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Circolare numero 90 del 24-05-2017


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 24/05/2017
Circolare n. 90
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

SOMMARIO:

Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

 Premessa

 

Nel Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

Tale legge - entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 della stessa legge) – all’articolo 1, commi da 206 a 208, reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con particolare riferimento al requisito oggettivo, al mancato adeguamento in via transitoria dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, alla non applicazione delle c.d. finestre mobili, al termine per la presentazione della domanda di accesso al beneficio, alla copertura degli oneri ed alle modalità attuative del predetto decreto (Allegato 1).

Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2890 del 28 aprile 2017, si forniscono le prime indicazioni in ordine alle modifiche apportate dalla legge n. 232 del 2016 al decreto legislativo n. 67 del 2011. Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio ai chiarimenti in materia forniti con i precedenti messaggi, ove compatibili.

 

1.  Requisito oggettivo

 

Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha, tra l’altro, modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo, alla lettera a), la soppressione delle parole “compreso l’anno di maturazione dei requisiti” e la sostituzione delle parole “per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017” con la parola “ovvero” e, alla lettera b),la soppressione delle parole “per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018”.

 

A seguito di tali modifiche,  a partire dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari:

 

a)   ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa

  • ovvero

b)   ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

 

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).

Con riferimento ai lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti hanno cessato l’attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione della predetta attività.

 

Laddove invece gli stessi lavoratori svolgono ancora attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella domanda di riconoscimento del beneficio insieme alla tipologia di attività che lo stesso svolgerà fino alla predetta data.

 

Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.

Per l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante per almeno metà della vita lavorativa complessiva deve essere computata l’anzianità contributiva maturata dall’interessato presso la gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione, in base alle disposizioni in essa vigenti.

Al riguardo, si rammenta che la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.

 

1.1 Svolgimento di lavoro notturno a turni

 

Come noto, per la valutazione del periodo di svolgimento di lavoro notturno a turni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare, ossia, nell’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno precedente (es., 20 febbraio 2017 – 20 febbraio 2016).

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, occorre accertare che, per il periodo indicato dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto (vedi precedente punto 1), l’interessato abbia svolto nell’anno solare lavoro notturno, come individuato dall’ articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del citato decreto legislativo, secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti dalla norma.

Per la verifica dello svolgimento del lavoro notturno a turni, occorre:

 

a)      suddividere l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla data di cessazione del rapporto di lavoro in periodi contributivi annui – espressi in giorni, settimane o mesi a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore - ed eventualmente in un periodo residuo inferiore all’anno;

b)      accertare che in ciascun periodo contributivo annuo sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non inferiore a 64;

c)      nel caso di svolgimento del lavoro notturno a turni per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, accertare che nell’eventuale periodo residuo inferiore all’anno sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, riparametrato alla durata del periodo residuo.

 

Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che:

 

  • per i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo (7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva);
  • qualora i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno inferiori a 78, abbiano svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate al comma 1 del medesimo articolo (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78; lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari  all’intero anno lavorativo), si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le restanti attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

 

2.  Beneficio

 

L’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016 ha, tra l’altro, aggiunto all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 il seguente periodo: “In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell’articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Pertanto, ai requisiti pensionistici previsti dall’articolo 1, commi 4 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti ministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Ne consegue che i predetti requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 (vedi punto 2 del messaggio n. 386 del 2016) non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

 

 

2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

 

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dall’ 1.01.2017 al 31.12.2018

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 61 e 7 mesi*

97,6*

almeno 35 anni

minimo 62 e 7 mesi*

98,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

 

 

2.2    Lavoratori notturni

 


2.2.1 Lavoratori notturni a turni

 

 

A) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno


I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti di cui al punto 2.1.

 

B) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, oppure, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

 

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2017 al 31.12.2018

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 63 e 7 mesi*

99,6*

almeno 35 anni

minimo 64 e 7 mesi*

100,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

 

C) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno


 
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, oppure se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

 

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2017 al 31.12.2018

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 62 e 7 mesi*

98,6*

almeno 35 anni

minimo 63 e 7 mesi*

99,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

 

2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

 


I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti di cui al punto 2.1.

 

3.   Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio

 

Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera d), della legge n. 232 del 2016 ha, altresì, modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo, alla lettera b), la sostituzione delle parole “a decorrere dal 1° gennaio 2012” con le parole “entro il 31 dicembre 2016” e disposto l’introduzione, dopo la lettera b), delle seguenti lettere: “b-bis) entro il 1° marzo   dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2017; b-ter) entro il 1º maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018”.

A seguito di tali modifiche, ai fini dell'accesso al beneficio in parola, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro:

  • il 1° marzo 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017;
  • il 1° maggio 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempreché sia accertato il possesso dei prescritti requisiti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al successivo punto 4.

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli (messaggio n. 794 del 23 febbraio 2017).

 

4. Decorrenza del beneficio

 

L’articolo 1, comma 206, lettera a), della legge n. 232 del 2016 ha altresì disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 24, comma 17-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. finestre mobili), alle pensioni liquidate in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del predetto decreto comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

 

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

 

Il differimento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione per il personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

 

Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.

 

Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2017 il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2017 (per gli iscritti ai Fondi FS e IPOST ed alla Gestione pubblica), ovvero, al 1° febbraio 2017 (per gli iscritti all’AGO ed ai Fondi sostitutivi dell’AGO).

 

Con riferimento al personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti sempreché alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di certificazione oltre i termini di legge indicati al precedente punto 3 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il posticipo della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

 

Le comunicazioni di accoglimento delle domande di accesso al beneficio inviate agli interessati prima della data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 sono state riesaminate d’ufficio alla luce delle predette disposizioni.

 

Le domande di pensione presentate ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011 dai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, i soggetti risultino beneficiari delle disposizioni in parola.

 

5.   Copertura finanziaria

 

L’articolo 1, comma 207, della legge n. 232 del 2016 pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.

 

6.   Modalità attuative

 

Con successivo messaggio, all’esito delle modificazioni che saranno apportate dal decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art 1 comma 208, della legge n. 232 del 2016, verranno predisposte le ulteriori istruzioni. 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele