi già autorizzati, l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia superiore all’importo residuo a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà con il pagamento in esecuzione di tale ultimo provvedimento, nonché di quelli successivi, dandone notizia alla Regione ed al Ministero.

 

Al fine di consentire i dovuti controlli, ogni file xml inviato in SIP dalla Regione dovrà contenere un unico provvedimento regionale che fa riferimento al decreto convenzionale “18020”, anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non saranno consentiti invii in SIP di file xml contenenti più decreti regionali facenti riferimento al decreto convenzionale “18020”.

 

3. Istruzioni operative e modalità di pagamento

 

Successivamente all’invio in SIP da parte della Regione del provvedimento di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, solo alla Direzione regionale INPS, che dovrà effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto autorizzato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata all’INPS dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e trasmessa dalla D.C. Ammortizzatori Sociali dell’Istituto alla Direzione regionale.

 

Per effettuare tale controllo la Direzione regionale INPS dovrà confrontare la stima della spesa complessiva del provvedimento, calcolata direttamente dal SIP utilizzando il parametro di € 1.638,63 come costo medio mensile della prestazione, comprensivo di oneri, con l’importo di sostenibilità finanziaria comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se tale confronto ha esito positivo, la Direzione regionale procederà con la validazione in SIP del provvedimento trasmesso dalla Regione, mettendolo a disposizione di tutte le Strutture INPS territorialmente competenti per i successivi adempimenti.

 

Il pagamento della prestazione è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga. A tal fine, stante il tenore letterale della norma, che prevede la concessione della prestazione in commento “prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014”, non trovano applicazione i termini di presentazione introdotti dal suddetto decreto. Pertanto le istanze di accesso alla prestazione sono soggette all’ordinaria prescrizione decennale.

 

Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territoriali dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione specifici codici d’intervento a seconda della Regione che ha disposto il provvedimento di concessione.

 

Nel caso specifico, per la Regione Campania dovrà essere utilizzato il seguente codice:

 

Codice Intervento da utilizzare per il decreto convenzionale n. “18020”

REGIONE

391

CAMPANIA

 

 

La prestazione di mobilità in deroga è concessa ai lavoratori provenienti da aziende ubicate in “aree di crisi industriali complesse”, i cui nominativi sono rintracciabili nel SIP con l’indicazione sia del periodo concesso sia del decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale n. 18020).

 

Si ribadisce pertanto, come già indicato in precedenti messaggi sull’argomento, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione sul SIP del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso.

 

L’operatore della Struttura territoriale dovrà controllare che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso in cui queste due condizioni non siano soddisfatte, l’operatore non dovrà procedere al pagamento della prestazione dandone riscontro alla propria Direzione regionale che, a sua volta, provvederà ad informare, per i successivi adempimenti, la Regione che ha emesso il provvedimento di autorizzazione.

 

Per consentire alla procedura di effettuare correttamente il pagamento della prestazione di mobilità in deroga, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale. Conseguentemente, prima di pagare una mensilità occorre verificare che siano state pagate tutte le mensilità precedenti (oppure, in caso di riprese di lavoro a tempo determinato, devono essere state inserite correttamente le relative sospensioni).

 

Si precisa che l’operatore dovrà inserire manualmente la data di decadenza, la quale dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo autorizzato dalla Regione. Le Strutture territoriali avranno cura di procedere alla lavorazione delle prestazioni di mobilità in deroga solo dopo aver verificato che tutte le indennità relative a periodi antecedenti siano state effettivamente erogate.

 

Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

Infine, si evidenzia che ai trattamenti in questione vanno applicate le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, della legge n. 92/2012, sulla base dalle indicazioni fornite con la circolare n. 57 del 13 marzo 2007.

 

 

4. Istruzioni contabili

 

Le registrazioni contabili relative alla concessione delle prestazioni in oggetto seguiranno, per tutti gli aspetti, le istruzioni contenute nella circolare n. 159/2017.

 

L’onere, da riferirsi alla gestione GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, sarà imputato al conto in uso GAU30275.

 

5. Regime Fiscale

 

La prestazione in questione, riconosciuta ai soggetti in relazione alle condizioni sopra esposte, è considerata, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73, con le aliquote previste all’articolo 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, se richieste.

 

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, determinerà il conguaglio fiscale di fine anno e rilascerà la relativa certificazione fiscale (modello CU).

 

Il Direttore Generale Vicario

      Vincenzo Damato